Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 1
Al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza (per essere stata questa consegnata in copia priva di una o più pagine) può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11528 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NE RL;
intimato avverso la sentenza n. 525/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 15/12/00 - R.G.N. 1021/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.5.2000 i Ministeri dell'Interno e del Tesoro proponevano appello avverso la sentenza 20.1.2000 del Tribunale di Lecce che aveva riconosciuto il diritto di EO LA all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1.7.1996.
Sostenevano gli appellanti che il giudice di primo grado aveva omesso di accertare il requisito dell'incollocamento al lavoro, errando poi nel condannare l'Amministrazione alle spese processuali. L'assicurato, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine breve dopo la notifica della sentenza di prime cure.
Con sentenza del 15.12.2000 la Corte di appello di Lecce respingeva l'appello osservando che il ricorso in appello risultava depositato il 19.5.2000, e dunque oltre il termine prescritto dall'art. 434 c.p.c., essendo stata la sentenza di primo grado, notificata ad entrambi i Ministerì presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce, il 18.3.2000.
Avverso detta sentenza entrambi i Ministeri propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico complessivo motivo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 326 e 434 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentano i ricorrenti che il Giudice del gravame aveva completamente omesso di considerare - nonostante espressa segnalazione in sede di appello - che entrambe le copie della sentenza notificate erano incomplete al punto da renderne incomprensibile la motivazione.
Aggiungono i ricorrenti che l'atto di appello - non potendo valere il termine breve in ragione della dedotta inidoneità della notifica - era stato depositato nel termine annuale prescritto dall'art. 327 c.p.c. Il ricorso non è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la nullità della notificazione della sentenza per essere questa stata consegnata in copia priva di una o più pagine, può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso (Cass. SS. UU., 15.6.1989, n. 391 per tutte).
Nel caso di specie, una siffatta deduzione e dimostrazione non solo non risulta essere stata compiuta nell'atto di appello, (con il quale, come emerge dalla sentenza impugnata, le Amministrazioni ricorrenti si limitarono a denunciare l'omesso esame, da parte del giudice di prime cure, del requisito soggettivo del EO relativamente al suo incollocamento al lavoro), ma addirittura appare contraddetta dal fatto che l'asserita incompletezza della sentenza di primo grado non ha impedito alle Amministrazioni di contestare, nel merito, la sentenza pretorile e, con essa, la pretesa del EO.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendovi stata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003