Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6474 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O I 01 LA Z ggetto SEZIONE 6474 A R T S I Re lamento G E competenze R A Osta dagli Ill.mi Sigġ.ri Magistrati: D E T R.G.N. 17681/00 N E Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente S E Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere 14536 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 05/03/2001Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio 15/09/00, dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del nella causa iscritta al n° 5617/98 vertente tra SCI CONCESSIONI INTERNAZIONALI a r.l.; Q COMUNE DI ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Orazio FRAZZINI con le quali si chiede 591 che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, 1 decidendo sulla richiesta d'ufficio di regolamento di competenza, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma. Svolgimento del processo Con atto notificato il 18 dicembre 1997 la Società concessioni Internazionali (SCI) s.r.l. convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma il Comune di Roma, chiedendo che fossa dichiarata la nullità dell'invito di pagamento per lire 317.000 emesso dall'Amministrazione comunale il 5 agosto 1997. La società dedusse la nullità ed illegittimità dell'invito, sul rilievo che il Comune capitolino, in Qu applicazione della deliberazione della Giunta comunale in data 25 marzo 1994, pretendeva il pagamento per il canone relativo ad un impianto pubblicitario di cui ar- rotondava la superficie esposta a mq 8,50, mentre avrebbe dovuto effettuare il calcolo in base alla su- perficie reale, pari a mq 8,22. contraddittorio, il convenuto si Instauratosi il oppose alla domanda. Con sentenza depositata il 25 maggio 1998 il Giudi- ce adito dichiarò la propria incompetenza per materia, indicando come competente il Tribunale di Roma. Con atto notificato il 24 novembre 1998 la SCI ri- assunse il giudizio davanti al Tribunale di Roma. Il 2 Comune si costituì, ribadendo le proprie ragioni. Con ordinanza depositata il 15 settembre 2000 il Tribunale (in composizione monocratica) ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. Le parti non hanno svolto attività processuale. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiara- zione di competenza del Tribunale di Roma. Motivi della decisione Come ha osservato il Pubblico Ministero, non è d'ostacolo all'ammissibilità del regolamento la circo- stanza che la contestata statuizione di incompetenza è stata emessa del Giudice di pace, in quanto, come que- sta Corte ha già avuto occasione di precisare, i casi del regolamento di competenza aldi inapplicabilità giudice di pace sono espressamente limitati, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., al regolamento necessario e facol- tativo di competenza, e non si estendono al regolamento sollevato d'ufficio (cfr. Cass.14 gennaio 1999, n.324). Ciò posto, si Osserva che il Giudice di pace ha escluso la propria competenza per materia, sul rilievo che la somma di cui si discuteva era stata richiesta "in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comu- nale sulla pubblicità, materia che rientra nella compe- tenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma se- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17681) 3 condo, c.p.c.". Sennonché, come emerge dagli atti ed anche le par- ti hanno dichiarato nei loro scritti difensivi, la som- ma richiesta dal Comune, assimilabile ad un atto di messa in mora, aveva per titolo non già un'imposta sul- la pubblicità, ma un canone di concessione per esposi- zioni effettuate con l'installazione di mezzi pubbli- citari su beni comunali. E poiché l'applicazione del- l'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di concessione quando la pubblicità sia effet- tuata a mezzo di impianti installati su beni apparte- nenti o dati in godimento al Comune (art. 9, comma 7, d.leg.vo n. 507 del 1993, cit.), non sussiste nella la competenza per materia del Tribunale. controversia Deve essere dunque dichiarato competente a conosce- re della domanda il Giudice di pace di Roma. Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma. Così deciso il 5 marzo 2001 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo brot Vincenzo Baldassarre B: Boldonnance Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17681) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 10 MHG. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Jais Pa nd