Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2014, n. 46395
CASS
Sentenza 16 ottobre 2014

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In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento. (Conf. 46397 del 2014, non mass).

Nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2014, n. 46395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46395
    Data del deposito : 16 ottobre 2014

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