Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Fabiani, Pilerio Spadafora, Luigi Umberto Picciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE RI, IE LA, Di IA UL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 296/2000, decisa il 12 giugno 2000 e pubblicata il 17 luglio 2000, resa dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento n. 184/2000 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi poi riuniti in corso di causa, IE RI, IE LA, Di IA UL convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di Giudice del lavoro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rivalutazione del sussidio percepito per lavori socialmente utili, a far data dall'anno 1996, nella misura dell'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT.
Con sentenza depositata in data 12 novembre 1999 il Tribunale di Napoli, divenuto Giudice unico di primo grado, accoglieva la domanda Interponeva appello l'Istituto e in esito il gravame veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 184/2000, decisa il 12 giugno 2000 e pubblicata il 17 luglio 2000.
La decisione veniva così motivata.
Il giudice dell'impugnazione - premesso che la disciplina dei l.s.u. richiama quella dell'indennità di mobilità - affermava che, non operando più il meccanismo rivalutativo basato sugli aumenti dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, la rivalutazione dell'indennità di mobilità - e quindi anche la rivalutazione del sussidio per i l.s.u. - doveva operarsi con riferimento a quanto previsto per l'analoga prestazione pecuniaria costituita dal trattamento di cassa integrazione guadagni. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cassazione l'INPS con atto notificato in data 9 luglio 2001, sulla base di un unico complesso motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Si afferma che il legislatore aveva individuato un preciso meccanismo di rivalutazione dell'indennità di mobilità - e quindi anche del sussidio per i lavori socialmente utili - che non poteva, arbitrariamente, essere sostituito da altro, sicché l'essere il predetto meccanismo divenuto in seguito inoperante produceva inevitabilmente l'effetto di escludere la rivalutazione dell'indennità di mobilità fino a quando il legislatore non avesse ritenuto di intervenire per regolare la materia.
La censura è fondata.
Si premette che, come chiaramente si afferma a pag. 3 della denunciata sentenza, non attiene alla presente controversia la nuova disciplina dei lavori socialmente utili introdotta col Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, applicabile solo ai progetti presentati dopo l'entrata in vigore di detto decreto. Questa Corte Suprema, con la sentenza Sez. Lav., n. 10379 del 30/07/2001, (rv 548603) ha affermato che "il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte Costituzionale, con la sent. n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali."
E ancora, con la sentenza Sez. Lav. n. 10651 del 7 luglio 2003, dopo aver richiamato tale principio, ha affermato che "parimenti tale adeguamento automatico non trova neppure applicazione al sussidio per i lavori socialmente utili, nel regime precedente all'art. 8, quinto comma, del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 467 che ha esteso a tale sussidio tutte le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità". Ha al riguardo osservato che tale esclusione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 Costituzione, dato che il legislatore, non prevedendo l'efficacia retroattiva di tale ultima disposizione, ha operato le sue scelte di politica economica, determinando discrezionalmente le risorse da destinare al finanziamento dei lavori socialmente utili e differendo nel tempo l'operatività del meccanismo di automatico adeguamento.
È opportuno ricordare, così seguendo la linea argomentativa della sentenza da ultimo citata che l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 467 ha stabilito che l'assegno di lire
800.000 attribuito a coloro che sono impegnati in lavori socialmente utili e posto a carico dell'INPS venga rivalutato, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 1999, nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei presso al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Tale disposizione che fissa l'operatività del precetto stesso a partire dal 1^ gennaio 1999, mostra di voler confermare ancora per l'anno 1998 il diverso regime precedente.
La Corte territoriale ritiene di superare tale argomento desumibile dal chiaro testo normativo rilevandone l'inapplicabilità ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 468 dell'anno 1997 ma l'assunto è inaccettabile in quanto pretende di far valere il differimento della validità di una disciplina che introduce un beneficio al fine di dimostrare che in effetti il beneficio sussisterebbe comunque per le situazioni pregresse, così desumendo un principio generale di più ampia portata e senza limiti temporali da una disposizione speciale destinata a dilazionare l'operatività di una norma palesemente non retroattiva. Si impone dunque l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La Corte deve decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Si deve quindi rigettare la domanda proposta dagli odierni intimati. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese per l'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004