Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
"005 89 /04 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 13571/0: Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Cron. 1114 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 11/06/03 I Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALCEMENTI SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante GIOVANNI GIAVAZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso 10 studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo difende, giusta Procura Notaio GIANCARLO PAGANONI in Bergamo, repertorio n. 30439 del 10 maggio 2001;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PORRO 8, presso lo studio 2003 TITOMANLIO, difeso 1584 dell'avvocato RAFFAELE -1- dall'avvocato ROCCO BRIENZA, giusto mandato in calce;
- controricorrente -
la sentenza n. 391/00 della Commissione avversO tributaria regionale di POTENZA, depositata il 26/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BERLIRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato NEGLIA SALVATORE (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso in via principale per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite;
nel merito rigetto del ricorso, -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione da parte della società Italcementi S.p.A. dell'avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Amministrazione Provinciale di Matera per l'applicazione dell'imposta TOSAP per l'anno 1996. La società rilevava la mancanza ed irritualità della notificazione perché non era stata inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R., il difetto e carenza di motivazione per mancata identificazione dell'imposizione, l'illegittimadell'oggetto applicazione di legge in quanto in quel caso applicato l'art. 47, e nonavrebbe dovuto essere l'art. 46, del decreto legislativo n.507/1993, e perciò la tassazione avrebbe dovuto essere calcolata a metro lineare, e non per superficie occupata, ed infine l'ingiustificata applicazione delle sanzioni, stante l'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme. La commissione di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della società eliminando le sanzioni, e veniva confermata, con sentenza in data primo dicembre 2000 26 gennaio 2001, dalla Commissione Tributaria. Regionale della Basilicata, 1584 che respingeva l'appello della stessa società Italcementi.
2. La società Italcementi S.p.A. ha proposto con due motivi, notificato ricorso per cassazione il 17 maggio 2001. Resiste l'Amministrazione Provinciale di Matera con controricorso notificato il 10 luglio 2001. Infine la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art.51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, e la carenza di motivazione. Ripropone, innanzi tutto, l'eccezione relativa all'assoluta illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto mai ritualmente notificato e del tutto carente di motivazione. Sottolinea in proposito che lo stesso art.51 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente anche a mezzo posta, purché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. caso specie invece l'avviso era stato Nel di inviato per posta semplice. Né l'impugnazione proposta dal contribuente poteva valere a sanare i vizi della notificazione. La ricorrente argomenta in proposto che era quanto meno dubbio che la disposizione dell'art.156 c.p.c. non un atto processuale, potesse applicarsi ad bensì ad un atto amministrativo sostanziale quale è di accertamento, e che, inoltre, la l'avviso ai sensi dell'art. 156, terzo comma, sanatoria c.p.c., poteva trovare applicazione solo nelle ipotesi di nullità irregolarità della notificazione, ma non in caso in assoluta inesistenza di essa, quale sempre a parere della società sarebbe stato quello di specie. non suscettibile di Come tale statosarebbe sanatoria, e di conseguenza l'amministrazione provinciale sarebbe decaduta dal diritto all'imposizione. La società insisteva, inoltre, anche sull'eccezione dell'avviso di di carenza di motivazione accertamento. Quest'ultimo, a suo parere, sarebbe stato privo di motivazione in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva, alle norme applicate in concreto per la determinazione della maggiore tassa richiesta, ai motivi di rettificazione della dichiarazione resa dalla società.
1.2. Il motivo non è fondato In primo luogo non debbono essere confuse la nullità di un atto e la nullità della sua non sinotificazione, ripercuote che necessariamente sulla validità e sull'efficacia dell'atto sostanziale. Come rilevato da questa Corte, "la validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore, mentre eventuali irregolarità rilevano solo nelle ipotesi che presuppongono l'effettiva sua partecipazione all'interessato, quali quelle in cui si discuta ad esempio della validità dell'impugnabilità di atti successivi, dell'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal suo potere di rettifica. Pertanto, il contribuente che, ricorrendo contro un avviso di accertamento abbia dimostrato di averne avuto comunque conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e semplice nullità della notifica, che abbia potuto invece eccepire unicamente per far valere la tempestività dell'impugnazione о l'eventuale decadenza di "controparte. (Cass.civ., 18 marzo 2002, n.3936). Infatti "l'autonomia della natura sostanziale da processuale quella dell'accertamento fiscale che esclude l'inesistenza O l'inefficacia della ilnotificazione dell'avviso al contribuente ed conseguente mancato raggiungimento della finalità di provocatio ad opponendum dell'obbligato possano riflettersi anche sull'aspetto oggettivo dell'accertamento medesimo. Pertanto, salvo che l'inesistenza della notifica abbia comportato il sopravvenire di una decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercizio della propria pretesa e sia stata formulata la corrispondente eccezione, non sussiste altro interesse del contribuente, che abbia impugnato l'avviso di rettifica, a dolersi di tale inesistenza se non quello a negare l'eventuale contestata tempestività della sua impugnazione." (Cass. civ, 9 marzo 2001, n.11354) diritto, 1.3. Sulla base di diquesti principi pienamente condivisi motivo in ildal collegio, esame non può trovare accoglimento. La dedotta nullità della notificazione dell'avviso di accertamento non si ripercuote sulla validità del provvedimento di se stesso considerato, e, soprattutto, tale nullità non ha impedito alle proprie all'avviso di assolvere ugualmente funzioni di provocatio ad opponendum, tanto è vero che la società contribuente lo ha impugnato ricorrente non ha pertanto tempestivamente: la specifico a dolersi interesse nessun dell'invalidità della notificazione.
1.4. Il primo motivo contiene un secondo rilievo, sulla allegata nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione. Anche questa censura è infondata, perché si basa su di una circostanza di fatto, quella appunto della mancanza di motivazione dell'avviso fiscale, che non solo non trova riscontro, ma anzi espressamente esclusa, nell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata. In quest'ultima si legge, infatti, all'inizio di sinteticità non è sinonimo dipag.3, che la mancanza, e che l'iter logico-giuridico, che presupposto nel mancato pagamento trovava il suo dell'imposta, era stato pienamente manifestato anche con l'indicazione numerica delle norme richiamate, le quali non potevano essere ritenute semplici affermazioni, ma individuavano i criteri utilizzati dall'amministrazione per l'applicazione del tributo. Nei limiti poi in cui contesta l'accertamento di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe stato sorretto da una motivazione ancorché sintetica, il rilievo si traduce in una censura di fatto, inammissibile come tale in questa sede di legittimità. Per far valere l'inesattezza dell'accertamento di fatto, la ricorrente avrebbe dovuto proporre, piuttosto che ricorso per cassazione, istanza di revocazione, se ed in quanto ammissibile dal punto di vista strettamente processuale.
2.1. Con il secondo motivo di impugnazione la società contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 47 del decreto ん legislativo 15 novembre 1993, n.507, nonché un diverso profilo di insufficienza di motivazione. Critica la sentenza che avrebbe ritenuto, ancorché soltanto implicitamente, che l'occupazione dello spazio sovrastante in suolo con una linea conduttrice di energia di proprietà di un privato fosse soggetta all'imposta secondo la tariffa a metro quadro prevista dall'art. 44. Secondo la ricorrente avrebbero dovuto, invece, essere applicati i criteri previsti dai successivi articoli 46 e 47. La tariffa delle occupazioni di spazio sovrastanti sottostanti al suolo stradale con cavi O condutture in genere doveva essere determinata a metro lineare e non a metro quadro. Inoltre ogni tipo di occupazione, anche superficiaria, che fosse destinata alla manutenzione delle reti ed all'erogazione di pubblici servizi, avrebbe dovuto essere ricompresa nel concetto di impianti, da tassare in via forfetaria.
2.2. Il motivo è fondato, innanzi tutto sotto il profilo dell'insufficienza di motivazione. La sentenza impugnata dedica, infatti, soltanto due periodi finali alla motivazione del merito della controversia, e non spiega in dettaglio le modalità di calcolo del tributo. In particolare non chiarisce adeguatamente per quale ragione nel calcolo della tassa di occupazione di spazi pubblici da parte di una linea elettrica dovrebbe tenersi conto non solo della proiezione al suolo dello spazi occupato dai cavi, ma anche "dei franchi di distanza dalla linea", vale a dire (se ben si intende) delle distanze di rispetto dalla linea stessa. La sentenza, per la verità, afferma a questo proposito che questi spazi, ancorché sfruttati di dal proprietario, sarebbero anch'essi fatto occupati, ma questa spiegazione è di per se stessa e perciò non può essere contraddittoria, considerata appagante. Né viene precisato come, ed in quale misura, andrebbero calcolate queste fasce di rispetto da considerare terreno occupato. Il motivo perciò va accolto sotto il profilo specifico dell'insufficienza di motivazione, mentre le censure di merito contenute anch'esse nel motivo rimangono assorbite nel che propriosenso l'insufficienza di motivazione non consente alla Corte di verificare né quali criteri siano stati utilizzati nell'applicazione del tributo, né, di conseguenza, la fondatezza delle censure di merito, che si riportano a norme (gli artt. 44, 46 e 47 del decreto legislativo n:507/1993) che contengono la determinazione astratta dei criteri da applicare nella tassazione.
3. Perciò, concludendo, il secondo motivo di ricorso va accolto, mentre il primo va rigettato. La sentenza della commissione tributaria regionale va cassata in relazione al motivo accolto, rimettendo la causa ad altra sezione della Basilicata, Commissione Tributaria Regionale della Lombardial per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad Commissione Tributaria altra sezione della Basilicat Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2003 Il Presidente Il cons ere estensore (dr. Ugd Riddio) Monaci) (Stefano ngo vergg IL CANCELLIERE dott. Kuigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN 2004GEN oggi, IL CANCELLIERE C1 dott, Luigi Riitane