Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10469 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0/ 02 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.m Sigo Magistrat: Dott. Bruno D'ANG LO Presidente R.G.N. 5750/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.28072 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.23/05/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: UC MA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2002 mo cure not crile giusta delege in atti, Motrio F. Tacean's Rome 2349 M'12Sel 12/4/2000, sep~ 53923; controricorrente avverso la sentenza n. 97/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 16/03/99 R.G.N. 47/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 15 giugno 1995 AR ZI UC chiese che il Pretore di L'Aquila le riconoscesse il diritto alla rendita per gli infortuni che ella aveva subito il 17 settembre 1991 ed il 20 novembre 1991, e condannasse 'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento delle relative somme. ёнаю A seguito di parere tecnico d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. A seguito di due nuove consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale di L'Aquila respinse l'appello. Afferma il giudicante che, poiché era sostanzialmente immotivato, il parere espresso dal dr. Ferrante, primo consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, non era convincente. In base al parere del dr. Paoluzzi, secondo consulente tecnico d'ufficio (nominato in secondo grado), parere che, essendo fondato su approfondite indagini e su argomentazioni tecnicamente e giuridicamente corrette ed essendo convergente con il parere espresso dal consulente nominato in primo grado, era da condividersi, le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto non sussistevano. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AR ZI UC, percorrendo le linee d'un unico motivo;
II.N.A.L.L. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 3 1965 n. 1124 nonché carente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la prima consulenza disposta in secondo grado, effettuata da uno specialista in ortopedia, traumatologia e fisioterapia, aveva accertato al ginocchio destro "cassetto posteriore da instabilità articolare e riparazione lassa del crociato posteriore, con perdita della funzione stabilizzante”, ed aveva dedotto "lesione del crociato posteriore con evidente cassetto ed instabilità con grado di inabilità del 10%*. luxe Il secondo consulente aveva accertato "non ipotonotrofismpo né ipomiometria della coscia;
ginocchio fresco, asciutto, stabile, normomobile, non riferito agli excursus di pertinenza (lamentata reazione algica alla digitopressione espressa in sede sottorotulea centralmente)". E tuttavia con la seconda indagine non era stata esaminata la questione del cassetto, accuratamente obiettivata dal primo consulente. Ed il Tribunale, acriticamente recependo il secondo parere, non aveva dato ragione della ritenuta infondatezza della prima indagine. Il ricorso è infondato. E' da premettere che "la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova 4 acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Vaces E nel caso in esame le censure si esauriscono in una valutazione dei fatti difforme dalla valutazione data (attraverso il parere tecnico d'ufficio) dal giudicante. E da aggiungere che la censura nei confronti della valutazione dei fatti (come, in particolare, della situazione di invalidità) esige non solo che qualche elemento trascurato nel giudizio di merito effettivamente sussista, bensì che esso sia potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, e che sia descritto in modo autosufficiente, nella sua materiale consistenza, nella sua (eventuale) pregressa indicazione (in sede di merito). e nella sua processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione), per consentire al giudice di legittimità di accertare la carenza (della decisione impugnata) e valutarne la decisività. Nel caso in esame, non solo non è indicata la decisività della censura, bensì è presupposto un elemento (insufficiente misura di riduzione della capacità lavorativa, ritenuta dal parere del primo consulente nominato in secondo grado, parere posto a base dell'argomentazione) con il quale la censura resta irrilevante. Il ricorso deve essere respinto. E. in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, il 23 maggio 2002. Ji tu Ci oco IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE 18 LUG. 2004 Depositato in Cancelleria N oggi, , O IL CANCELLIERE L W L . O T R A T S O P M I A C A I E 1 D , 1 E O O T R 2 T T N T S E I I S R G E I E A D L R L O E D 6