Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18215 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 821 5 02LA CORTE SUPR MA Oggetto SEZI E LA RO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. US IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 5877/01 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 42919 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.16/10/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE, elettivamente domiciliato in PAGLIALONGA P.LE MEDAGLIE D'ORO 74, presso lo studio ROMA dell'avvocato FRANCO CIUFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO PAPALEONI, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CONTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in2002 4040 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2338/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 30/11/00 R.G.N. 3425/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CONTI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17 giugno 1997 US AL esponeva di essere stato licenziato dalla Banca di Roma S.p.A., della quale era stato dipendente, con lettera del 3 giugno 1997 a seguito del corretto espletamento della procedura di cui all'art.7 legge n. 300 del 1970. Aggiungeva che da alcuni anni svolgeva il ruolo di Capo Servizio addetto allo sviluppo. Soggiungeva che gli addebiti mossigli con la lettera di contestazione del 7 maggio 1997, basati essenzialmente sull'accusa di avere gestito denaro dei clienti MA ZI CA e UL IO con modalità e tecniche subdole, erano del tutto infondati, tanto più che aveva procurato alla Banca notevoli profitti in esecuzione dei compiti affidatigli. Tanto esposto, conveniva dinanzi al Pretore di Foggia la Banca di Roma, M chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento comminatogli e la condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di quanto previsto dall'art. 18 legge n. 300 del 1970. Costituitasi, la Banca chiedeva il rigetto della domanda, rimarcando la gravità dei comportamenti contestati al lavoratore e posti a fondamento dell'atto di recesso. Con sentenza del 18 settembre 1998 il Pretore accoglieva integralmente le pretese, ritenendo, sulla base della espletata istruttoria, la pretestuosità ed infondatezza degli addebiti mossi al lavoratore. Avverso tale decisione proponeva appello la Banca soccombente con ricorso del 28 settembre 1999, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda. Resisteva il AL, insistendo per il rigetto del gravame. Con sentenza del 2-30 novembre 2000, l'adito Tribunale di Foggia, ritenuta provata la giusta causa posta a sostegno del provvedimento espulsivo, in totale riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda introduttiva del giudizio, condannando l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Per la cassazione di tale decisione ricorre US AL con due motivi. Resiste la Banca di Roma S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge 20 maggio 1970 n.300, anche con riferimento all'art. 112 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Tribunale di Foggia, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe motivato le ragioni poste a base della sua decisione addebitando al AL un fatto non menzionato nella lettera di contestazione, e la cui "gravità" sarebbe stata riscontrata sulla base di un'astratta valutazione presuntiva/probabilistica del tutto ipotetica;
in tal modo, finendo con l'attribuire alla contestazione disciplinare una M valenza ed un significato tali da alterarne la sostanza e da fondare il provvedimento espulsivo su addebiti diversi rispetto a quelli mossi dalla Banca datrice di lavoro. In particolare, il AL si duole che, relativamente alla contestazione inerente alla gestione dei risparmi della cliente CA, il Tribunale, pur avendo escluso effettivamente che il lavoratore intendesse appropriarsi di somme della medesima, come invece addebitatogli dalla Banca datrice di lavoro, aveva attribuito sua sponte e quindi del tutto autonomamente- rilievo disciplinare al diverso fatto consistito nella diversa disponibilità transitoria del denaro della cliente;
fatto che, seppure mai contestato dalla datrice di lavoro, il Giudice d'appello aveva invece qualificato come intollerabile, stante l'intrinseca potenzialità fraudolenta di un simile comportamento. Conseguentemente vi sarebbe stato -sempre ad avviso del ricorrente- una violazione del secondo comma 2 dell'art. 7 della legge n.300/70 in base al quale sia l'oggetto del procedimento disciplinare a carico del lavoratore per gli illeciti da lui commessi, sia, successivamente, l'oggetto del provvedimento giudiziario di verifica sulla legittimità della sanzione applicata, rimangono delimitati dalle contestazioni mosse con la lettera di addebito. Il motivo è infondato. Invero, la sentenza impugnata ha esordito nella parte motiva con il rilievo che gli addebiti mossi al lavoratore nella lettera di contestazione, successivamente posti a fondamento dell'atto di licenziamento, erano "in fatto e nella sostanza quasi tutti ammessi e comunque provati", avendo il AL asserito di avere posto in essere tutti gli atti contestatigli quale fiduciario di alcuni clienti della Banca di Roma, senza però alcun intento fraudolento ed, in ogni caso, senza trarne alcun vantaggio illecito e senza avere arrecato alcun danno al proprio datore di lavoro. Ha, quindi, rimarcato come la controversia trovasse soluzione nella "valutazione" di tali fatti, prendendo, a tal fine, in esame due accadimenti, descritti dal Pretore e ritenuti dallo stesso fondamentali per escludere la giustificatezza del contestato licenziamento. Il primo riguardava l'episodio in cui "la signora CA, legata da un antico rapporto fiduciario al sig. AL, si recò presso l'istituto di credito con la fotocopia di un libretto al portatore recante il saldo per L. 92.191.585 pretendendo di compiere sullo stesso delle operazioni. Accortosi del fatto che si trattava di una fotocopia e che su quel libretto in banca risultavano soltanto L.99.541, l'impiegato addetto rese edotto il direttore che informò, unitamente all'impiegato la cliente la quale rimase visibilmente scossa da ciò che le fu riferito". Il secondo, connesso al primo, si riferiva all'intervento del AL, dopo il fallimento del tentativo di riscossione di cui innanzi, consistente nella consegna alla cliente di "una fotocopia a colori (perché risultasse più simile al 3 titolo originale)del certificato di deposito n.2166904/12 scadenza 3.4.97 di lire 50.000.000", dopo avervi apposto, con scrittura a macchina, il nome della signora CA ed averne raccolto la firma, copia di titolo di poi rimessa per l'incasso dalla stessa CA ad un'agenzia del Credito Italiano s.p.a. per la compensazione (bloccata dalla Banca di Roma s.p.a., una volta verificato che non si trattava dell'originale). Orbene, il Tribunale, pur condividendo l'opinione del Pretore, secondo cui, con il proprio comportamento, il lavoratore non intendeva appropriarsi definitivamente delle somme o di parte delle somme affidategli, se ne discosta osservando che, adottando tale condotta, egli, "più modestamente, ma non meno ingiustificatamente", si era messo in condizione di utilizzare quel denaro come meglio credesse finché non ne fosse stata chiesta la restituzione. Ed infatti, facendo apparire sulla fotocopia del libretto indicato un saldo diverso da quello M reale (notevolmente più alto di quello reale) e facendo apparire sulla copia del certificato una intestazione del pari non conforme a quella vera, il AL quanto meno era libero di gestire come meglio credesse quei fondi, potendo giustificare, in caso di richiesta di restituzione, gli eventuali minori introiti derivanti dal semplice deposito su libretto a risparmio, e così lucrando sul residuo derivato dal maggior utile tratto dall'investimento che avesse posto in essere. Osserva il Collegio che, così procedendo, il Tribunale non ha per nulla modificato i fatti posti a base del licenziamento, ma ha soltanto valutato gli stessi pervenendo coerentemente alle contestate conclusioni. Come da insegnamento di questa Corte, richiamato dallo stesso ricorrente, ai fini del rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per la contestazione dell'infrazione in relazione alla quale puo' essere applicata la sanzione disciplinare, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore puo' ritenersi violato (con conseguente illegittimita' della sanzione 4 stessa, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalita' dell'episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all'azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr. Cass.7 maggio 1991 n.5054). Orbene, la censura in esame, la quale si appunta sull'addebito concernente la gestione, da parte del AL dei risparmi della cliente CA, che a dire del ricorrente la Banca avrebbe visto come tentativo di definitiva appropriazione e che il Tribunale avrebbe considerato come acquisizione di disponibilità transitoria, non può essere condivisa, in quanto la lettera di contestazione addebita al AL di avere distratto fondi da depositi a risparmio che gli erano stati M consegnati dalla signora CA e dalla figlia e di avere consegnato alla prima una fotocopia a colori del libretto di deposito n. 11988.11 dopo avervi aggiunto, con chiaro intento ingannevole, operazioni, per lo più di versamento, mai eseguite, al fine di far risultare un cospicuo saldo fittizio. A tale contestazione si adegua pienamente, nella sua valutazione, la sentenza impugnata, giacché la considerazione del Tribunale, secondo cui la Banca aveva ritenuto che con il suo comportamento il lavoratore si era messo in condizioni di utilizzare quel denaro a proprio piacimento finché non gliene fossa stata richiesta la restituzione, trova puntuale riscontro da parte della lettera di contestazione nell'uso del verbo "distrarre", che non implica o, comunque, non implica necessariamente, il concetto di appropriazione definitiva, ma si presta ad esprimere l'idea dello stornare, destinare ad uso diverso;
e perché i rilievi del Tribunale in ordine alla fraudolenza del comportamento oggetto di contestazione sono argomentati da circostanze specificamente addebitate: l'uso della fotocopia a 5 colori del libretto di deposito n.11988.11, e l'annotazione su di esso di operazioni fittizie. Risulta, pertanto, evidente che riguardo all'episodio in questione, il Tribunale ha considerato puntualmente l'addebito mosso al AL dalla Banca di Roma svolgendo un iter argomentativo coerente ed immune da vizi logici. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2119 e 2106 c.c. anche con riferimento all'art.7 legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la decisione del Tribunale di Foggia per avere ritenuto sussistenti, nel caso di specie, gli estremi della giusta causa travisando la situazione acclarata, e comunque travalicando il limite della proporzionalità. A tal fine, il ricorrente ripercorre gli addebiti mossigli dalla Banca per dimostrare pretesi travisamenti delle risultanze istruttorie attraverso i quali il Tribunale M sarebbe pervenuto alla contestata conclusione. La censura non può trovare accoglimento. Va in proposito rammentato che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, 6 essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, M insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Orbene, il Tribunale di Foggia ha ricostruito la vicenda con criteri incensurabili in quanto immuni da vizi logici, osservando che il AL aveva fatto uso personale di somme che alcuni clienti della Banca gli avevano consegnato perché le investisse, attraverso la Banca stessa, ed aveva disposto, sempre per interesse personale, di titoli appartenenti a clienti della Banca ma da lui materialmente detenuti contro le regole di questa;
che egli aveva riprodotto, se non perfettamente con approssimazione sufficiente ad ingannare il possessore, un documento ed un titolo della Banca, facendone uso personale ed esterno, allo scopo di trarre in inganno e, comunque, col risultato di trarre in inganno clienti di questa;
che egli aveva usato un documento della Banca da questa fornitogli per il suo lavoro, onde trarre in inganno un possibile cliente di questa o, comunque, per uso diverso dal 7 lavoro per la Banca;
che egli aveva usato spregiudicatamente i documenti, ed il nome e quindi l'immagine della Banca, per ragioni personali e, per di più, associandolo a falsificazioni o, comunque, a registrazioni di fatti non veri e di operazioni non eseguite. Tale comportamento è stato ritenuto come idoneo a compromettere radicalmente la fiducia della Banca nei confronti del ricorrente, essendo gravemente scorretto nei confronti della Banca stessa e dei clienti di questa e comunque connotato da sostanziale e marcata fraudolenza, senza che la mancanza di un danno economico potesse ridurre tale gravità; ciò in piena aderenza all'orientamento di questa Corte, secondo cui nel lavoro bancario l'elemento fiduciario proprio di ogni rapporto di lavoro assume il massimo rilievo e, in riferimento all'accertamento delle sussistenza della giusta causa del licenziamento, esso deve essere considerato con un ulteriore rigore nei confronti di chi riveste mansioni di particolare qualificazione nella organizzazione aziendale, il cui comportamento scorretto, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale, può ledere l'affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti bancari (per questo principio, cfr. Cass.4 luglio 2001 n.9576). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 45,00-, oltre € 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Roma, 16 ottobre 2002. Il Consigliere est. Il President Аришн PH zeria 20 DIE 2002 WCELVIERE