Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2003, n. 15599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15599 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
14 Aula 'B' 2 1 REPUBBLICA ITALIANA 1 5599 703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Lavoro Composta dagli Magistrati: Dott. Ettore Presidente R.G.N. 14834/01 MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.31759 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 07/05/03 Dott. Florindo MINICHIELLO ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA -3 sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, ---- giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DU ES;
2 2003 intimato avverso la sentenza n. 249/00 del Tribunale di 2811 -1- BENEVENTO, depositata il 29/05/00 R.G. N. 556/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Benevento confermava la decisione del Pretore della stessa sede, che aveva condannato l'INPS a maggiorare, dal 1995, l'indennità di mobilità corrisposta a SC ED, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 451 del 1994 in materia di integrazione salariale. I giudici di secondo grado osservavano che il venir meno del sistema di indicizzazione legato alla contingenza, stabilito dall'art. 7, terzo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, comportava l'applicazione, per analogia, del sistema di adeguamento introdotto con l'art. 1, comma 5, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. La cassazione di tale decisione è chiesta dall'INPS sulla scorta di un unico motivo. L'assicurato non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma quinto, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all'art. 7, comma terzo, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ricorda che il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 223/91 ("in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti”) è venuto meno a causa della cessazione, al 31 dicembre 1991, del sistema di indicizzazione dei salari espresso nell'indennità di contingenza. 3 7 Assume che il sistema di adeguamento introdotto, per l'integrazione salariale straordinaria, dall'art. 1, comma quinto, del d.l. n. 299/91, come convertito con la legge n. 451 del 1994, non è applicabile, in assenza di un'espressa disposizione, all'indennità di mobilità. L'unica corrispondenza fra i due trattamenti è quella riferita al livello iniziale dell'indennità di mobilità, che resta ancorato, per il richiamo dell'art. 7, comma 1, della legge n. 223/91 ("l'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale..."), alla misura della integrazione risultante dal previsto aggiornamento annuale. Nega che la diversità di trattamento fra i due istituti possa dar luogo a violazione del principio di uguaglianza o a quello di cui all'art. 38 Cost. Invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 9 giugno 2000. Osserva il Collegio che la questione è già pervenuta all'esame della Corte ed è stata decisa con l'accoglimento delle ragioni prospettate dall'Istituto previdenziale. Con sentenza n. 10379 del 30 luglio 2001 è stato ritenuto che "Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale solo e indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
né la diversità del meccanismo di 4 indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali (fattispecie relativa a periodi antecedenti alla entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), legge 17 maggio 1999 n. 144, con cui si e' delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità)". Sulla scorta di tale orientamento, ribadito con le sentenze n. 13176 del 10 settembre 2002 e n. 14412 dell'8 ottobre 2002, il ricorso dell'INPS va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal lavoratore al Pretore di Benevento. L'assicurato non è tenuto al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese dell'intero processo, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 7 maggio 2003. 5 Il cons. estensore Des 3 3 5 . N 0 1 3 . 7 T - R 8 - A A ' 1 S L 1 S L E A E T D , G I A I S G S D E N E , E L P S S O I L I A N L A L G O L B O O E T I D A T D I D R A I E T , D S O O O R T P S I M I G E A R D E T N E S E Il Presidente но мислич я р у ж celloria TRE 17 OTT, 2003 CANCELLIERE 6