Sentenza 10 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6759 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 067 5 9 /02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente PRESTIPINO R.G.N. 17398/99 Consigliere Cron.15219 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 11/02/02 Dott. Aldo DE MATTEIS -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZ A sul ricorso proposto da: LI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO BERTOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SE RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE G. ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 649 avverso la sentenza n. 394/99 del Tribunale di -1- ALESSANDRIA, depositata il 20/07/99 - R.G.N. 1348/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 11/02/02 dal MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 13.10.98 il Pretore di IA, accogliendo parzialmente il ricorso promosso da ED FR nei confronti del datore di lavoro, società Giglio s.r.l., ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo settembre-dicembre 1995 e ha dichiarato l'inesistenza del intimato verbalmente, condannando, licenziamento la resistente al pagamento delle conseguentemente, differenze retributive, pari a L. 2.187.188, nonché delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva riassunzione. Avverso detta sentenza proponeva appello la Società Giglio s.r.l., deducendo:
1. che il pretore aveva erroneamente ritenuto provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pur in presenza di deposizioni confuse, imprecise ed inattendibili e pur in assenza di specifici elementi indicativi della subordinazione;
2. che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto provato il licenziamento orale della ricorrente, essendo emerso, al contrario, che il rapporto si era risolto per mutuo consenso;
3. che, infine, la decisione del pretore era errata anche relativamente alle statuizioni conseguenti al licenziamento nullo, posto che, nella specie, trattandosi di piccola 3 Svolgimento del processo Con sentenza del 13.10.98 il Pretore di IA, accogliendo parzialmente il ricorso promosso da ED FR nei confronti del datore di lavoro, società Giglio s.r.l., ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo settembre-dicembre 1995 e ha dichiarato l'inesistenza del licenziamento intimato verbalmente, condannando, conseguentemente, la resistente al pagamento delle differenze retributive, pari a L. 2.187.188, nonché delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva riassunzione. Avverso detta sentenza proponeva appello la Società Giglio s.r.l., deducendo:
1. che il pretore aveva erroneamente ritenuto provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pur in presenza di deposizioni confuse, imprecise ed inattendibili e pur in assenza di specifici elementi indicativi della subordinazione;
2. che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto provato il licenziamento orale della ricorrente, essendo emerso, al che il rapporto si era risolto per mutuo contrario, consenso%;
3. che, infine, la decisione del pretore era errata anche relativamente alle statuizioni conseguenti al licenziamento nullo, posto che, nella specie, trattandosi di piccola 3 azienda, il giudicante avrebbe dovuto ritenere applicabile il disposto dell'art. 8 legge 604/66 che determina il risarcimento da corrispondersi al lavoratore, nel caso in cui il datore non intenda procedere alla riassunzione, in una misura variabile tra le 2,5 e le mensilità di 6 retribuzione (questione di diritto non riproposta in questa sede di legittimità). Conseguentemente l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, la totale riforma della decisione pretorile;
in subordine, il contenimento del risarcimento del danno nel limite di 2,5 mensilità come previsto dall'art. 8 L. 604/66. KxY Con sentenza 14 maggio/20 luglio 1999 il Tribunale di IA, ritenuto che dalle deposizioni testimoniali fosse emerso che la ED ha svolto attività lavorativa come commessa dipendente nel negozio di abbigliamento "La Pelle" di IA (gestito dalla Società appellante) dal settembre al dicembre del 1995, ha respinto l'appello, motivando su ciascuno dei tre motivi di gravame. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società Giglio, con due motivi. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo;
ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo omessa о insufficiente motivazione per mancata valutazione 4 diritto che regolano la prova (ex plurimis, tra le più recenti Cass. 17-7-2001 n. 9662; Cass. 23-4-2001 n. 5694; Cass. 9-4-2001 n. 5231). Con il secondo motivo, deducendo analogo vizio di motivazione, si duole che il Tribunale abbia interpretato l'invito del direttore del negozio sig. MA rivolto alla ED a non più ripresentarsi (frase che conferma), come licenziamento orale, e ciò in contrasto con la valutazione espressa in altro giudizio promosso da altra commessa, cui fu rivolta analoga frase. Il motivo è con ogni evidenza inammissibile. Le sentenze pronunciate in altro processo tra parti diverse 7814 hanno valore di documentazione delle risultanze dei mezzi di prova allora esperiti, da cui il giudice può attingere elementi di giudizio, senza però essere vincolato alla precedente valutazione fattane dal giudice della causa (Cass. sent. n. 4763 del 22-04-1993). Il ricorso va pertanto respinto per tali motivi. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro Euro 2.500 oltre (duemilacinquecento) per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente а pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 7,10 oltre Euro 2.500 per onorari di avvocato. 6 Così deciso in Roma, nella Sezione Lavoro, 1' 11 febbraio Il Presidente in [...]in Conceiteria 10 MDG 702 CANCELLIER Lav\sub-cosseddu-c RG 17398/99 7 camera di consiglio della 2002. be Matter