Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1993, n. 3586
CASS
Sentenza 26 novembre 1993

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La regola del "ne bis in idem" presenta carattere generale essendo connaturata alla stessa "ratio" dell'ordinamento processuale e, pertanto, con i dovuti adattamenti, è applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione, al "processum libertatis" e ad ogni forma di impugnativa, di riesame e di revoca di provvedimenti giudiziali, in ordine alle quali assume anche la funzione di garanzia dell'osservanza della "tassatività" delle ipotesi e dei relativi termini assoluti di "decadenza". (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto inammissibile la reiterazione da parte del condannato, in assenza di fatti nuovi, dell'istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato, già respinta in precedenza).

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  • 2La preclusione prevista dall’art. 666, co. II, c.p.p. non opera qualora vengano dedotte nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto che non hanno…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1993, n. 3586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3586
Data del deposito : 26 novembre 1993

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