Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, è consentito al tribunale valutare le conclusioni dell'atto istruttorio eventualmente espletato in sede di incidente probatorio, specie se contrastanti con le altre acquisizioni, al fine di verificare se permanga o meno il "fumus" del reato contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2008, n. 34565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34565 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
F REPUBBLICA ITALIANA m 65 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
345 65 / 08 TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/06/2008
SENTENZA
N. 00731/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VITALONE CLAUDIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.PETTI CIRO
#I N. 011444/2008 2. Dott. GENTILE MARIO
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA FI
4.Dott. GAZZARA SANTI Π
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di TRIBUNALE
nei confronti di:
N. IL 07/08/1968 1) MO IP
N. IL 11/03/1958 2) MO NI
N. IL 00/00/0000 3) VASILE VITO
avverso ORDINANZA del 03/03/2008
TRIB. LIBERTA' di BARI
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Passacantando Guglielдидеевно SENSINI MARIA SILVIA
the he condux per il ligetto del re- use.
20/12/2007, nell'interesse di IM IP e IM NN, il primo legale rappresentante della società "Vele al Vento s.r.l.", il secondo amministratore unico della società "Maestrale s.r.l.", rispettivamente committente ed esecutore dei lavori edilizi in corso di realizzazione in Bari al quartiere S. Paolo, in forza del permesso di costruire n. 69/2005 - lavori relativi agli edifici erigendi sottoposti a sequestro preventivo, unitamente all'area di sedime, con decreto d'urgenza emesso dalla Procura
della Repubblica - annullava il provvedimento impugnato, revocando il decreto di sequestro preventivo.
2- L'intervento edilizio aveva ad oggetto la realizzazione di due edifici, il primo di edilizia terziario/residenziale; il secondo di edilizia prevalentemente residenziale. Il
progetto rientrava nel programma di riqualificazione urbana ( PRIU) S. Paolo – Lama
Balice, avente ad oggetto quattro lottizzazioni (settori A, B, C, D). Il settore D - nel quale erano ricompresi i manufatti e lo scavo oggetto di sequestro - era composto da
due lotti: il lotto A ed il lotto B. Il progetto del lotto A prevedeva edifici con
destinazione prevalentemente residenziale, mentre il lotto B prevedeva la realizzazione di un albergo composto da nove piani fuori terra. I manufatti erigendi ed il cantiere erano oggetto di sequestro d'urgenza da parte del Pubblico Ministero, convalidato dal
G.I.P. di Bari, sussistendo a carico dei IM il fumus del reato di cui agli artt. 110
c.p. e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 per aver realizzato un manufatto e scavi finalizzati alla successiva edificazione, con permesso di costruire illegittimo (n. 69/2005) perché in contrasto con gli strumenti urbanistici (in particolare, sia con il D.M. 21/9/1984 - c.d.
1 "Galassino”- che con gli artt. 1 Legge n. 431/1985 e 146 D. Lgs. n. 42/2004, sia con il
Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) della Regione Puglia e con le relative
Norme Tecniche di Attuazione), in quanto autorizzante la realizzazione di opere edilizie nella fascia di m. 150 da Lama Balice e dal corso d'acqua che in essa scorre.
Sussistente veniva altresi' ritenuto il fumus dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 142, 146
e 181 D.Lgs. n. 42/2004, 734 c.p., perché, in zona sottoposta a vincolo di
inedificabilità assoluto e relativo, in assenza di autorizzazione paesaggistica o comunque effettuando interventi urbanistico - edilizi non autorizzabili su bene protetto ed area vincolata, deturpavano e distruggevano l'area annessa a "Lama Balice" ed i territori contermini ed alteravano la bellezza naturale del luogo.
3- La difesa degli indagati, senza proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, avanzava richiesta di incidente probatorio al "fine di sciogliere ogni dubbio sulla esatta estensione delle aree vincolate”. L'incidente probatorio, con incarico peritale affidato al prof. Avarello ed al geologo dr. Millesimi, escludeva profili di illiceità in ordine alle opere in corso di realizzazione, evidenziando che il permesso di costruire era stato rilasciato in modo legittimo e che l'area dello scavo e dell'edificio in costruzione risultavano esterni al perimetro dell'area vincolata. Conseguentemente, la difesa degli indagati avanzava al G.I.P. istanza di dissequestro, istanza rigettata con provvedimento avverso il quale veniva proposto appello dinanzi al Tribunale di Bari
che, appunto, annullava il provvedimento impugnato e revocava il sequestro.
Evidenziava il G.I.P., nel rigettare l'istanza di dissequestro, che la perimetrazione di
Lama Balice effettuata nella cartografia del P.R.G. del Comune di Bari (quella utilizzata nel procedimento amministrativo) risultava diversa rispetto alla perimetrazione secondo il D.M. 1/8/1985: la evidenziata diversità di perimetrazione si concretizzava nel fatto che la cartografia del P.R.G. del Comune di Bari sottoponeva a vincolo una minore quantità di territorio rispetto alla cartografia del D.M. Affermava
2 il Giudicante che l'unica cartografia a tali fini utilizzabile fosse quella elaborata nel
1996 dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici
della Puglia e che, conseguentemente, si sarebbero ritenute rispettate le distanze dei manufatti dal ciglio della lama in forza di un atto ideologicamente falso, cioè la perizia giurata effettuata nell'ambito del procedimento amministrativo, falsità consistita anche nel fatto che il perito non avrebbe considerato, come parte integrante della lama,
un'ansa, presente sul lato sinistro della via d'acqua, cosi' determinando di fatto l'amputazione di un'area interessata dal vincolo paesaggistico del PUTT.
4- Il Tribunale del Riesame, nell'ambito del provvedimento oggi censurato, osservava che ciò che, in buona sostanza, veniva contestato agli indagati, era di aver realizzato i suddetti lavori in un'area in parte ricompresa in quella soggetta al vincolo di
inedificabilità (territorio rientrante nella fascia di m. 150 dal margine della lama)
prevista dal c.d. “Galassino” sulle lame della provincia di Bari, dal Piano Urbanistico
Territoriale e dalle N.T.A., a nulla rilevando a riguardo la circostanza che dall'istruttoria e dagli accertamenti espletati in sede amministrativa, l'insediamento apparisse conforme alle previsioni di legge e di piano, quanto al rispetto dei termini e delle distanze dall'area vincolata.
Nella decisione del Tribunale del Riesame assumeva, dunque, portata determinante il risultato dell'incidente probatorio che, oltre ad essere dotato di piena valenza in
quanto acquisito secondo la procedura ex art. 392 c.p.p., aveva avuto ad oggetto la stessa attività tecnica già demandata dalla Procura della Repubblica ai propri consulenti cosicché, in assenza di una “lampante fallacità delle conclusioni peritali", tali risultanze andavano di fatto a sostituire le precedenti nel bagaglio cognitivo del Giudicante.
5- Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Bari, deducendo: 1) violazione del principio devolutivo di cui agli artt. 322 bis e 597 comma 1 c.p.p, in quanto erroneamente il
3 Tribunale aveva ritenuto che l'atto di appello avesse avuto ad oggetto tutte le questioni sottese alle ipotesi di reato in contestazione, laddove si sarebbe formato un giudicato cautelare sulle questioni non affrontate in modo specifico dalla difesa (individuate dall'organo ricorrente principalmente nelle questioni relative alla realizzazione delle opere nella zona vincolata in quanto sita nell'area degli ambiti territoriali distinti;
all'esistenza di una lottizzazione abusiva;
alla necessità di una pronuncia del Consiglio
Regionale per operare una variante al PUTT);
2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 220, 392 comma 1, 403 e 511 c.p.p.
per avere, il Tribunale, attribuito valenza determinante alla perizia espletata in sede di incidente probatorio, laddove, nella sede cautelare, non è consentito anticipare il giudizio, riconoscendo prevalenza al contenuto della prova formata in sede di incidente probatorio rispetto a quella allegata dall'organo dell'accusa; 3) inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 136, 142, 143 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 44
lett. c) DPR 380/01 per non aver ritenuto esistente la contestata lottizzazione abusiva,
per non aver ritenuto esistenti i vincoli del PUTT e per aver ritenuto possibile una variante del PUTT senza approvazione del consiglio regionale;
4) violazione ed inosservanza degli articoli di cui sopra per aver erroneamente ritenuto l'assenza di valore giuridico della cartografia I.G.M. e per non aver qualificato la lama in oggetto come oggetto di tutela del Codice dei Beni Paesaggistici;
5) violazione di legge per non aver ritenuto esistente il vincolo paesaggistico nella zona trasformata e per non aver ritenuto esistenti i vincoli previsti dal PUTT a tutela delle lame;
6) violazione del decreto ministeriale del 21/9/2004 (c.d. "Galassino" sulle lame della provincia di Bari) laddove il Tribunale non aveva considerato che l'unico metodo rispettoso della normativa è quello che faccia riferimento ai confini catastali.
Si chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
4 In data 20/5/2008 veniva depositata dall'Avv. Gaito, legale dei IM, memoria difensiva con la quale si confutavano gli argomenti svolti dai Pubblici Ministeri
ricorrenti nell'atto di gravame e si instava per il rigetto del ricorso.
Motivi della Decisione
6- Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va, preliminarmente, ribadito in questa sede che, in tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del
Riesame e di questa Corte, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato o imputato in ordine al reato oggetto di contestazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta dell'antigiuridicità penale del fatto (cfr. Cass. Sez. Un. 7/11/1992, Midolini). Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato o mantenuto il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dell'indagato o dell'imputato (cfr. Cass. Sez. Un. 23/4/1993, Gifuni). Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale del riesame o dell'appello per una verifica preventiva del fondamento dell'accusa. Il Tribunale del
Riesame, dunque, deve svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo conto delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Inoltre, a norma
5 dell'art. 325 c.p.p., comma primo, il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, vizio nel quale rientra la motivazione meramente apparente o graficamente carente del provvedimento impugnato, non anche quella inadeguata o asseritamene illogica (cfr. Cass. Sez. 5, 11/1/2007, Ladiana ed altro, rv. 236255). Nella
nozione di "violazione di legge" rientrano, pertanto, sia la violazione della legge penale, sia la violazione della legge processuale. In altre parole, i motivi di ricorso devono essere riconducibili ai casi di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) e c) c.p.p., con l'ulteriore precisazione che, in virtù del principio di tassatività che presidia tanto il sistema delle impugnazioni penali quanto quello delle invalidità processuali, la
violazione della legge processuale in tanto assume rilevanza in quanto si registri l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza (art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p.).
Quanto ai vizi di motivazione, denunciabili ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., come si
è detto, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce rilevanza alla totale mancanza ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata non solo non è meramente apparente, ma è anche giuridicamente corretta. Il Tribunale di Bari
risulta, infatti, essersi attenuto ai principi sopra enunciati, laddove l'inammissibilità
dell'impugnazione proposta dai Pubblici Ministeri ricorrenti deriva dall'avere gli stessi sostanzialmente lamentato, sotto il profilo di violazioni di legge sostanziali e processuali, la "preferenza” accordata dal Tribunale agli esiti della perizia espletata con incidente probatorio.
6.1- Venendo alla trattazione dei motivi di gravame, infondato è il primo, con il quale si deduce la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, in quanto il
Tribunale avrebbe erroneamente esteso la sua cognizione a questioni che erano oggetto
6 dell'istanza di dissequestro, ma non dell'impugnazione, in tal modo ingerendosi in problematiche oggetto di distinte incolpazioni ed in ordine alle quali si era già formato il giudicato cautelare. L'assunto è infondato. Invero, se è principio di tutta evidenza che l'istanza di dissequestro e le argomentazioni che la sostengono non possono sopperire alle mancanze di cui - eventualmente- si connoti l' appello avverso la misura cautelare, è, tuttavia altrettanto evidente che, nel caso specifico, l'atto di gravame non poteva che restare strettamente ancorato al contenuto del provvedimento impugnato, di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro stesso, ed alle ragioni esposte a sostegno della richiesta di revoca. Con l'ovvia conseguenza che l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, fondandosi proprio sull'esito favorevole ed inequivocabile dell'espletato incidente probatorio, non poteva che riguardare direttamente o per intima connessione tutte le questioni concernenti la legittimità degli atti amministrativi autorizzativi nonché le questioni di fatto sottese a tutte le imputazioni contestate ed oggetto della decisione negativa adottata dal G.I.P. in ordine alla istanza di dissequestro. Il fatto che alcune questioni - come sostenuto dall'organo 1 ricorrente non siano state trattate direttamente dagli indagati, non impediva al
Collegio, in presenza di una richiesta di revoca del sequestro preventivo fondata su un n fatto sopravvenuto (perizia espletata in sede di incidete probatorio), di riesaminare tutte le condizioni, di fatto e di diritto, legittimanti il vincolo reale.
Invero, caratteristica peculiare della misura cautelare reale (cfr. art. 321 comma 3
c.p.p.) è la facoltà dell'interessato (o del P.M.) di dedurre il sopravvenire di circostanze modificative dell'originario quadro indiziario, con la conseguenza che " il sequestro è immediatamente revocato..... quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1".
Si sarebbe allora in presenza di una ben strana dicotomia se l'interessato, nel corso delle indagini preliminari, potesse dedurre in qualsiasi momento il verificarsi del
7 66"quid novi" (la locuzione il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del
Pubblico Ministero o dell' interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1" non sembra prevedere sbarramenti temporali o il ricorso a formule sacramentali per ottenere la revoca del sequestro, ovviamente in presenza di fattori che la legittimino) e poi tale garanzia di immediatezza si disperdesse per il solo fatto della pretesa genericità del richiamo operato, attraverso specifico mezzo di impugnazione, al fatto sopravvenuto,
legittimante il dissequestro del bene.
6.2- Infondato è anche il secondo motivo relativo all'erronea interpretazione e valutazione della consulenza d'ufficio acquisita in sede di incidente probatorio.
A tale proposito, il Tribunale ha evidenziato che non appariva condivisibile l'osservazione del G.I.P., secondo cui nella sede cautelare non sarebbe consentito anticipare il giudizio, assegnando prevalenza al contenuto della prova formata in sede di incidente probatorio rispetto a quella allegata dal
Pubblico Ministero.
Il problema, ad avviso del Collegio, risulta mal posto. Invero, seppure può ritenersi fondato quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo cui la prova acquisita in sede di incidente probatorio è per sua natura destinata ad essere valutata in sede dibattimentale,
è, però, altrettanto innegabile che, nella specie, l'atto istruttorio, in difetto di
"lampante fallacità delle conclusioni peritali" come ritenuto dal Tribunale
trattandosi, anzi, di incombente che non solo si era svolto alla presenza di tutte le parti interessate, ma che aveva avuto sostanzialmente ad oggetto la stessa attività tecnica già
demandata dalla Procura ai propri consulenti, rivestiva valore determinante ai fini del giudizio in ordine alla permanenza o meno del fumus dei reati ipotizzati nel decreto impositivo del vincolo. Ora, se è certo che nella fase cautelare non è consentito al
Tribunale attribuire valenza risolutiva alla consulenza espletata in sede di incidente
8 probatorio al fine di ritenere o meno la concreta fondatezza dell'accusa, è, però,
erroneo affermare che gli sia precluso valutare, al solo scopo di verificare se
permanga o meno il fumus del reato contestato, le conclusioni cui l'atto istruttorio è
pervenuto, tra l'altro, nel caso specifico, nettamente contrastanti con le precedenti acquisizioni, che avevano portato al provvedimento di sequestro. Diversamente
argomentando, si perverrebbe all'assurdo principio che il controllo del Giudice del riesame deve arrestarsi ancor prima di aver verificato l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto nell'ambito di una determinata ipotesi di reato.
Rilevano ancora i ricorrenti che i periti sarebbero incorsi in un errore metodologico per aver utilizzato una mappa topografica in luogo di una redatta su base catastale, come quella elaborata nel 1996 dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali. Ha evidenziato in proposito il Tribunale come tra le cartografie utilizzate nel corso dell'incidente probatorio non risultassero differenze significative e come la linea di confine del c.d.
"Galassino" fosse identica nella cartografia prodotta dal Comune ed utilizzata dai periti e quella catastale prodotta dalla Procura;
quanto al rispetto delle distanze dell'insediamento erigendo dall'area vincolata e dalla c.d. ansa posta sul lato sinistro della Lama Balice, il prof. Avarello era stato categorico nel ribadire che gli scavi ed il manufatto si presentavano all'esterno dell'area vincolata.
Nessuna delle obiezioni sollevate, che comunque sono state motivatamente disattese dal Tribunale di Bari, può trovare ingresso in questa sede, giacché tendenti ad una rivisitazione della vicenda nell'ottica sostenuta dai ricorrenti, ma che non si aggancia ad alcuna violazione di legge, emendabile in questa sede.
6.3 Inammissibili sono gli ulteriori motivi di gravame (da n. 3 a n. 6), che possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti attinenti a censure relative sia al metodo che al merito degli accertamenti tecnici svolti dai periti d'ufficio. Peraltro, le suddette censure, con le quali formalmente si lamentano pretese violazioni di legge, di fatto si
9 risolvono in un sollecito ad una diversa lettura delle risultanze di causa, secondo l'impostazione accusatoria, motivatamente esclusa dalla consulenza d'ufficio, nonché
in un apprezzamento delle stesse, con il risultato di contrastare la motivazione del provvedimento impugnato, senza, però, enucleare violazioni di legge integranti
"errores in iudicando" o "in procedendo" o, comunque, vizi della motivazione cosi'
radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento,
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza, secondo la nozione di "violazione di legge" di recente ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza del 29/5/2008 n. 25932, ric. Ivanov.
7- Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Cosi'deciso in Roma il 6/6/2008 Il Presidente
Il cons. est.
Silvie Sensiti DEPOSITATA IN CANCE
3 SET 2008
IL FUNZIONATO
અવતાર (dott. Forsia Donati:
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