Sentenza 10 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO "07 1 64/03" LA COR Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 5314/00 Rel. Consigliere Cron.
1.16020 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.20/12/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LIMARZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 5712 MORIELLI, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta -1- SUD I delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1016/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 15/05/99 R.G. N. 416/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato VACIRCA per delega ANDREONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo terzo e quarto. -2- 531400 Svolgimento del giudizio Con ricorso al tribunale di Monza AG IO chiedeva nei confronti dell'Inps la riforma parziale delle sentenza n. 464 del 1999, con la quale il giudice di primo grado gli aveva negato il diritto alla corresponsione dell'incremento previsto dall'art. 2120, quarto e quinto comma c.c., sul trattamento di fine rapporto, non essendo stata l'azione preceduta dalla richiesta in via amministrativa, ed aveva disatteso la domanda di corresponsione delle tre ultime mensilità perché decaduto ex art. 4 d.l. n. 384 del 1992, decadenza già prevista dall'art. 4 terzo comma D.P.R. n. 639 del 1970. Sosteneva il lavoratore che l'incremento del T.F.R spettava indipendentemente dalla domanda amministrativa, e che il pretore aveva errato nel calcolare il termine di decadenza. Sulla opposizione dell'Istituto, il tribunale escludeva la sussistenza di un onere del lavoratore di presentare la domanda amministrativa e, accertata la esistenza di un errore di calcolo ad opera dell'Inps, lo riteneva tenuto al pagamento, per il titolo in discorso, della somma di L. 685.093, oltre agli interessi, con esclusione del cumulo con la rivalutazione Quanto alla decadenza di cui sopra, il tribunale condivideva la tesi del pretore, ex art. 47, secondo comma D.P. R. n. 639, ed affermava di condividere anche i motivi di merito enunciati dal primo giudice per il rigetto della domanda relativa alle ultime tre mensilità del T.F.R. Conseguentemente il tribunale riformava solo parzialmente la decisione di primo grado con sentenza del 23 aprile 1999. Avverso la decisione del tribunale AG IO ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L'Inps ha depositato procura. 5 Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994, sostenendo che la sentenza gravata è errata laddove ha ritenuto il divieto del cumulo nella fattispecie di interessi e rivalutazione. Il motivo è fondato. Premesso che sulla questione vi è stato contrasto giurisprudenziale, va detto che tale contrasto è stato composto dalla sentenza n. 13988 del 2002 delle Sezioni Unite, citata anche dal ricorrente nelle memoria difensiva. alla cui motivazione è in questa sede sufficiente far riferimento, che ammette per i crediti in questione il cumulo, per cui la sentenza gravata va riformata di conseguenza in parte qua con pronuncia sul merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c., non essendo necessari accertamenti di fatto, dichiarando dovuti sul credito riconosciuto dal giudice di merito interessi e rivalutazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 D.P. R. n. 636 del 1970 e 4 legge n. 438 del 1992, sostenendo che il tribunale ha errato nella individuazione del dies a quo del temine di decadenza dell'azione giudiziaria, in quanto il tribunale lo ha fatto decorrere, non essendo intervenuto alcun nel quale provvedimento entro il termine entro il quale l'Inps avrebbe dovuto sieave adottarlo, si era formato il silenzio-rigetto, fattispecie in cui il dies a quo decorre dalla scadenza di tale temine ultimo. Sostiene al contrario il ricorrente che la norma prevede soluzioni alternative, con tre diversi termini iniziali a seconda dello sviluppo del procedimento. Tale interpretazione, che già nella sua prospettazione appare non condivisibile perché determina variabilità di soluzioni e, quindi, 2 incertezza, è errata, in quanto il dies a quo va determinato a seconda della fattispecie concreta creatasi, e nel caso in esame non appare esservi dubbio che l'Inps non abbia adottato, entro il termine in cui avrebbe dovuto farlo, alcun provvedimento, sicchè, non avendo esso provveduto, si è avuto un silenzio-rigetto, che determina l'inizio del termine di decadenza essendo pertanto irrilevante che sia poi, - tardivamente, intervenuto il provvedimento, che non può determinare la riapertura di un termine già consumato, secondo la tesi, sostenuta dal ricorrente, ma contraria anche ai principi generali in materia, che non concedono all'Istituto previdenziale alcun poter dispositivo, come ha esattamente rilevato il tribunale. Il motivo va pertanto rigettato. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di alcuni articoli della Costituzione deducendo che la fissazione di termine annuale per l'esercizio dell'azione in tema di prestazioni temporanee comporta la violazione della Costituzione, ma poi non spiega, al di là del mero richiamo agli artt. 3, 24, 38 e 97, il perché del presunto contrasto, per cui anche tale tesi difensiva va disattesa. کے Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, censurando la sentenza impugnata laddove essa ha affermato che la sua tesi è infondata anche nel merito. 4 Tale censura è inammissibile perchè non determinate, in quanto, se anche fosse accolta, non comporterebbe l'annullamento della sentenza per questo verso. Il motivo in esame va pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. 3 Cassa la sentenza impugnata in relazione nel merito, dichiara dovuti interessi e ricorrente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 20 dicembre 2002 Il Cons. est. Burthe 4 al motivo accolto e, decidendo rivalutazione sul credito del Il Presidente Vincenzo Mes es CANCELLIERE Cepositato in Cancelleria IL CANCELLIEREEL JEREFelle 999, 10 MAG 2003