Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
La rinnovazione della citazione, prima della declaratoria di nullità di essa per inosservanza del termine a comparire, ai sensi dell'art. 164 cod.proc.civ. nella formulazione previgente alla legge 26 novembre 1990 n. 353, per il principio di conservazione degli atti processuali - di cui costituisce applicazione il vigente articolo 164, secondo comma, cod.proc.civ. allorché prevede la sanatoria "ex tunc" - non richiede una nuova iscrizione a ruolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILCASA S.a.S. DI NT OR & C. in liquidazione, in persona del liquidatore OR NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO SERPIERI 8, presso lo studio dell'avvocato G. BUSCEMI, difeso dagli avvocati SALVATORE PIAZZA, GABRIELE POLIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERPORT S.a.s. DI SS SI & C. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo difende, per procura speciale Rep. n. 51752 del 18/6/96 del Dott. Leonardo TROTTA BRUNO, Notaio in Monza;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3286/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 01/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Claudio D'ANGELANTONIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RT s.a.s., di AS AS, con sede in Monza, con atto di citazione notificato il 12 luglio 1989 convenne innanzi al Tribunale di Monza la SA s.a.s., di NI RE e C., con sede in Calcio, per sentirla condannare al pagamento, a suo favore, della somma pari alla differenza tra l'importo di £.33.466.000 versatole da essa attrice per l'esecuzione di opere appaltate e quello di £.10.500.000 corrispondente all'effettivo valore delle opere realizzate.
L'attrice indicò il fondamento della sua pretesa nell'inadempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni assunte in virtù del subingresso nel contratto di appalto di opere edilizie precedentemente commesse ad altra impresa e convenne la convenuta all'udienza del 5 ottobre 1989. Sicché, iscritta la causa a ruolo e resasi conto dell'insufficienza del termine a comparire, chiese ed ottenne dal g.i. termine per la rinnovazione della citazione. Esperito tale incombente, la causa fu proseguita nella contumacia della convenuta.
L'adito Tribunale accolse la domanda nei limiti del quantum indicato con l'atto introduttivo del giudizio, ritenendo inammissibile, perché non notificato alla parte contumace, l'ampliamento del petitum operato all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ma la Corte d'Appello di Milano, a seguito di gravame principale proposto dalla SA s.a.s. e di gravame incidentale proposto dalla RT s.a.s. con sentenza resa in data 1 dicembre 1995, rigettò l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale, elevò a £.33.377.925 la somma, già rivalutata dovuta dalla SA s.a.s. alla RT s.a.s., oltre agli interessi legali dal 17 dicembre 1991 al saldo.
Il giudice d'appello, preliminarmente, disattese i motivi del gravame principale prospettanti la nullità dell'intero giudizio di primo grado e la nullità, per una duplice ragione, dell'atto di rinnovazione della citazione, osservando che: a) l'assunto dell'appellante, secondo cui la nullità del primo atto di citazione, non sanata dalla costituzione della convenuta, avrebbe determinata la nullità dell'intero giudizio seguitone, compresa l'iscrizione a ruolo della causa, l'ordinanza resa dal g.i. e la rinnovazione della citazione, era superato dal più recente orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo cui il rapporto processuale si costituisce validamente a seguito della rinnovazione della citazione, senza necessità di rinnovare anche l'iscrizione a ruolo della causa operata sulla base dell'atto di citazione nullo;
b) non era dato di comprendere gli elementi che, ad avviso dell'appellante, inducevano assoluta incertezza sulla data in cui era stata eseguita la notificazione dell'atto di rinnovazione della citazione e, comunque, in mancanza della allegazione della falsificazione od alterazione della data, doveva ritenersi che essa fosse stata solo corretta e che, quindi, la notificazione fosse stata eseguita in data 28 ottobre 1989; c) pur non risultando espressamente specificato nel limitato spazio disponibile nell'avviso di ricevimento, risultava evidente che la notifica dell'atto di rinnovazione della citazione era avvenuta secondo la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 145 cod.proc.civ., non essendosi potuto procedere ai sensi dei precedenti commi;
e che era stata eseguita in modo sostanzialmente corretto, dal momento che il nome del legale rappresentante della persona giuridica destinataria era indicato sia nell'avviso di ricevimento sia nell'atto da notificare e che doveva presumersi che la ZA NN AR, a mani della quale la notifica era stata eseguita, indicata come convivente dello stesso legale rappresentante, fosse persona addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, poiché la notifica era avvenuta nella sede della società stessa.
Nel merito, la Corte d'Appello ritenne che correttamente il primo giudice aveva determinata la somma dovuta sulla base dei prezzi di listino accertati dal C.T.U., anziché di quelli liberamente pattuiti dalle parti, poiché la domanda proposta era volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta e, quindi, al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
Era, invece, fondata la doglianza espressa dall'appellante incidentale in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'ampliamento del petitum, trattandosi, di mero adeguamento della domanda, la cui ritualità non era subordinata all'espletamento delle formalità prescritte dall'art. 292 cod.proc.civ.. E, comunque, l'eventuale irritualità della proposizione in primo grado non precludeva la riproposizione della domanda di maggior somma in secondo grado. Avverso tale decisione la SA s.a.s., di NI RE e C., in liquidazione, propone ricorso per cassazione fondato su sei motivi, cui la RT s.a.s., di AS AS e C. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 164 cod.proc.civ., in relazione all'art. 163 bis, co. 1 , 4 cpv., stesso codice, nella rispettiva formulazione previgente alla novella di cui alla L. n.353 del 1990, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 159, co. 1 , cod.proc.civ. e per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Adduce, all'uopo, che erroneamente la Corte d'Appello ha disattesa l'eccezione di nullità dell'intero giudizio di primo grado a seguito della nullità dell'originario atto di citazione, non essendo giuridicamente possibile che un atto nullo possa valere ad instaurare un giudizio od a farlo proseguire.
Rimarca la ricorrente che, peraltro, l'eccezione è stata superata mediante apodittico richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, senza l'indicazione delle ragioni che renderebbero preferibile tale indirizzo rispetto a quello meno recente, sicché nell'impugnata sentenza è ravvisabile anche un vizio di insufficiente motivazione.
La censura è priva di fondamento.
Va, in primo luogo, osservato che, ancorché la Corte d'Appello abbia richiamato l'indirizzo giurisprudenziale condiviso, limitandosi a trascrivere la relativa massima, senza indicare le ragioni nelle quali tale indirizzo si fonda, non può ritenersi sussistente il vizio di motivazione denunciato, poiché anche in tal modo risultano esposte, sia pure concisamente, come, peraltro, prescrive l'art. 118, cod.2 , disp.att. cod.proc.civ., le ragioni di diritto che sorreggono la decisione (cfr. Cass., 5 giugno 1992, n. 6919). Nel merito, il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale seguito dal giudice d'appello, nell'interpretazione del previgente testo degli artt. 1634 bis e 16 cpc, che può ritenersi ormai costantemente affermato da questa Suprema Corte.
Tale indirizzo evidentemente ispirato ad esigenze di economia processuale, che non possono essere estranee all'opera di interpretazione delle norme di rito, trova il suo fondamento positivo nel principio di conservazione degli atti processuali, di cui sono espressione le norme poste dagli artt. 156, ult. co. e 159, ult.co., cod.proc.civ., che impongono di limitare gli effetti della nullità di un atto, facendo salvi gli atti che rispetto all'atto nullo risultino indipendenti. Sicché, ove l'atto di citazione nullo per inosservanza dei termini di comparizione, prima di essere dichiarato nullo, sia stato rinnovato mediante notificazione di un nuovo atto di citazione autonomamente idoneo ad instaurare un valido contraddittorio, l'iscrizione a ruolo eseguita in forza del primo atto di citazione riprenderà la sua validità.
La validità di tale interpretazione ha trovato riconoscimento nella nuova formulazione dell'art. 164 cod.proc.civ., che al 2 comma, impone al giudice di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'atto di citazione con effetto sanante dei vizi processuali della domanda. Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 160 cod.proc.civ., anche in relazione agli artt. 145 e 139 stesso codice, nonché insufficiente motivazione circa l'applicabilità del 3 comma dell'art. 145 cod.proc.civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha rigettata la duplice eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione rinnovato, perché: a) quanto all'incertezza assoluta della data di notifica, contrariamente a quanto affermato in sentenza, più volte essa ricorrente aveva denunciata la falsità e l'alterazione della data di notifica indicata nell'avviso di ricevimento;
b) in ordine alla violazione dell'art. 145 cod.proc.civ., o l'atto fu notificato ai sensi dei primi due commi dell'art. citato - come, peraltro, risulta dalla relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario - ed in tal caso essa sarebbe nulla perché la persona a mani della quale fu eseguita non dichiarò di essere, ne' lo era, addetta alla ricezione degli atti o addetta alla sede della società, oppure la notificazione avvenne ai sensi del 3 comma dello stesso articolo - come ha ritenuto la Corte d'Appello senza a ciò essere autorizzata da alcun dato oggettivo - ed allora sarebbe ugualmente nulla, non ricorrendo le condizioni per ricorrere a tale forma di notifica, dal momento che la notifica fu eseguita presso la sede della società; peraltro, la presunzione, tratta dal giudice d'appello, che la ZA NN, a mani della quale la notifica fu eseguita, fosse persona addetta a riceversi gli atti destinati alla società trovava smentita proprio nel fatto che essa si era qualificata come "convivente".
Entrambe le censure in cui si scompone il motivo sono prove di fondamento.
In ordine alla prima, va osservato che, anche se la ricorrente segnalò la falsificazione o, comunque, l'alterazione della data di consegna del plico raccomandato, quale risulta dall'avviso di ricevimento, in difetto della querela di falso, che costituiva l'unico strumento idoneo ad escludere la veridicità dell'annotazione fatta dall'ufficiale portale su detto avviso, devesi avere per certo che la notifica fu eseguita nella data indicata dall'ufficiale postale;
sicché, correttamente la Corte d'Appello ritenne che si fosse trattato di mera correzione, operata ovviamente dallo stesso ufficiale postale.
Quanto, poi, alla denunciata violazione dell'art. 145 cod.proc.civ., a fronte del dato, pacifico, che la consegna fu eseguita nella sede della società destinataria dell'atto (dato, peraltro, confermato dalla relata dell'Ufficiale Giudiziario, attestante che la notifica avvenne ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 cod.proc.civ.), non è certamente possibile sostenere, come ha fatto la Corte d'Appello, che la notifica fu operata ai sensi del 3 comma dell'art.145 cod.proc.civ.. Cionondimeno, si ritiene che la decisione, sul punto, sia ugualmente corretta, perché essendo stata, la notifica operata presso la sede della società destinataria, deve presumersi, sino a prova contraria, che la ZA, a mani della quale la notifica fu eseguita, fosse addetta a riceversi gi atti destinati alla società, tale qualità non essendo esclusa dal rapporto di convivenza, col legale rappresentante della società; che, anzi, dal rapporto di convivenza detta prescrizione esce rafforzata.
Col terzo motivo si lamenta vizio di "oltre o extra" petizione, nonché falsa applicazione dell'art. 1657 cod.civ., sostenendosi che, poiché la domanda era volta al rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al valore delle opere effettivamente eseguite, oltre che al risarcimento dei danni cagionati dai vizi delle stesse opere e dallo loro incompletezza, il quantum andava determinato alla stregua delle pattuizioni intercorse tra le parti, non già in base al disposto dell'art. 1657 cod.civ.. Erroneamente, ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'oggetto della domanda fosse costituito dalla risoluzione del contratto per inadempimento e dal risarcimento dei danni e che il primo giudice avesse disposto la risoluzione del contratto, il contrario emergendo dall'atto introduttivo dl giudizio e dalla sentenza di primo grado.
La censura non può essere condivisa.
L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito per pervenire alla qualificazione giuridica della domanda è insindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione non presenti vizi logici, che nel caso in esame non vengono neppure denunciati. L'esame in fatto compiuto dalla Corte d'Appello di Milano sulla base della lettura dell'atto introduttivo del giudizio ha consentito di accertare che la domanda aveva ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta e la sua condanna al risarcimento del danno ed alle conseguenti restituzioni. Vero è che il tribunale, come esattamente rileva la ricorrente, non aveva pronunciata la risoluzione del contratto, ma è pur vero che la relativa richiesta non faceva parte del petitum e che non risponde al vero che dalla Corte d'Appello sia stata attribuita una statuizione in tal senso al primo giudice.
Nell'impugnata sentenza v'è solo un accenno alla risoluzione per inadempimento, ma solo al fine di rilevare l'impossibilità di applicare i prezzi contrattuali alla liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale. È evidente che tale principio, condiviso da questo Collegio, è applicabile anche quando, come nel caso in esame, la risoluzione del contratto non sia stata richiesta, essendo stato, il petitum, limitato all'accertamento dell'inadempimento, strumentale al fine del risarcimento dei danni. Ciò posto, esattamente il giudice d'appello ha tratta la conclusione che il danno non potesse essere determinato in base ai prezzi pattuiti dalle parti, ma con riferimento ai prezzi di mercato accertati dal C.T.U..
Così impostato il problema, risulta evidentemente erroneo anche il riferimento che la ricorrente fa all'art. 1657 cod.civ. per attribuire al giudice d'appello l'errore di averne fatta applicazione.
Invero, le considerazioni svolte impongono di escludere, non solo l'applicabilità dei prezzi contrattuali, ma anche l'applicabilità dei prezzi determinabili ai sensi dell'art. 1657 cod.civ., cui è consentito far ricorso solo in caso di necessità di determinare il corrispettivo dell'appalto che non sia stato pattuito dalle parti, quando, cioè, sia stata chiesta la manutenzione del contratto mediante attribuzione del corrispettivo non pattuito. Nel caso in esame, invece, l'accertamento del giudice era volto alla determinazione dell'entità del danno derivante dall'accertato inadempimento contrattuale e, quindi, con specifico riferimento alle opere non realizzate, alla determinazione del loro effettivo valore. Col quarto mezzo si denuncia violazione dell'art. 2697 cod.civ. nonché violazione della legge sull'i.v.a., rilevandosi che, nonostante una specifica censura formulata in sede d'appello, che evidenziava la mancanza della prova dell'asserito versamento della somma di £.33.466.000, risultando provato il versamento di £.27.996.000, la corte di merito ha ritenuto che fosse stata versata la prima somma.
Peraltro, la Corte d'Appello non ha tenuto conto dell'i.v.a. gravante sul prezzo delle opere eseguite, che andava detratta dalla somma da rimborsare.
Il motivo è inammissibile, perché: a) la parte della censura che riguarda l'entità della somma complessiva versata in acconto è oltremodo generica, essendosi, la ricorrente, limitata a richiamare puramente e semplicemente la censura formulata al riguardo in sede d'appello, senza neppure indicare gli elementi di prova da cui risulterebbe versata una somma inferiore a quella accertata dai giudici di merito;
b) la questione relativa all'i.v.a. è questione nuova, non essendo mai stata prospettata nella fase di merito. Col quinto motivo si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato l'art. 292 cod.proc.civ., asserendosi che l'ampliamento del petitum operato dall'attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, lungi dal costituire semplice adeguamento dell'originario petitum si risolveva in una domanda nuova, che, pertanto, andava notificata alla convenuta, contumace. Ugualmente nuova doveva essere considerata la domanda relativa alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali, stante la diversità della causa petendi e del petitum rispetto all'originaria domanda. Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte infondato. La statuizione relativa all'ampliamento della domanda si fonda su due rationes decidendi: una prima, costituita dalla qualificazione con semplice emendatio libelli dell'ampliamento del petitum operato dall'attrice; una seconda, fondata sul rilievo che la proposizione, ancorché irrituale, in primo grado della domanda di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente richiesta impediva di considerare nuova la stessa domanda riproposta in sede d'appello, con la conseguenza che essa poteva essere presa in considerazione dal giudice d'appello.
Orbene, poiché la censura in esame è diretta solo contro la prima ratio decidendi e la seconda ratio è in grado, da sola, di sorreggere la sentenza, il motivo va dichiarato, per questa parte inammissibile.
Per il resto, la censura è priva di fondamento, perché: a) la rivalutazione del credito di valore, qual è quello da risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, va fatta anche d'ufficio dal giudice;
b) la richiesta di attribuzione degli interessi legali, costituendo un mero accessorio della domanda, fondato nella stessa causa petendi e relativo allo stesso petitum, è solo una emendatio libelli.
Pertanto, la richiesta di svalutazione del credito e di attribuzione degli interessi legali non doveva essere notificata alla convenuta, contumace.
Col sesto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 1224 cod.civ., assumendo che, in ogni caso, trattandosi di debito di valuta, non era dovuta la rivalutazione, se non provando l'esistenza del maggior danno, che invece non era stata provata.
Il motivo va disatteso, perché, come già osservato sub 5 ), il credito da risarcimento danni derivante da inadempimento contrattuale è credito di valore, che va, quindi, automaticamente rivalutato, senza necessità della prova del maggio danno richiesta dall'art. 1224, cpv., cod.civ..
Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive £.3.130.750, di cui £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 23 giugno 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 29 GENNAIO 1999.