Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
In tema di fallimento, ove siano disconosciute, in sede di ammissione allo stato passivo, le ragioni di prelazione di un credito per omessa specificazione dell'oggetto del pegno su titoli, l'azione del creditore di accertamento negativo della nullità del pegno può essere fatta valere esclusivamente con l'opposizione allo stato passivo, atteso che l'art. 52, secondo comma, legge fall. sottopone alla verifica fallimentare non solo l'esistenza e l'entità del credito, ma anche la sua garanzia, stante la rilevanza, ai fini del concorso, dell'esistenza di un diritto di prelazione; ne consegue che, avverso la sentenza che definisce il secondo grado del relativo giudizio, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine - dimidiato rispetto a quello ordinario - di trenta giorni dalla notifica della sentenza stessa, ai sensi dell'art. 99, quinto comma, legge fall..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5869 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Antonino Privitera di Roma, rep. n. 20585 del 25.1.2000;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CONTATTO LUCE SNC DI TI TA & C., TI TA, SPINETTI SONIA in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO N. 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO LENSI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1385/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE ANGELIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il 3.11.1995 la Banca Nazionale del Lavoro propose presso il Tribunale di Pistoia opposizione allo stato passivo del fallimento della società Contatto Luce di NT IT e C., s.n.c., lamentando che del credito vantato in L. 573.396.716 fosse stato ammesso solo quello di L. 215.753.000, essendosi negata la opponibilità al fallimento della differenza, perché portata da cambiali prive di data certa, e disconosciuta la prelazione per un pegno costituito su certificati di deposito di L. 250.000.000. Il curatore non si oppose alla ulteriore ammissione del credito cambiario, ma resistette alla invocata prelazione, deducendone la nullità per omessa specificazione dell'oggetto e, in via subordinata, la sua revocabilità ai sensi dell'art. 67 1^ comma n. 3 L.F., ovvero la nullità per insufficiente indicazione del credito garantito. Il tribunale ammise quel credito, mentre dichiarò nullo il pegno per indeterminatezza dell'oggetto.
La Banca propose appello, assumendo che il requisito della determinabilità dei titoli, in quanto al portatore, fosse stato soddisfatto con la indicazione della loro natura e dell'ammontare del credito;
ma la impugnazione fu respinta con sentenza 4.11.1999 dalla Corte di Appello di Firenze, che ha confermato il giudizio di indeterminatezza e indeterminabilità, tanto più per il fatto che erano rimasti nella disponibilità della banca, che li aveva emessi, non essendo stato specificato nell'atto di costituzione della prelazione quanti fossero, di che pezzatura e in che modo potessero individuarsi, rispetto ad altri titoli, aventi le stesse caratteristiche, quanto a rendimento e a periodo di scadenza. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, la Banca Nazionale del Lavoro;
ha resistito con controricorso il curatore del fallimento, che ha eccepito la inammissibilità del gravame, perché proposto oltre il termine breve previsto dall'art. 99 5^ comma L.F. e si è richiamato alle difese, anche subordinate, dei gradi merito, quanto alla revocatoria del pegno e alla sua nullità per indeterminatezza del credito garantito. Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 2786, 2787 1^ e 2^ o comma c.c. e la mancanza assoluta di motivazione su risultanze decisive. Assume che con l'originario atto di costituzione del pegno i titoli, bene specificati quanto alla emittente - e cioè la Banca Nazionale del Lavoro, soggetto diverso dal garantito che era la Sezione di Credito Industriale presso la BNL - al rendimento e all'importo, erano stati rinnovati con altri di eguale tipo e valore nominale, con nuova scadenza all'1.1.1994, sicché sufficiente risultava la loro indicazione per la identificazione;
di tanto la sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque esame, benché richiesto con l'atto di appello.
Con il secondo la Banca denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2784 cpv, 2800, 2801, 1851, 1367 c.c. e la mancanza di motivazione su un ulteriore punto decisivo. Lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare il profilo subordinato del pegno di credito o pegno irregolare, prospettato con la comparsa conclusionale di appello, dall'atto risultando certa la volontà delle parti di costituire la garanzia su titoli al portatore e comunque di assoggettare a garanzia il correlativo valore ed il credito.
Il ricorso è inammissibile.
Dispone l'art. 99 ult. comma L.F. che il termine per appellare è di quindici giorni dalla affissione della sentenza (decorrenza sostituita da quella ordinaria prevista dal codice di procedura civile, a seguito della sentenza 152/1980 della Corte Costituzionale)
e quello per ricorrere per cassazione è ridotto alla metà ed è cioè di trenta giorni.
Tale termine non è stato nella specie rispettato, giacché la sentenza di appello è stata notificata il 23.12.1999 ed il ricorso è stato proposto il 18.2.2000.
Nè può condividersi l'assunto - prospettato dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. - che l'azione proposta è di accertamento negativo della nullità del pegno, distinta da quella di ammissione al passivo, che bene avrebbe potuto e potrebbe essere proposta in separata sede, talché non troverebbe ragione di essere applicato, ratione materiae, il termine dimidiato. Oggetto della ammissione al passivo è stata infatti, al pari del credito, la garanzia di esso e nessuna sede che quella praticata dalla Banca ricorrente sarebbe stata idonea, avuto riguardo al disposto dell'art. 52 L.F., 2^ comma, secondo cui "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo 5^, salvo diverse disposizioni di legge"; norma che chiaramente sottopone alla verifica fallimentare non solo la esistenza e la entità del credito ma anche la sua garanzia, data la sua rilevanza in termini di concorsualità.
Le spese processuali seguono al soccombenza e si liquidano in Euro 3.060 di cui per onorari Euro 3.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali in Euro 3.060 di cui per onorari Euro 3.000.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002