Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 3
In tema di gestione dei rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, dovendo essere effettuata in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, in base alle previsione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22,costituisce una "quaestio facti" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
In tema di disciplina dei rifiuti, costituisce rifiuto qualsiasi sostanza di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, non assumendo rilievo la intenzione, di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone.
In tema di gestione dei rifiuti, la disciplina di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 si applica anche allorché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenga ad opera dell'impresa che li ha prodotti e negli stessi luoghi di produzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 14762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14762 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/03/2002
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 516
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 12703/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AM EN n. a Cesena il 5 marzo 1945 e MA ET n. ad Ancona il 19 ottobre 1946
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena del 25 ottobre 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per: rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. FABBRI Giorgio (Cesena)
Svolgimento del processo
DO EN e NG TR hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Forlì - sezione distaccata di Cesena del 25 ottobre 2000, con la quale venivano condannati per il reato di stoccaggio di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione, deducendo quali motivi comuni l'erronea applicazione del d.lvo n. 22 del 1997, in quanto non si era in presenza di rifiuti e la carenza e manifesta illogicità della motivazione al riguardo basata soltanto sul fatto che le nove vasche metalliche erano state rilasciate da diversi anni sul piazzale dell'impresa ed erano arrugginite senza valutare che non vi era la volontà del proprietario di disfarsene, l'omessa considerazione di prove decisive in ordine alla qualificazione da attribuire a dette vasche e l'erronea applicazione degli artt.125 terzo comma e 192 c. p.p., la violazione dell'art.51 secondo comma d.lvo n. 22 del 1997, poiché si era in presenza di un deposito controllato di rifiuti propri, mentre la EN DO lamentava la violazione dell'art.27 Cost e 28 e 51 secondo comma d.lvo n. 22 del 1997, in quanto era stata ritenuta responsabile della contravvenzione soltanto per la carica ricoperta, nonostante fossero state acquisite prove sulla divisione dei compiti in seno all'azienda e sulla esclusiva competenza del NG in ordine alla materia dell'inquinamento. Motivi della decisione
I motivi addotti, al limite dell'inammissibilità, non sono fondati, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Ed invero bisogna ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv.216260, che hanno fornito un'intelligente rilettura di altra pronuncia Cass. sez. un. 2 luglio 1997 n. 6402, Dessimone rv.207944 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv.212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia anche per quanto concerne un'approfondita disamina sull'impossibilità di configurare il vizio di travisamento del fatto in sede di legittimità).
Orbene alla luce di questi principi si deve escludere la possibilità di rilevare in sede di legittimità il vizio di travisamento del fatto (contra Cass. sez. 3^ ud. 18 ottobre 2001 dep. 3 dicembre 2001, Panaro, in contrasto con l'esplicito dato normativo e le decisioni delle sezioni unite su indicate, neppure richiamate), richiedendosi, però, al giudice di merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi, in fatto ed in diritto, sui quali fonda la propria decisione senza, però, necessariamente dover trascrivere interi brani di deposizioni, giacché in tal caso è possibile riferirsi "per relationem" all'atto processuale, purché l'indicazione sia congrua e non manifestamente illogica (Cass. sez. 3^ 27 luglio 1995 n. 8539, P.M. in proc. Boero rv.203529 cui adde Cass. sez. 3^ 1 marzo 1996 n. 2246, Zullo rv.205394, solo apparentemente contraria Cass. sez. 3^ c. c. 25 maggio 2001 n. 33646, Cataruzza, che, invece, individua un limite discutibile alla motivazione "per relationem" in considerazione del fatto che si trattava di un'ordinanza emessa in altro procedimento cautelare e, quindi, conoscibile). Pertanto sono del tutto inammissibili il secondo ed il terzo motivo con riferimenti ad atti processuali, che questa Corte non può compulsare, mentre le altre censure possono essere considerate nei limiti in cui concernono pretese illogicità manifeste o carenze della motivazione o violazioni di norme di legge in tema di individuazione della nozione di rifiuto, di deposito controllato e di delega di funzioni.
Per quel che concerne il vizio motivazionale, con innegabili riflessi su tutte le tematiche relative al decreto legislativo n. 22 del 1997 deve rilevarsi che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice di merito ha accertato che "le nove grandi vasche metalliche del volume complessivo superiore a mc. 20 .. erano posizionate a cielo aperto, in zona erbosa e presentavano macchie di ruggine" e "si trattava di vasche già utilizzate per il processo produttivo della ditta.. e dismesse a causa del rinnovo di alcune strutture della linea produttiva" "si trovavano nell'area di cui si tratta da diversi anni rispetto al momento in cui i tecnici dell'A.R.P.A. di Cesena ebbero ad effettuare il sopralluogo".
Pertanto si è in presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, anche secondo la riduttiva nozione prospettata dai ricorrenti in contrasto con la costante giurisprudenza nazionale e comunitaria e la più accreditata dottrina, non contraddetta da quella citata in ricorso, che anzi vi aderisce con proposizioni tautologiche e senza alcun approfondimento.
Peraltro queste due censure svolte dai ricorrenti consentono di soffermarci sulla nozione di rifiuto che, secondo la normativa comunitaria e nazionale, è costituito da qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi) senza che assuma rilievo se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il recupero (cfr. Cass. sez. un. 27 marzo 1992, Viezzoli e Corte giustizia 15 giugno 2000 in Ambiente e sicurezza n. 18 2000, 114 contra ma senza adeguata motivazione e con un fraintendimento fra la nozione di rifiuto e la disciplina dei "residui", di cui ai vari DD.LL. non convertiti Cass. sez. 3^ c.c. 7 febbraio 2001 n. 11733, Vecchi, giustamente criticata da illustre dottrina in Foro it. 2001, 2^, 391 anche per non aver centrato le effettive ed importanti tematiche sottese alla fattispecie decisa).
Ed invero, limitandoci a tratteggiare le caratteristiche principali della nozione di rifiuto, giacché un particolare approfondimento esula da una pronuncia giurisdizionale in una fattispecie connotata come molte da evidenti e/o voluti fraintendimenti della normativa da parte dei ricorrenti, occorre rilevare che la Corte di Giustizia della Comunità (recte Unione) Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia (Corte Cost. n. 389 del 1989) sin dal 28 marzo 1990 ha avuto modo di affermare che l'art. 1 della direttiva del Consiglio n. 75/ 442 relativa ai rifiuti "si riferisce ... ad ogni sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, senza distinguere a seconda dell'intenzione del detentore che si disfa della cosa". La nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Tale nozione non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone", dovendosi chiarire che "la protezione della salute umana e dell'ambiente sarebbe compromessa qualora l'applicazione delle due direttive dipendesse dall'intenzione del detentore di escludere o no una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa" (Corte Giust.CEE 28 marzo 1990, Vessoso ed altro).
Tali assunti sono stati ribaditi da altre decisioni (Corte Giust. 28 marzo 1990, Zanetti, idem 10 maggio 1995 causa n. 422 ed idem sez. 6^ 25 giugno 1997, Tombesi ed altri), accogliendosi, quindi, una nozione ampia di rifiuto, fondata su risultanze oggettive e non sull'intenzione del detentore, facilmente manipolabile con compiacenti deposizioni di dipendenti, soggetti al ricatto occupazionale, e chiarendosi ulteriormente che "la direttiva sui rifiuti si applica anche allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad opera dell'impresa che li ha prodotti, nei luoghi di produzione"(Corte Giust. CEE 18 dicembre 1997 causa n. 129/96). Fondamentale appare un'ultima decisione della Corte di Giustizia (sez. 5^ 15 giugno 2000, Arco), che, contrariamente a quanto sostenuto da un noto esperto da inserire nel "partito del non - rifiuto", secondo l'eidetica espressione di un illustre Autore, non solo ribadisce questi concetti, ma esclude che i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria possano assumere un valore decisivo nella individuazione della definizione di rifiuto, ove non si tenga conto della finalità e dell'efficacia della direttiva e, quindi, qualora non si proceda ad un'esegesi che non Pregiudichi le stesse, sicché alcuna legge nazionale (e quindi a maggior ragione nessuna fonte normativa secondaria) può cercare di restringere l'ambito di applicazione della direttiva e la definizione lata di rifiuto.
Pertanto, secondo la Corte, qualunque sia il criterio interpretativo adottato per stabilire se una sostanza costituisca rifiuto e qualsiasi modalità di prova lo Stato membro intenda introdurre non si può mai prescindere dalla finalità e dall'efficacia della direttiva, che si fonda su una definizione di rifiuto ampia, oggettiva e tale da bilanciare aspetti economici e protezione dell'ambiente.
Le superiori conclusioni a livello giurisprudenziale e normativo europeo sono del tutto condivise dalla giurisprudenza nazionale, costretta a confrontarsi, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, che ha utilizzato la più esatta espressione "disfarsi", con l'errata traduzione del termine "to discard" con "abbandono", evidenziandosi ancora una volta come nella "categoria dei rifiuti ... rientrano ... quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, sicché "abbandonato o destinato all'abbandono" va inteso non nel senso civilistico di res nullius o di res derelicta, disponibili all'apprensione di chiunque, sibbene di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da chi lo detiene".(Cass. sez. 3^ 26 febbraio 1991 n. 2607, Lunardi rv. 186489). Peraltro si è sempre sostenuto che l'accertamento della natura di un oggetto come rifiuto costituisce una "quaestio facti" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, ribadendosi che il rifiuto deve essere considerato in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale (Cass. sez. 3^ 27 giugno 1992 n. 7567, Abortivi rv. 190923).
Tale impostazione oggettiva questa Corte ha mantenuto pure quando il legislatore con una serie di decreti - legge reiterati e mai convertiti aveva introdotto la categoria dei "residui" cioè di rifiuti riutilizzabili, richiedendo sempre "la destinazione attuale, elettiva ed oggettiva al reimpiego produttivo, non essendo sufficiente una mera idoneità materiale al riutilizzo" (Cass. sez. 3^ 9 febbraio 1998 n. 1495, Nardino rv.209822). Questa monolitica giurisprudenza comunitaria e nazionale ha impedito, soprattutto la prima per gli obblighi incombenti all'Italia di rispettare le decisioni dell'U.E., l'emanazione di disposizioni di "interpretazione autentica", tese a restringere la nozione di rifiuto, ma non ha escluso che ben individuabili interessi economici abbiano spinto a confezionare circolari (28 giugno 1999) non chiare ed a volte contrastanti con il dato normativo, cercando in tal modo di consentire nei casi limite, ma non in quello sottoposto all'esame di questa Corte, di invocare la nota decisione della Consulta sull'errore scusabile (sent. n. 364 del 1988). Non incide sul discorso finora svolto il nuovo catalogo europeo dei rifiuti (decisione 3 maggio 2000 n.2000/ 532/CE; 16 gennaio 2001 n.2001/ 118/CE; 22 gennaio 2001 n.2001/ 119/CE e 23 luglio 2001 n. 2001/ 573/CE) sia perché concerne un diverso sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi e l'adozione delle c. d. "voci - specchio", non interessanti la fattispecie in esame, relativa a rifiuti non pericolosi, sia perché il catalogo dei rifiuti non è concepito come un elenco tassativo e chiuso, poiché, secondo quanto appare dal punto Q16 del precedente C.E.R. ora 99, è rifiuto qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate, sia perché conferma la necessità di procedere ad individuare se la sostanza o l'oggetto possa essere considerato rifiuto e, poi, afferma la possibilità di controllare il CER, sicché l'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non comporta automaticamente il fatto che esso sia un rifiuto in ogni circostanza, giacché il CER offre unicamente un codice omogeneo per classificazione e la gestione dei rifiuti in tutti i paesi dell'Unione Europea ma non per la loro identificazione, onde anche sotto questo profilo conferma la centralità della nozione di rifiuto e del termine "disfarsi".
Alla luce delle superiori considerazioni il primo motivo del ricorso appare manifestamente infondato sia perché basato su accertamenti in fatto non riscontrabili in sede di legittimità sia perché propone una differente lettura delle risultanze processuali sia perché il giudice chiaramente evidenzia non solo l'oggettiva natura di rifiuto delle vasche, utilizzate per un precedente procedimento produttivo, orinai abbandonato, ma anche l'intenzione del detentore di disfarsi delle predette, sia perché, infine, alcune affermazioni riportate in ricorso e tratte da atti processuali dimostrano l'irrilevanza delle stesse ai fini della qualificazione delle vasche in parola come rifiuti.
Infatti non assume rilievo per le ragioni già illustrate che "i titolari avevano intenzione in quel periodo di iniziare una nuova attività per cui sarebbe stato possibile utilizzare di nuovo quelle vasche", giacché questa dichiarazione dimostra che delle stesse si erano prima disfatti e che trattasi di un'intenzione contrastante con dati oggettivi, mentre il fatto che "quelle vasche potevano essere rivendute" non esclude la loro sussumibilità nella nozione di rifiuto.
Per quanto attiene alla censura circa la configurabilità nella fattispecie di un deposito controllato, l'omessa considerazione dell'intervenuta modifica legislativa dell'art.51 secondo comma d.lvo n. 22 del 1997 da parte della legge n.426 del 1998 è giustificata, perché è intervenuta dopo l'accertamento del reato e dopo la rimozione di gran parte delle vasche, avvenuta il 5 settembre 1998 in seguito ad un'ordinanza del Sindaco di Cesena, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, sicché le eventuali modificazioni potrebbero essere considerate ove fossero più favorevoli, mentre è tale la pregressa normativa, che faceva riferimento all'ulteriore connotato dei rifiuti come "propri", nella fattispecie pacificamente esistente. Peraltro i ricorrenti dimostrano di condividere un'isolata pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 3^ 30 novembre 1998 n. 12538, Tiragallo rv.212165), oggetto di numerose critiche da parte di tutta la dottrina, senza considerare l'indirizzo costante e comunque consolidato di questa Corte (Cass. sez. 3^ 9 ottobre 1997 n. 9168, Ciarcià rv. 209544 cui adde Cass. sez. 3^ 26 marzo 1999 n. 4007, P.M. in proc. Frascio rv. 213272, Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000 n. 4957, Rigotti ed altri rv. 215945, Cass. sez. 3^ 19 giugno 2000 n. 7140, Eterno rv. 216977 e Cass. sez. 3^ 5 aprile 2001 n. 13808, P.M. in proc. Capoccia rv. 218968).
Infatti, bisogna ribadire che nell'ipotesi di inosservanza delle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) d.lvo n. 22 del 1997 si configura il reato di deposito incontrollato previsto dal secondo comma dell'art. 51 del medesimo d.lvo e sanzionata con le pene stabilite dal primo comma dello stesso articolo (Cass. sez. 3^ 9 ottobre 1997 n. 9168, Ciarcià cit.) perché il deposito temporaneo è "irregolare", esiste un'espressa previsione normativa resa ancor più chiara dalle ulteriori modifiche intervenute con i successivi interventi legislativi in particolare con la legge n. 426 del 1998, il deposito temporaneo "precede un'operazione di gestione ... e costituisce un'operazione preparatoria ad una delle operazioni di recupero o smaltimento" (cfr. Corte di giustizia sez. 4^ 5 ottobre 1999 imp. Lirussi e Bizzaro), sicché "devono (essere adottate) disposizioni sufficientemente rigorosè per evitare che le imprese possano far uso abusivo della deroga prevista ... in caso di deposito temporaneo"; deroga che attiene "alle disposizioni sostanziali della direttiva 75/442", fra le quali vi è l'obbligo di autorizzazione per tutte le operazioni di gestione dei rifiuti.
Pertanto, anche la normativa e la giurisprudenza comunitaria contrastano con l'isolata pronuncia, frutto di un evidente fraintendimento del dettato normativo e di un'esegesi disancorata da un'analisi ermeneutica logico-sistematica, teleologica e storica delle disposizioni.
Non può essere, neppure, richiamato il principio di tassatività della fattispecie penale, in quanto, essendo il deposito al di fuori delle operazioni di gestione di rifiuti, la sua eventuale irregolarità non potrebbe essere trasformata in un'attività diversa qual è quella di deposito preliminare o messa in sicurezza, giacché si trascurano la natura derogatoria della disciplina del deposito temporaneo rispetto alla normativa, comunitaria e nazionale, in tema di gestione di rifiuti e l'impossibilità di qualificare tale un'attività diversa, perché non rientrante nelle condizioni e nel parametro normativo stabiliti per il deposito temporaneo e, comunque, non si tiene conto dell'espresso dettato normativo. Il testo originario dell'art.6 lett. m) del d.lvo n. 22 del 1997 qualificava deposito temporaneo "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: ... 3 - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche....".
Orbene, nell'impugnata sentenza il volume complessivo delle vasche è indicato superiore ai mc.20, mentre non sussiste alcuna asportazione con cadenza trimestrale è neppure il rispetto delle norme tecniche, sicché non si è in presenza di un deposito controllato. Peraltro, la modificazione intervenuta con il decreto legislativo n.389 del 1997 detta prescrizioni e condizioni ancor più rigorose non rispettate nella fattispecie, sicché non interessa soffermarsi ulteriormente sugli stessi, rinviando per approfondimenti ad altra decisione di questa Corte (Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000 n. 4957, Rigotti ed altri cit.).
In ordine al motivo dedotto da EN DO deve rilevarsi che lo stesso contiene alcuni riferimenti fattuali ed a risultanze processuali non deducibili in sede di legittimità e che, in ogni caso, non risulta indicata alcuna delega scritta o altro atto da cui risulti l'affidamento all'altro ricorrente di tutto il settore ambientale oppure una divisione di compiti ovvero le considerevoli dimensioni della società tali da giustificare una delega, giacché si richiamano solamente la deposizione di un teste (Ferrari) e "una ... personale iniziativa di indagine per accertare le diverse funzioni svolte in concreto dai due imputati", effettuata dal giudice di merito.
Il Tribunale ha concluso in sentenza in maniera stringata, osservando che "la contravvenzione risulta ascrivibile ad entrambi gli imputati in ragione delle cariche sociali rivestite (NG figura come consigliere delegato e la DO EN come presidente del CdA)", evidentemente non ritenendo sussistente alcuna ragione per escludere la responsabilità penale di quest'ultima, pur se una più diffusa motivazione, richiamando la prevalente e consolidata giurisprudenza in tema di delega e di responsabilità degli amministratori di società o di enti (cfr. in materia di rifiuti Cass. sez. 3^ 26 marzo 1999 n. 4003, Tilocca rv. 213271 e Cass. sez. 3^ 29 ottobre 1997 n. 9715, Prenna rv. 209008 fra tante), non sarebbe stata del tutto superflua.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002