Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18205 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
GI DE MA IL TE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EL EN CU AN RI AV MI MI
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ST IU SC, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di Civitavecchia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18205/2026 Roma, li, 20/06/2026
Sent. n. sez. 1100/2026 CC - 17/03/2026 R.G.N. 858/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Elena Gamberini, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11 dicembre 2025, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Civitavecchia, provvedeva sull'istanza presentata dall'odierno ricorrente avente ad oggetto l'applicazione, ex art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., della riduzione di 1/6 alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, inflitta con sentenza del 1.7.2025 n. 1172, all'esito di giudizio abbreviato, e sulla conseguente istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendosi questa ridotta nei limiti di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen. Il giudice, rilevato che né l'imputato né il suo difensore avevano proposto impugnazione avverso la menzionata sentenza di condanna, riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione della invocata riduzione, così rideterminando la pena in quella di anni due,
Firmato Da: GI DE MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: IL TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 56524166a5c0c8a Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 10.000 di multa. Quindi, rilevato che il condannato era minore degli anni 21 e, quindi, che era applicabile il disposto dell'art 163, terzo comma cod. pen. (che eleva ad anni due e mesi di reclusione la pena che può essere oggetto di sospensione condizionale), rilevato che ragguagliata la pena pecuniaria a quella detentiva, comunque la pena inflitta era contenuta nei limiti previsti dalla norma citata;
rilevato altresì che poteva formularsi una prognosi positiva sulla futura astensione del ricorrente dal commettere delitti, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, limitatamente alla pena detentiva.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessaria alla motivazione. Osserva che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena limitatamente alla pena detentiva è avvenuta in violazione del disposto dell'art. 163, terzo comma cod. pen., in quanto la pena determinata all'esito del ragguaglio della pena pecuniaria, sommata a quella detentiva, era comunque contenuta nei limiti dei due anni e sei mesi che, ai sensi della norma citata, consentono la sospensione condizionale di tutta la pena inflitta. Osserva che la possibilità di limitare il beneficio della sospensione alla sola pena detentiva attiene alle ipotesi in cui, dopo aver operato il ragguaglio della pena pecuniaria, quella complessiva superi i due anni e sei mesi, eventualità non ricorrente nel caso di specie. Sotto altro profilo, eccepisce il vizio di motivazione non avendo il giudicante fornito alcuna motivazione della parziale sospensione.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che la concessione parziale del beneficio è avvenuta in violazione dell'art. 163, comma 3 cod. pen. in quanto la pena complessivamente determinata era inferiore al limite previsto dalla norma per il condannato infraventunenne e che poteva disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con estensione della sospensione condizionale della pena anche alla sanzione pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 163, terzo comma, cod. pen. dispone che se il reato è commesso da persona di età superiore agli anni 18, ma inferiore a 21, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta a quella detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a due anni e sei mesi.
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Firmato Da: GI DE MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: IL TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 56524166a5c0c8a Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Nell'ultimo capoverso, la norma citata prevede che, qualora all'esito del ragguaglio, la pena complessiva superi il limite indicato, può concedersi il beneficio della sospensione della pena limitatamente a quella detentiva. Nel caso in esame, secondo il conteggio effettuato dallo stesso giudicante, all'esito della conversione della pena pecuniaria in quella detentiva secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., la pena complessiva era di due e mesi quattro di reclusione e, quindi, compresa nei limiti di cui all'art. 163, terzo comma, prima parte cod. pen. e, conseguentemente, poteva essere interamente sospesa. Non sussistono, secondo la ricostruzione dei fatti effettuata nella stessa ordinanza, né si evincono dalla motivazione ragioni che inducano a ritenere non totalmente sospendibile la pena.
3. Alla luce di quanto esposto, l'ordinanza, in quanto emessa in violazione di legge e, in specie dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., deve essere annullata relativamente alla mancata sospensione condizionale della pena pecuniaria della multa. Non comportando la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria valutazioni che involgano anche questioni di merito ulteriori rispetto a quelle già valutate dal giudice dell'esecuzione, il beneficio può essere concesso da questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. Questa Corte ha affermato il principio che, in questa sede si intende ribadire, secondo il quale "quando il beneficio è concedibile senza alcuna valutazione discrezionale ma sulla base della mera analisi dei dati emergenti dalle motivazioni delle sentenze di merito, la Cassazione può procedere alla concessione facendo ricorso ai poteri conferiti degli dall'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280400 - 01; Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015, [...], Rv. 265481-01)» (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla mancata sospensione condizionale della multa, che concede.
Così è deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore IL TE
Il Presidente GI DE MA
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CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: IL TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 56524166a5c0c8a
Firmato Da: GI DE MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951