Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2002, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
I 1 A O 3 V 1 E I T . N N A O I R 6 Z T 8 S A - I R 4 N I T 0 M S 2 I M . G 21605/1999 UD. 25.10.2001 A R E . P R O . T D 017 31/02 A T L D REP A E : E D A T I I R N S EDEL POPOLO ITALIANOIN E E N T S A E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Romano PANZARANI Presidente di Sez. CROW. 43.10 ff. di Primo Presidente Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sez. Dott. Rafaele CORONA Presidente di Sez. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Federico ROSSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 21605/1999 del R.C. AA.CC. Oggetto: Giurisdizione proposto da radiodiffusione locale. CAMPO GIUSEPPINA, titolare dell'emittente radiofonica lo- cale "AUDIO TIMBERGE", elettivamente domiciliata in Roma, Abbfunk Via Nomentana n. 911, presso lo studio dell'Avv. Gigliola Mar- 1 554 chi, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cusumano come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. INTIMATO per la cassazione della sentenza della Giustizia Ammini- strativa per la Regione Sicilia n. 158/98 del 11.01.1998 / 28.09.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del primo e secondo moti- vo e per l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PI MP, nella qualità di titolare dell'emittente radiofonica ad ambito locale denominata "Audio Timberge", con sede operativa in Palermo, presentò ricorso diretto all' an- nullamento del decreto 22.2.1994 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di diniego della concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora, non essendo stata inoltrata la documentazione attestante i requisiti prescritti per il rilascio della concessione medesima. 2 Il T.A.R. Sicilia rigettò il ricorso, ritenendo che il termine per la presentazione della documentazione era perentorio, non co- stituendo l'onere dell'allegazione reiterazione di quello assolto in precedenza. Il gravame proposto dalla MP venne respinto dal Consi- glio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza (n. 158/98 del 11.01.1998 / 28.09.1998) ora impu- gnata. Ha ritenuto il giudice amministrativo non condivisibile l' interpretazione fornita dalla MP, secondo la quale il termi- ne del 30 novembre 1993 per la presentazione della docu- mentazione al Ministero era di natura ordinatoria. Ha osser- vato in contrario che già il citato art. 32 della legge n. 223 del 1990, nell'autorizzare le emittenti radiofoniche allora in eserci- zio a proseguire le trasmissioni, poneva come condizione la presentazione della domanda di concessione e della docu- mentazione prescritta entro sessanta giorni, prevedendo, in mancanza, la disattivazione degli impianti. Il successivo de- creto legge n. 332 del 1993, nel prorogare al 28 febbraio 1994 il termine per l'esercizio degli impianti, richiedeva alle emit- tenti l'ulteriore documentazione indicata dall'art. 4, comma 2, fissando al successivo comma 3 il termine del 30 novembre 1993 per l'inoltro. 3 La natura perentoria di tale termine, pur in assenza di una esplicita e diretta previsione in questo senso, discende da una serie di elementi, quali la natura perentoria del termine fissato per l'inoltro della domanda di concessione e della documenta- zione dall'art. 32 della legge n. 223 del 1990, costituendo la trasmissione dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 232 del 1993, relativa alla stessa do- manda, mera integrazione del primo inoltro, e dovendosi, di conseguenza, estendere ad essa il medesimo regime di peren- torietà del termine. Anche dal dato sistematico, rilevabile dalla per la presenta- sequenza dei vari termini del procedimento zione di documenti integrativi;
per il rilascio della concessione;
per la prosecuzione nell'esercizio degli impianti in regime auto- rizzatorio razionalmente collegati, si evince la perentorietà del termine in discorso, il cui rispetto da parte del privato è condizione per il rilascio della concessione, e rispetto al quale va esclusa qualsiasi rilevanza del fatto che successivamente alla sua scadenza si sia provveduto alla integrazione docu- mentale. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite la MP in base a tre motivi. L'intimato Ministero delle Comunicazioni non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 1. Col primo motivo si denuncia difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e si lamenta invasione, da parte del TAR Sicilia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, dell' ambito riservato al giudice ordinario, a norma degli artt. 36 della legge n. 1034 del 1971 e 48 del r.d. n. 1054 del 1929. Si sostiene che la controversia verteva in materia di diritti soggettivi, come quello al lavoro, alla libera circolazione dei beni, alla libertà di manifestazione del pensiero, e non già a questioni successive al rilascio di concessione di beni o servizi;
rapporto concessorio nella specie non ancora instaurato. Il giudizio, quindi, non rientrava nella giurisdizione esclusi- va, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, del giudice amministrativo, che avrebbe dovuto spogliarsene a norma dell'art. 37 c.p.c.. 1.1. Il motivo è infondato. Come già osservato da questa Suprema Corte (Sez. Un. 13. 11.1999 n. 765), pur essendo vero che, nel regime di autoriz- zazione provvisoria all'esercizio delle emittenti radiotelevisive via etere in ambito locale instaurato dalla legge 223/1990, de- ve escludersi che tale esercizio possa farsi risalire ad un rap- porto di natura concessoria, non ancora sorto, tra il privato e BH la P.A., per cui non è a parlarsi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della L.
6.12.1971 n. 1034, ciò non toglie che la posizione del privato di fronte al 5 diniego della richiesta concessione, per non essere stata inol- trata in termini la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, sia di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, ponendosi a fronte del potere pubblicistico della PA. di governo dell'etere (in quanto bene naturalmente limitato e non fruibile indiscriminatamente da tutti) e, quindi, di con- trollo e regolamentazione dell'emittenza locale, anche a tutela del servizio pubblico svolto dall'ente concessionario delle tra- smissioni radiotelevisive;
potere che deve ritenersi sussistente anche dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta con le leggi 223/90 e 422/93 le cui disposizioni, miranti a congelare la situazione esistente all'epoca della prima di dette leggi e a porre un freno all'indiscriminato sfruttamento delle onde elet- tromagnetiche, non hanno inciso sulla natura e sulla consi- stenza della indicata posizione soggettiva del privato, con la conseguenza che la controversia appartiene comunque al giu- dice amministrativo nell'ambito della sua giurisdizione gene- rale di legittimità (v. le sentenze 24.3.1993 n. 112 e 5.12.1994 n. 420 della Corte Costituzionale e quelle delle Sez. Un. 1.6. 1993 n. 6062; 20.10.1995 n. 10919; 27.10.1995 n. 11172; 19. 6.1996 n. 5623; 7.12.1999 n. 867).
2. Col secondo motivo si deduce difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per avere giudicato in materia riservata al potere amministrativo ovvero a quello legislativo. Tra la data 6 del diniego della concessione e quella della decisione impu- gnata si sono infatti susseguite più leggi recanti disposizioni sulle attività radiotelevisive (art. 1 della legge n. 650 del 1996; art. 3, comma 1, della legge n. 249 del 1997; art. 1, comma 12, della legge n. 112 del 1998; art. 1, comma 3-ter, del d.l. n. 15 del 1999, come convertito) che autorizzavano la prosecu- zione dell'attività fino al rilascio di nuove concessioni e fino al definitivo riassetto normativo del sistema. Dal complesso di tali disposizioni legislative si evince la volontà del legislatore di demandare al potere esecutivo e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'elaborazione e la definizione dei requisiti per il rilascio delle nuove concessioni e l'esame delle posizioni dei titolari delle emittenti cui era stata negata la concessione prevista dalle leggi del 1990 e del 1993. 2.1. Anche tale motivo è infondato perché resta devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con la quale un privato, titolare di una emittente via etere di programmi radiotelevisivi in ambito locale e non destinatari di alcun provvedimento autorizzativo o concessorio da parte della P.A., insorga contro il provvedimento di diniego della conces- sione per non essere stata inoltrata nei termini la documenta- Марм zione attestante il possesso dei prescritti requisiti;
atteso che la posizione soggettiva del privato non ha natura e consistenza di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo, a fronte 7 del potere pubblicistico dell'Amministrazione di controllo delle emittenti locali. Tale potere della P.A. deve ritenersi sussi- stente, non solo nel periodo di vigenza della disciplina transi- toria disposta dalla legge n. 223 del 1990 e della successiva normativa di cui al D.L. n. 323 del 1993, convertito in legge n. 422 del 1993, ma anche in seguito all'entrata in vigore della legge n. 650 del 1996, della legge n. 249 del 1997, della legge n. 112 del 1998 e del d.l. n. 15 del 1999 (come convertito), trattandosi di disposizioni legislative non incidenti sulla natu- ra e consistenza dell'indicata posizione soggettiva del privato (cfr. Sez. Un.
7.5.2000 n. 104).
3. Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per avere il giudice amministrativo, in violazione dell'art. 111 Cost. ed in violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso di motivare sui singoli motivi di appello e omesso di pronunciare su tutta la domanda. Il Consiglio di giustizia amministrativa, infatti, si è limitato a ribadire quanto affermato dal giudice in primo gra- do, non ha motivato in relazione alla cessazione della materia del contendere, e non ha tenuto conto delle disposizioni legi- slative (citate nel secondo motivo) costituenti ius superveniens, in forza delle quali avrebbe dovuto ritenere il diritto della MP alla prosecuzione dell'attività di trasmissione radiofo- nica.
3.1. Il motivo è inammissibile. 8 Infatti costituisce principio consolidato (cfr. Sez. Un. 17.12. 1999 n. 910; 7.12.2000 n. 146; 22.12.200 n. 1327) che contro le sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Re- gione Sicilia, il quale non è altro che una sezione speciale del Consiglio di Stato, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma degli artt. 111, comma 3^, Cost. e 362 c.p.c., soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, e tale non è quello in O V I 1 T 3 A 1 R . esame che non investe in alcun modo i limiti esterni delle at- T N S I 6 N 8 I - M 4 - M tribuzioni del giudice amministrativo ma censura solo il con- 6 A 2 . O R T . T P . A D : creto esercizio di tali attribuzioni sotto i profili della mancanza A L I E R D E I T A S N M di motivazione, dell'omessa pronuncia e della disapplicazione E S di legge. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrati- vo. Non si deve provvedere sulle spese di questo giudizio, per- ché l'intimato Ministero non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, rigetta il ricorso e di- chiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE RIL PRESIDENTE Antonino Polifante IL CANCELLIERE C: Giovanni Giambattista 9