Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' LA CORTES0 0 1 4 6/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RAVAGNANI - Presidente Dott. Erminio - R.G.N. 5712/98 -Consigliere- Cron.Лид BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere- Rep. - Consigliere Ud.10/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 11 8 GEN 2001 INPS W ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
we ricorrente- CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Altasciata copia legale OM PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA all Sig. AGOSTIM 2000 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI per diritti L.. 2.5 GEN. 2001 4149 FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Rilasciata copia legale al Sig. TNPS controricorrente per diritti L. 31 GEN. 2001 sentenza n. 2/98 del Tribunale di PARMA,avverso la IL CANCELLIERE 12 depositata il 17/02/98 R.G.N. 245/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. F -2- Svolgimento del processo Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Parma ha respinto l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di CO RO alla riliquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1° ottobre 1994 e non dal 1° dicembre 1994, come preteso dall'Istituto. Il Tribunale ha ritenuto che le domande di pensionamento anticipato presentate, come nella specie, in data anteriore al 28 settembre 1994, con risoluzione del rapporto nello stesso mese, non fossero rimaste sospese (fino al 26 novembre 1994) 이 per effetto del d.l. 28 settembre 1994 n.553 (non convertito), che aveva • temporaneamente vietato l'accesso alle pensioni di anzianità; e tanto in conseguenza del successivo d.l. 26 novembre 1994 n.654 (i cui effetti erano stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724) che, operando retroattivamente, aveva introdotto ulteriori deroghe al blocco, sottraendo ad esso anche il caso del lavoratore ricorrente. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo al quale resiste l'intimato con controricorso e memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.1 d.l. n.553 del 1994, dell'art.1 d.l. n.654 del 1994 (in particolare art.1, comma 4, lett.c), dell'art. 13 comma 9, legge n.724 del 1994 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che il decreto legge 28 settembre 1994 n.553, nel disporre con effetto dalla stessa data, la sospensione dell'applicazione delle disposizioni che prevedono il diritto alla pensione di anzianità, ha escluso da tale sospensione alcune situazioni, alle quali non è riconducibile quella di controparte, rimasta, pertanto, assoggettata al blocco dei pensionamenti. Prosegue affermando che le ulteriori deroghe al blocco 3 introdotte dal decreto legge 26 novembre 1994 n.654 ricomprendono anche la situazione di coloro che, come l'attuale resistente, abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato prima del 28 settembre 1994 e siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994, ma sostiene che tali ulteriori deroghe non possono comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore di tale secondo decreto, privo di efficacia retroattiva. Tanto per effetto del disposto dell'art. 13 della legge n.724 del 1994 che, al comma 9, nell'abrogarne le disposizioni, ha fatto salvi gli effetti prodotti dal decreto medesimo, come pure ☑ quelli prodotti dal decreto n.553 del 1994; con la conseguenza di confermare la sospensione dei pensionamenti disposta dal decreto n.553 per tutto il periodo di vigenza di tale provvedimento normativo e di rendere efficace la domanda di pensione - validamente presentata ma improduttiva di effetti fintanto che perdurava il blocco - solo dalla data in cui, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni eccettuative, la stessa poteva essere accolta. Il ricorso che propone una questione già venuta all'esame di questa Sezione e da essa risolta in modo contrastante, essendosi espress a favore dei pensionati la sentenza n.6883 del 14 luglio 1998 ed a favore invece della tesi dell'INPS le sentenze n. 13596 del 4 dicembre 1999 e 2178 del 25 febbraio 2000 (oltre a numerose altre in corso di pubblicazione) - è meritevole di accoglimento, ritenendo (anche) questo Collegio di non poter condividere la soluzione offerta dalla prima delle cennate decisioni. L'art.1 del d.l. 28 settembre 1994 n.553 ha disposto (comma primo) la sospensione, dalla data della sua entrata in vigore (28 settembre 1994) a non oltre il 1° febbraio 1995, di ogni norma prevedente “il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo di ufficio in base ai singoli h ordinamenti”; sancendo l'applicabilità di tale blocco anche alle domande di pensionamento (con decorrenza successiva al 28 settembre 1994) precedentemente presentate ed accettate dagli enti di appartenenza (comma secondo), accordando la possibilità di revocare le domande di collocamento in pensione presentate tra il 1° luglio e il 28 settembre 1994 (comma terzo) e prevedendo (comma quarto) una serie di casi di inapplicabilità delle disposizioni limitative di cui ai primi due commi. La sospensione della possibilità di pensionamento anticipato prevista dal primo comma dell'art.1 del citato decreto-legge si è tradotta – salvi i casi di inapplicabilità - previsti dal quarto comma dello stesso articolo (non relativi al resistente) – in un - blocco o divieto dell'accesso al pensionamento di anzianità, che, per alcuni soggetti (tra cui l'attuale resistente), è stato rimosso dall'art.1 del d.l. 26 novembre 1994 n.654. Tale norma, infatti, confermando - allo scadere del termine di conversione del precedente decreto-legge (non convertito) la disciplina limitativa da questo - prevista, ha ampliato (comma quarto) la gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso (fra gli altri) "i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994” (lett. c) ed i lavoratori per i quali, alla data del 28 settembre 1994, "sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità” (lett. d). HAPPsussiste per Orbene, nessun elemento - né di ordine testuale, né di altra natura ritenere che il legislatore di urgenza abbia inteso derogare al principio generale della normale irretroattività della legge (art.11 preleggi). 5″ In particolare, l'efficacia retroattiva delle eccezioni introdotte dal secondo decreto- legge, ancorchè relative a situazioni di fatto già presenti all'epoca del primo, non è desumibile dal fatto che i due provvedimenti siano espressione del medesimo potere di decretazione di urgenza, essendo una consimile identità riscontrabile in ogni ipotesi di successione di norme della medesima natura e ben potendo il legislatore पं (anche Governo in via di urgenza) valutare diversamente in due successivi momenti una medesima situazione al fine di assoggettarla o no a un determinato divieto. D'altronde, se i due decreti-legge fossero stati un “unicum”, come sostenuto in sostanza nella impugnata sentenza, sarebbe stato sufficiente far salvi, con la successiva legge 23 dicembre 1994 n.724, solo gli effetti del secondo decreto (n.654), senza disporre analoga salvezza per il primo (n.553); né è da dire che in tal caso sarebbe rimasto scoperto da ogni disciplina limitativa il periodo compreso tea il 28 settembre e il 26 novembre 1994, atteso che anche il d.l. n.654 emesso in quest'ultima data riconduce l'inizio dell'operatività della disciplina di blocco al 28 settembre 1994. L'irretroattività delle previsioni (di eccezioni al blocco) introdotte dal quarto comma dell'art.1 del d.l. n.654 del 1994 implica, quindi, che, per i soggetti (come l'attuale resistente) favoriti dalle medesime, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità si è realizzata solo con l'entrata in vigore della citata norma;
dal che consegue la legittimità del provvedimento dell'INPS che ha fissato la decorrenza della detta pensione dal primo giorno del mese successivo a quello (novembre) di entrata in vigore della norma permissiva. Resta da osservare, anche per motivare ulteriormente il dissenso dall'avviso già espresso dalla sentenza n.6883 del 1998 – che nessun argomento, contro la tesi sopra esposta, può trarsi dalla disciplina eccettuativa dettata dall'art.13, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994 n.724, che esclude dalla sospensione (dei 6 pensionamenti anticipati) disposta al primo comma anche i lavoratori già considerati dalle lettere c) e d) del d.l. n.654/1994. Infatti, l'art. 13 di tale legge - il cui nono comma ha abrogato (facendone salvi gli effetti) il detto decreto (scadente il 27 gennaio 1995) per evitare il temporaneo sovrapporsi della disciplina di questo con quella della stessa legge detta una normativa che, sia nella parte limitativa (comma primo), che nella parte cd. eccettuativa (in particolare, comma quarto), opera esclusivamente “a decorrere da 1° gennaio 1995" ( data che, ai sensi dell'art.47, coincide con quella di entrata in vigore della legge stessa). L'interpretazione qui accolta non pone neppure un problema di costituzionalità delle norme sotto il profilo della disparità di trattamento che la stessa verrebbe a determinare tra lavoratori dipendenti pubblici e quelli privati, ovvero sotto il profilo della violazione del principio di continuità del trattamento di pensione rispetto a quello di servizio. L'art.1, terzo comma, del d.l. n553/1994 consente, invero, ad entrambe le categorie di lavoratori di revocare la domanda di pensione già presentata e quindi di scegliere se riprendere o meno il posto di lavoro dopo le dimissioni (continuando, nel primo caso, a percepire lo stipendio o retribuzione mensile) Senza dire che tra sistemi previdenziali diversi, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sono istituibili paragoni. Il ricorso dell'INPS va, dunque, accolto con cassazione della impugnata sentenza;
e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito direttamente da questa Corte (art.384, primo comma, c.p.c.) nel senso del rigetto della domanda proposta dall'offuse usistente. Ricorrendo gli estremi di cui all'art.152 disp. att.c.p.c., il resistente non va assoggetto al pagamento delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
+ La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000 buni. Pavamaniཨན Il Cons. estensore Il Presidente Rafal ell e Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, -8 GEN. 2001 CASSAIL LABORATORE CELLERIA a E T R O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533