Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 2
L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod. proc. civ. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ed il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sufficientemente motivato.
Il giudice che accordi la tutela possessoria al detentore senza titolo dell'immobile, ovvero la neghi a colui che la richieda nei confronti di quello, non legittima con ciò stesso il possesso nei confronti del proprietario, ne' esclude il diritto di quest'ultimo di ottenere la restituzione ed il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre liberamente del suo bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO LEPORE, che lo difende unitamente all'avvocato MAURO BANDINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R PEREIRA 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LO RETO, che la difende unitamente all'avvocato VITTORIO A FOTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1388/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato BANDINI Mauro, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15 settembre 1988 RI GO, cessata la convivenza con OL GO, lo convenne innanzi al Tribunale di Firenze per ottenere il rilascio dell'appartamento di sua proprietà in cui avevano convissuto, da lui abusivamente detenuto, ed il risarcimento dei danni subiti.
OL GO si costituì e rispose che egli era comproprietario dell'immobile, perché acquistato anche con danaro suo;
chiese di esserne dichiarato tale, o quanto meno che aveva diritto al 50% del suo valore;
chiese inoltre la restituzione di tutti gli arredi dell'appartamento da lui acquistati, e di essere indennizzato per l'arricchimento senza causa di cui aveva beneficiato a suo spese, nel dettaglio specificato. Istruita la causa, il Tribunale pronunziò il 21 maggio 1997 sentenza con cui dichiarò RI GO proprietaria dell'appartamento, e condannò OL GO a restituirglielo. Dichiarò inoltre OL GO proprietario di alcuni degli arredi (mobili e quadri) dell'appartamento, nel dettaglio specificati, e condannò RI GO a restituirglieli;
non anche di altri (macchina da cucire, lavatrice e cucina a gas), che, seppur acquistati da OL GO, ritenne (considerata la loro natura) essere stati regali d'uso, e da lui donati a RI GO. Condannò infine OL GO a pagare a RI GO otto milioni di lire a titolo di risarcimento dei danni che quest'ultima aveva subito (pari alla somma che RI GO aveva corrisposto alla società BE per trovare un acquirente del suo immobile;
incarico che RI GO era stata costretta a revocare, perché OL GO ne aveva impedito l'espletamento); quest'ultimo alla prima 5.171.692 lire, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento.
La Corte d'appello di Firenze, pronunziando sui contrapposti appelli delle parti, ha con la sentenza indicata in epigrafe, per quel che in questa sede rileva, confermato tali statuizioni, aggiungendo peraltro alle somme che OL GO e RI GO erano stati condannati a pagare, a titolo di risarcimento danni e di arricchimento senza causa, la rivalutazione monetaria e gli interessi al 4%.
La Corte d'appello di Firenze ha, in particolare, escluso la comproprietà di OL GO dell'immobile, avendo ritenuto che i documenti e le testimonianze raccolte provano che RI GO l'aveva acquistato soltanto con denaro suo;
e che il documento esibito da OL GO per dimostrare che egli aveva pagato alcune rate del mutuo, contratto da RI GO per procurarsi il danaro necessario per l'acquisto, era "equivoco ed inadeguato allo scopo" per le ragioni nel dettaglio esposte;
ha poi rigettato la richiesta di OL GO di ordinare alla banca di RI GO l'esibizione degli estratti conto relativi ai movimenti del conto corrente di quest'ultima, perché tali movimenti erano avvenuti più di due lustri prima, ed era quindi presumibile che presso la banca non esistesse più la relativa documentazione, non essendo questa tenuta a conservarla per oltre dieci anni;
non senza rilevare che OL GO aveva puntualmente documentato tutti gli acquisti ed i pagamenti da lui effettuati durante la convivenza con RI GO, non anche quelli in discorso. La Corte territoriale ha inoltre affermato che a ragione il Tribunale aveva rigettato la domanda di OL GO di restituzione degli arredi dell'immobile da lui acquistati, che aveva ritenuto essere stati da lui donati a RI GO, negando l'extrapetizione da lui denunziata (sul rilievo che RI GO non li aveva rivendicati), ed affermando che la asserita donazione aveva riscontro nella convivenza more uxorio delle parti in causa. OL GO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi.
RI GO ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il sesto motivo del aure ricorso OL GO censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua richiesta di ordinare alla banca di RI GO l'esibizione di quanto necessario per verificare i movimenti del suo conto corrente, e per avergli quindi impedito di provare che pagò parte del prezzo dell'appartamento in cui convisse con RI GO, e che degli assegni emessi da quest'ultima in favore non costituivano il rimborso di forniture nel dettaglio specificate, da lui pagate;
afferma che le banche sono in grado di documentare i movimenti bancari per decine di anni;
e denunzia violazione dell'art. 948 cod. civ.. La censura è inammissibile.
L'ordine di esibizione di un documento, previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, ed il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, quando sia sufficientemente motivato (vedi Cassazione civile, sez. I, 6 luglio 1990, n. 7158; e, più recentemente, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507). Nel caso di specie il giudice del merito ha adeguatamente motivato il suo diniego, presumendo, come si è accennato in narrativa, che, considerato il tempo trascorso, la banca, alla quale avrebbe dovuto ordinare l'esibizione, non conservasse più i documenti che OL GO voleva fossero acquisiti agli atti, all'evidenza perché relativi a movimenti di danaro per i quali non era più consentita contestazione, considerate le maturate prescrizioni. Tale presunzione non è affatto illogica.
Va piuttosto rilevato che il ricorrente non ha provato, come era suo onere, la sicura esistenza presso la banca dei documenti da lui richiesti (vedi Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 1992, n. 590;
sez. I, 4 aprile 1997, n. 2935). Con il secondo motivo del suo ricorso OL GO censura la sentenza della Corte d'appello di Firenze per aver stabilito la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dell'indennizzo riconosciutogli ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. dalla data della domanda, e non da quella dell'arricchimento di controparte;
denunzia al riguardo violazione dell'appena innanzi citata norma, dell'art. 1499 cod. civ., e vizi di motivazione.
La censura è infondata.
La Corte d'appello di Firenze nella sua sentenza si è limitata a ribadire quanto al riguardo aveva stabilito il Tribunale, osservando che sul punto "l'atto di appello di OL GO non con- tiene alcuna specifica censura", e ritenendo quindi la statuizione coperta da giudicato.
Il ricoprente non ha censurato in questa sede tale ragione del decidere.
Con il terzo motivo del suo ricorso OL GO censura la sentenza impugnata per averlo condannato a pagare a RI GO gli otto milioni di lire a titolo di risarcimento dei danni di cui si è detto in narrativa.
Il ricorrente afferma che la Corte d'appello non ha tenuto conto del rigetto dell'azione possessoria di reintegrazione proposta nei suoi confronti da RI GO, e del fatto che solo il 24 ottobre 1990 il Giudice Istruttore del Tribunale pronunziò ordinanza (alla quale egli ottemperò) con cui gli fu ingiunto il rilascio dell'immobile.
Sostiene dunque che, se egli ha abitato legittimamente nell'immobile, non è configurabile un nesso eziologico tra tale suo comportamento ed il danno allegato da RI GO;
e denunzia violazione dell'art. 2043 cod. civ., nonché vizi di motivazione. La censura è infondata.
Accordare tutela possessoria (per giunta con una semplice ordinanza, come riferisce lo stesso ricorrente, non anche con una sentenza) a colui che detiene senza titolo l'immobile, o negarla a colui che l'abbia chiesta nei suoi confronti, non rende legittimo il possesso nei confronti del proprietario, e non esclude il diritto di quest'ultimo di ottenere sia la restituzione, sia il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre liberamente del suo bene.
Con il quarto motivo del suo ricorso OL GO censura la sentenza impugnata per aver affermato che il suo debito di otto milioni di lire, cui si è fatto cenno in narrativa, ha natura risarcitoria, e per averlo conseguentemente maggiorato della rivalutazione monetaria.
Il ricorrente sostiene che La Corte d'appello di Firenze ha apoditticamente affermato la detta natura dell'obbligazione in discorso, e denunzia violazione dell'art. 1277 cod. civ., nonché vizi di motivazione.
La censura è infondata.
La Corte d'appello di Firenze si è limitata ad affermare che quello in discorso è "indiscutibilmente un credito di valore"; e non si vede cosa altro era necessario aggiungere, ove si tenga presente che nessun contratto risultava essere stato stipulato dalle parti, e che la statuizione censurata era la risposta alla domanda con cui RI GO aveva chiesto il risarcimento del danno sofferto a causa della illegittima detenzione di OL GO del suo immobile. Con il quinto motivo di ricorso OL GO censura la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della sua domanda di restituzione di alcuni degli arredi dell'immobile da lui acquistati (macchina da cucire, lavatrice e cucina a gas). Il ricorrente ribadisce l'extrapetizione da lui denunziata in appello, osservando che RI GO, chiedendo il rigetto della sua domanda di restituzione degli arredi dell'appartamento, non aveva proposto la domanda di rivendicazione di questi ultimi accolta parzialmente dal Tribunale, e che era stata proprio RI GO a negare la loro convivenza more uxorio, nel cui quadro si collocherebbero le contestate donazioni. E denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e degli art. 948 e 783 cod. civ.. Le censure sono per un verso inammissibili, per altro verso infondate La domanda avente ad oggetto gli arredi dell'appartamento (quelli in discorso e gli altri che RI GO è stata condannata a consegnare a OL GO), sulla quale i giudici di merito sono stati chiamati a pronunziarsi, è stata soltanto quella di rivendicazione proposta da OL GO. Di tale domanda RI GO ha chiesto il rigetto, e nel suo rigetto parziale non può ravvisarsi violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato.
Quanto poi alla convivenza more uxorio, protrattasi a lungo, tra le parti in causa, si rileva, giusta quanto risulta dallo stesso ricorso, che, se RI GO ha recisamente negato che si sia consumata nell'appartamento per cui è causa, altrettanto;
recisamente OL GO l'ha invece affermata;
e stabilire se sia esatta l'una o l'altra tesi, è questione di fatto, che i giudici di merito hanno risolto, con motivazione di cui non sono stati evidenziati errori logici o giuridici.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna OL GO a rifondere a RI GO le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 101,00 euro, oltre 1.000,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003