Sentenza 10 novembre 1989
Massime • 1
Ricorre il delitto di truffa anche quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'Obbligo di riferire perché in tal caso l'errore in cui viene a cadere il soggetto passivo è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente. (fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio IACP, della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza nella titolarità del rapporto di assegnazione). ( Conf mass n 179684; ( Conf mass n 170940; ( Conf mass n 160996; ( Conf mass n 117042).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/1989, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1989 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.XI.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli H.mi Sigg.: N. 2655
Dott. SALVATORE CTANCI Presidente
1. Dott. MARIO FRATANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. MICHELE NAPPI N. 1792/87
3. >> BRUNELLO DELLA PENNA "'
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UI RO
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ha pronunciato la seguente R Cadio
CEI ai SENTENZA
L 2000 por n
15 NOV 1990 sul ricorso proposto dal P.G di Caltanissetta IL CANCELLIERE
CONTRO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GL NT, n. ad Agira il 3.12.1937 UFFICE COPIE
studio Richiest dulcie. GERINI per diri . 000
26 OTT 1995 il
IL CANCELLIERE avverso la sentenza 21.10.1986 della Corte di Appelfo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di Caltanissetta. UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al: Cie. GAGLI ARCO ддя per diritti L.
1126 APR 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR DELLA PENNA
Mod 82
UFFICIO COPIE
.
2. michieste copio studio dal Sig. DI MARTINO
455 per mm 2 616.2004 il IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Viale
che ha concluso 1'A.C.R.per
Udit i difensor
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
All'esito delle indagini di p.g. espletate a segui to di denuncia anonima del 13 febbraio 1982 circa la utilizzazione asseritamente indebita dello alloggio popolare sito in Agira, largo Fiera da parte di GL NT, cui l'alloggio suddetto .3.
era stato assegnato nel 1964 dall'I.A.C.P. di Enna,
risultava che effettivamente il GL non lo oc cupava abitando da circa otto anni in un appartamen to di proprietà del Banco di Sicilia alla cui di-
pendenza lavora , ubicato in via V. Emanuele N.
256 in Agira;
che il predetto era proprietario di un appartamento ceduto in locazione a tal LA
IL e che in risposta alla nota del 1.2.1978
all'I.A.C.P. che gli aveva contestato l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore a 3 mesi,
il che comportava la revoca dell'assegnazione a sen si dell'art. 17 DPR 30.12.1972, n.1035, il Gaglia
no aveva inviato deduzioni scritte in cui sosteneva di non aver mai abbandonato l'alloggio avendolo sempre ed interrottamente occupato dalla data di as segnazione, corredandole con una dichiarazione so-
stitutiva dell'atto di notorietà attestante quanto sopra.
Con riferimento ai fatti di cui sopra, confermati venivadagli accertamenti istruttori, il Gagliane
tratto a giudizio avanti al Tribunale di Nicotia
per rispondere del delitto di truffa aggravata(art. 640 cpv n.1) continuata " per essersi procurato un ingiusto profitto consistente nella indebita asse-
gnazione di un alloggio popolare in Agira inducendo .4.
in errore i funzionari dell'I.A.C.P. di Enna a detta assegnazione preposti sul possesso da parte di esso imputato di tutti i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio mediante artificio con sistente nell'omettere di comunicare la modifica zione di detti requisiti e comunque nel dissimula re la detta modificazione (dal 1964) "nonchè del delitto di cui all'art. 496 CP " per avere nella doichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
in data 13.2.1978 fornito dati e notizie inesatte
Con sentenza 22.5.1985 il Tribunale dichiarava il GL colpevole del delitto di truffa ascrit togli e lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno, un mese di reclusione e £
650.000 di multa, mentre lo proscioglieva per amni stia dal falso personale ascrittogli nel capo B
della rubrica.
IN data 21.10.1986 la Corte di appello di Caltanis
setta in riforma dell'impugnata sentenza modifica va l'imputazione originaria in tentata truffa ag gravata da cui proscioglieva l'imputato per inter venuta prescrizione.
Rilevava al riguardo la Corte di appello che il
GL non aveva conseguito alcun profitto inten .5.
dendo solo evitare che fosse decretata la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare legittima mente ottenuta nel 1964 e che un danno " si sarebbe potuto evidenziare per l'Istituto concedente solo se, dopo la revoca, il GL avesse continuato a detenere l'alloggio senza alcun titolo e, quindi,
illegalmente".
Per cui l'attività posta in essere dal GL
" che nel febbraio 1978 aveva presentato una dichia razione infedele sulla permanenza dei requisiti richiesti per mantenere il possesso dell'alloggio
" aveva concretato un semplice tentativo di truffa".
Ricorreva per cassazione il P.Gdi Caltanissetta
allegando violazione di legge dovendosi ritenere realizzati negli estremi richiesti sia il profitto dell'agente, che nella specie era consistito nella mancata revoca dell'alloggio che il contestuale e corrispondente danno della P.A in ordine alla-
non conseguita disponibilità del bene. Tanto che proprio in forza dell'antificio posto in essere con la falsa dichiarazione del 1978 la procedura di revoca era stata abbandonata. A nulla rilevando che solo " vari anni più tardi l'I.A.C.P., peral-
tro su sollecito derivante da esposto anonimo, ave va richiesto nuove indagini che avevano condotto .6.
alla scoperta della truffa perpretata e che al
GL "per fatti successivi ed indipendenti "
A fosse venuto meno "l'"l'oggettoto del profitto".
Ritiene il Collegio la fondatezza delle censure formulate dal P.Cessendo evidente l'errore di giu dizio determinato da sostanziale travisamento del fatto in cui è incorsa la Corte di Appello nella qualificazione a livello di mero tentativo della contestata imputazione. Il momento cnsumativo della truffa, quale reato istantaneo si perfeziona, inve-
ro, con l'effettivo conseguimento del bene ad opera dell'agente e con la correlativa perdita dello stesso da parte del raggirato realizzandosi il pro fitto dell'uno e il danno dell'altro in tali corri spondenti anche se non necessariamente contestuali momenti.
Che nella specie sono stati correttamente individua ti dal ricorrente nell'indebito mantenimento dello alloggio popolare da parte del GL non più
legittimato a tenerlo e nella perdita di detta di sponibilità o meglio nella mancata riacquisizione dell'appartamento da parte dell'ente pubblico pro-
prietario, che non aveva dato corso alla revoca dell'assegnazione proprio a seguito dell'errore in cui era stato indotto dal predetto. .7.
Eppertanto in situazioni realmente verificatesi,
giuridicamente rilevanti e patrimonialmente apprez zabili (in relazione a diverse e più remunerative destinazioni dell'immobile in oggetto) ai fini del la sussistenza del reato nei suoi estremi essenzia
11.
Rileva, peraltro, il Collegio con riferimento alla esatta individuazione del tempus commissi delicti che la situazione artificiosa ai danni dell'I.A.C.P.
si è realizzata molti anni prima del 1978, (allor-
quando il GL con dichiarazioni mendaci aveva confermato all'ente il suo permanere nelle condizio ni richieste dalla legge per l'assegnazione di ap partamento popolare) risalendo tale situazione obiet tivamente Mustificatoria e soggettivamente in-
tenzionale al momento in cui il predetto aveva pre so in locazione dal Banco di Sicilia altro apparta mento, abbandonando ininterrottamente per un tempo superiore ai tre mesi previsti dal citato art.17
DPR 30.12.1972, n.1035 l'alloggio popolare senza provvedere, come era suo preciso dovere, ad informa re l'istituto di non versare più nelle richieste condizioni di legittimazione. Così operando il Ga
gliano ha fraudolentamente conservato la disponibi lità del bene e realizzato la truffa, essendo .8.
innegabile, come già affermato da questa Supre
ma Corte (cf. Sez.III, 22.3.1965, ric Ventrella) la sussistenza del reato anche quando la condotta dell'agente si esplica, come nella specie, in un contegno capace d'ingenerare errore per omessa rive lazione di circostanze che si ha l'obbligo di rife rire perchè in tal caso l'errore in cui viene a cadere il soggetto passivo è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente.
Donde l'irrilevanza ai fini dell'accertamento del momento consumativo del reato in oggetto- (in or-
dine al quale erroneamente è stata contestata la continuazione di cui non va tenuto conto corrispon dendo il protratto ed indebito godimento del bene ad un effetto permanente del reato consumato) delle false dichiarazioni del 1978 che seppur capaci di integrare nei suoi estremi un'ipotesi di reato con cormente (quello di cui all'art. 496 C.P,coperto da amnistia) nulla, però, hanno aggiunto a quello di ruffa perfettamente realizzatosi in epoca molto antecedente a quella indicata in rubrica ed in sen tenza. Epoca, che va collocata tra la fine del 1973
ed i primi giorni del 1974 conformemente alle inda gini espletate dalla polizia giudiziariache ebbe a riferirne con rapporto del 15 febbraio 1982, per .9.
cui l'abbandono dell'appartamento dell'IACP da parte del GL si era verificato almeno otto anni prima.
Consegue che alla data attuale il reato ascritto all'imputato, seppur consumato e non tentato secon do le puntuali indicazioni del P.G ricorrente, ri sulta ugualmente prescritto essendo per intero de-
corso il periodo massimo previsto dagli artt. 157
e 160 CP che, pur calcolando gli intervenuti atti interruttivi, va determinato in quindici anni inte ramente decorsi nei primi mesi del corrente anno.
Va di conseguenza annullata l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ascritto al GL da ritenersi truffa e non tentativo di truffa, nei suindicati limiti ac-
cogliendosi il ricorso proposto dal P.G
P.Q.M.
Visti gli artt. 537 e 539 n. 9 CPP
annulla senza rinvio la sentenza pronunciata il
21.10.1986 dalla corte di appello di Caltanissetta
nei confronti di GL NT ed impugnata dal
P.G di Caltanissetta limitatamente alla qualifica zione giuridica del fatto ascritto all'imputato da ritenersi integrare il reato di truffa e non di ten tata truffa. C
.10.
Roma 10.XI.1989
Il Presidente
Dott. SALVATORE CIANCI
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Il Consigliere estensore
Dott. BRUNELLO DELLA PEAINA
0
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
930 add 1 IL CANCELLIERE