Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento. (Conf. 46397 del 2014, non mass).
Nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2014, n. 46395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46395 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 16/10/2014
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1734
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 18737/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ES SA N. IL 01/01/1983;
avverso la sentenza n. 1689/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del 24/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. RO Es ID ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Velletri in data 24.07.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.
L'esponente, con unico motivo, denuncia la violazione di legge, dolendosi del mancato apprezzamento dei presupposti legittimanti la pronuncia di sentenza liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen.. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli senza rinvio la sentenza impugnata, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato una favorevole modifica del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
La censura oggetto del ricorso risulta inammissibile. Si osserva che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, sentenza n. 5777 del 27.03.1992, dep.
15.05.1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Cass. Sez. U, sentenza n. 10372 del 27.09.1995, dep. 18.10.1995, Serafino, Rv. 202270). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Nè l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Occorre, peraltro, rilevare che, nel caso di specie, il giudice ha espressamente considerato che la responsabilità del prevenuto emergeva dal contenuto del verbale di arresto e di sequestro.
2. Tanto ritenuto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare l'illegittimità della pena applicata al prevenuto, in riferimento al reato per cui si procede.
Invero, l'inammissibilità del ricorso originario non impedisce a questa Corte regolatrice di annullare la sentenza impugnata, in ragione delle modifiche normative che sono intervenute dopo il deposito del presente ricorso. Deve in questa sede ribadirsi che per il caso di modifiche normative sopravvenute, l'inammissibilità del ricorso non impedisce l'adozione di una pronuncia di annullamento da parte della Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 21982, del 16 maggio 2013, n. 21982, Rv 255674, ove l'inammissibilità del ricorso non ha impedito l'annullamento della sentenza impugnata, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata al caso di giudizio).
Nel caso di specie, è stata riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Si tratta di fattispecie interessata dalle modifiche introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1. Ai fini di interesse, si rileva, che a seguito della legge n. 10/2014, per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., la pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa, per tutti i tipi di sostanze stupefacenti, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.
La materia di interesse è stata peraltro oggetto di un ulteriore intervento correttivo, ad opera della L. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, recante Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (pubblicata in G.U. n. 115 del 20.05.2014). Per effetto del richiamato intervento normativo, il tenore del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è il seguente: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 10.329". La cornice sanzionatola, per la fattispecie di cui all'art. 73 cit., comma 5, pertanto, risulta compresa - sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti - tra il minimo di sei mesi ed il massimo di quattro anni di reclusione, oltre la multa. È poi appena il caso di considerare che la richiamata cornice sanzionatoria corrispondente a quella già prevista per le droghe leggere dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, disciplina che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014 n. 32, viene pure ad oggi in rilievo. Come si vede, la cornice edittale applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, pure in base al principio di retroattività della legge più favorevole, ex art. 2 c.p., comma 4, prevede limiti di pena sensibilmente inferiori, rispetto a quelli ai quali hanno fatto riferimento le parti nel concludere l'accordo di poi ratificato dal giudice: il testo oggetto della declaratoria di incostituzionalità, per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale stabiliva, infatti, per l'ipotesi di cui all'art. 73 cit., comma 5 indistintamente il più grave trattamento sanzionatorio, compreso da uno a sei anni di reclusione, oltre la multa.
Orbene, nel caso di specie, al prevenuto, per la detenzione di gr. 87 di marijuana e di un ulteriore quantitativo di gr. 53 di hashish è stata applicata la pena di un anno e mesi quattro di reclusione, oltre la multa, muovendo dalla pena base di anni tre di reclusione oltre la multa.
La pena concordata si colloca, per effetto delle sopravvenute modifiche normative, in una diversa fascia del trattamento sanzionatorio relativo al reato in addebito;
conseguentemente, deve rilevarsi che la valutazione effettuata dal giudice, nell'apprezzare la congruità della pena concordata dalla parti, non risulta altrimenti conferente, stante l'intervenuta modifica sostanziale del quadro sanzionatorio di riferimento. Non è chi non veda, allora, che l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice concerne l'applicazione di una pena che non può ritenersi congrua, rispetto al fatto per il quale si procede.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, giacché l'evidenziata illegittimità della pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., rende invalido il patto concluso dalle parti. Deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, perché proceda a nuovo giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tali ipotesi, le parti sono reintegrate nella facoltà di rinegoziare l'accordo sulla pena su altre basi e che, in mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014