Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/1989, n. 3685
CASS
Sentenza 10 novembre 1989

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ricorre il delitto di truffa anche quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'Obbligo di riferire perché in tal caso l'errore in cui viene a cadere il soggetto passivo è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente. (fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio IACP, della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza nella titolarità del rapporto di assegnazione). ( Conf mass n 179684; ( Conf mass n 170940; ( Conf mass n 160996; ( Conf mass n 117042).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/1989, n. 3685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3685
    Data del deposito : 10 novembre 1989

    Testo completo