Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 14762
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

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In tema di gestione dei rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, dovendo essere effettuata in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, in base alle previsione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22,costituisce una "quaestio facti" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici.

In tema di disciplina dei rifiuti, costituisce rifiuto qualsiasi sostanza di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, non assumendo rilievo la intenzione, di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone.

In tema di gestione dei rifiuti, la disciplina di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 si applica anche allorché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenga ad opera dell'impresa che li ha prodotti e negli stessi luoghi di produzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 14762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14762
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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