Sentenza 28 settembre 1998
Massime • 1
In materia di querela, affinché si configuri quel potere eccezionale di autenticazione previsto in generale dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. ed in specie, dall'art. 337 primo comma cod. proc. pen., è indispensabile la premessa della qualifica di difensore di una parte individuata: tale qualità peraltro non può discendere se non da una investitura, collegata ad adeguata manifestazione di volontà rivestita degli apparenti requisiti formali, onde in nessun caso è configurabile una prova presuntiva dell'incarico desunta da determinati comportamenti. (Nomina tacita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/1998, n. 11288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11288 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1998 |
Testo completo
composta dai sigg.ri Magistrati Udienza pubblica
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 28.9.1998
Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere N. 1619
Dott. Bruno Foscarini Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Mario Rotella Consigliere N. 30575/98
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE IE n. Aosta 30\5\1956
avverso la sentenza della corte d'appello dell'Aquila del 27 marzo 1998;
udita la relazione del cons. dott. Alfonso Malinconico;
udito il P.G. dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto rimettersi il ricorso alla Sezioni Unite ed in subordine rigettarsi il ricorso;
udita per la difesa l'avv. Michele Gentiloni Silverj che ha chiesto accogliersi il ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
RE IE fu imputato di diffamazione ex artt. 595 comma 3 c.p. e 30 L. 223\1990. Il tribunale dell'Aquila, ritenuto che l'avv. Massimo Rampini, il quale aveva autenticato la sottoscrizione della querela da parte della persona offesa, VI RA, non figurava quale suo difensore ritualmente nominato, dichiarava improcedibile l'azione penale.
La corte d'appello ritenne rituale la querela, accogliendo la tesi del procuratore generale impugnante secondo cui il predetto avvocato era da considerare difensore a seguito di nomina tacita;
nel merito affermò la responsabilità del prevenuto.
Col ricorso per cassazione si deduce, tra l'altro, che esisteva il vizio processuale già rilevato in prime cure.
Il ricorso è fondato sotto il duplice profilo di diritto e di fatto.
L'atto di querela del 20\6\1991 nella terza facciata è sottoscritto da "RA VI"; seguono l'attestazione "La firma è autentica", la scritta a stampa "Dr. Proc. Massimo Rampini" ed una firma illegibile. Nel margine in alto della prima facciata leggesi "Pervenuto in segretria L'Aquila, li 26\6\91 Il Segretario" con firma illegibile e timbro della procura della repubblica dell'Aquila. Questa corte ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la firma del querelante possa essere autenticata anche da difensore non nominato espressamente, quando sia desumibile una nomina tacita, ma è dell'avviso esattamente contrario nel senso che, a tenore delle regole che si desumono dagli artt. 337\1, 96 c.p.p. e 39 att. (secondo cui il potere di autenticazione della sottoscrizione degli atti spetta anche al difensore): a) affinché si configuri quel potere eccezionale di autenticazione previsto in generale dall'art. 39 att. cit. ed in specie, per la querela, dall'art. 337 comma 1 cit., è indispensabile la premessa della qualifica di difensore di una parte individuata;
b) tale qualità non può discendere se non da una investitura, collegata ad adeguata manifestazione di volontà rivestita degli apparenti requisiti formali, onde in nessun caso è configurabile una prova presuntiva dell'incarico desunta da determinati comportamenti. Occorre considerare infatti che il difensore non rientra tra i pubblici ufficiali investiti della pubblica funzione di autentificazione e certificazione e che allo stesso, un simile potere è attribuito dalla legge, in via eccezionale, solo se egli abbia formalmente assunto la veste di difensore nei confronti di una parte processuale. Di conseguenza il potere è successivo alla nomina, sorge da questa ed attiene al solo rapporto con la parte;
la nomina ha carattere formale e quindi può essere solo espressa;
la nomina successiva non è idonea a sanare o ratificare l'attività di certificazione posta in essere da chi era carente del relativo potere;
tanto meno può concepirsi una nomina successiva per facta concludentia, a volte giustificata, come nella specie, da una petizione di principio (che supera arbitrariamente il problema), nel senso che la stessa autenticazione costituisce il fatto tacito da cui si desume la nomina: laddove è evidente che il quesito consiste proprio nello stabile se l'autenticazione senza nomina sia valida. La disciplina è strettamente formale e non tollera deroghe o adattamenti.
Tanto basta a rilevare che nella specie la sottoscrizione della querela sia stata autenticata da chi era sfornito del relativo potere perché non era difensore del querelante.
Ma, a prescindere dalla costruzione giuridica che precede, deve osservarsi ancora che - a fronte della corretta motivazione della sentenza del tribunale, che ha valutato anche elementi in punto di fatto obliterati dalla corte di merito - quest'ultima ha desunto la nomina tacita dalla testè menzionata petizione di principio (e dalla successiva nomina dello stesso professionista in sede di costituzione di parte civile: il che significa solo che al momento dell'autenticazione della sottoscrizione nessun rapporto, formalmente ratificato, intercorreva tra il VI e l'avv. Rampini), e soprattutto da fatti concludenti desunti unicamente dalla, non dimostrata, contestualità della sottoscrizione dell'atto, in quanto non risulta neanche chi l'abbia presentato nella segreteria della procura.
Quest'ultimo rilievo, idoneo ad assorbire ogni questione di diritto, dimostra in concreto che una valida querela non era stata proposta nei termini di legge sicché non v'è motivo di rimettere la causa alle Sezioni Unite Penali.
In definitiva, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1998