Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6953 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA No 6953/ 0 1IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni. Responsabilità dell'insegnante. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3629/99Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron.15785 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep.
2.462 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 02/02/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE MAROTTA PASQUALE, MAROTTA GIUSEPPE, da considerarsdal Sig. per diritti 300 2/2 MAG. 2001CAS domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI SAZIONE, IL CANCELLIERE difesi dall'avvocato LUIGIA M. RIBOLZI, con studio in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 21100 VARESE VIA MORAZZONE 2, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. ORD GIOR - ricorrenti per diritti L 3000 contro 23 05 01 IL CANCELLIERE BARBETTA LORELLA, ASILO INFANTILE "SALVATORE S. SALA di Bardello, in persona della sua Presidente e legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante Daniela Del Dosso, elettivamente UFFICIO COPIE RIENZO 69, presso lo domiciliati in ROMA P.ZZA C. DI Richiesta copia studio dai Sig. KROMOS 2001 studio dell'avvocato FERRETTI, difesi ALDO per diritti 300 11.23.05.21 221 1 IL CANCELLIERE dall'avvocato ANTONIO MONACO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1114/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione IV civile, emessa il 21/01/98 e depositata il 24/04/98 (R.G. 3691/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Antonio MONACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per 1'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6 e 6 luglio 1987, RO AS conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Varese l'asilo infantile "Salvatore Sala" e AR LA che vi lavorava come maestra d'asilo per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate dal suo bambino di tre anni il 20.5.83 mentre giocava a palla con altri bambini dell'asilo, assumendo tra l'altro che detto suo figlio era stato fatto cadere a terra ed era stato "calpestato", riportando frattura al gomito destro, con invalidità permanente del 20%. Resistevano in giudizio i convenuti, sostenendo che il fatto si era verificato accidentalmente durante il normale gioco all'aperto dei bambini nel campo sportivo dell'asilo, senza che la AR, che li stava sorvegliando, potesse impedirlo. Il Tribunale, con sentenza 12.10/3.12.1994 respingeva la domanda, compensava le spese, e poneva a carico della parte attrice quelle di c.t.u.. Avverso la sentenza proponeva appello il RO. I convenuti resistevano in giudizio e proponevano appello incidentale in ordine alle spese lamentando che queste non avevano seguito ex art. 91 c.p.c. la soccombenza. Con sentenza 21.1.1998 - 24.4.1998 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado condannando l'appellante a rimborsare a AR LA ed all'Asilo Infantile "Salvatore Sala” le spese del grado liquidate in £ 7.300.000 oltre IVA e contributo CPA come per legge. Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. E' stato accertato che il figlio del RO si è infortunato a causa di una caduta accidentale, per essere inciampato mentre correva sul campo sportivo dell'asilo, tenendosi stretta la piccola palla di gomma di cui si era impossessato, e per essere stato contestualmente "investito" dall'altro bambino che gli correva a fianco, avendo anche 3 lui inciampato. Ciò posto, è da escludere anzitutto che un gioco tipicamente infantile come questo possa valutarsi alla stessa stregua dei gioco del calcio praticato dai grandi e ravvisarvi i pericoli che sono naturalmente insiti in esso, specie quando viene svolto a livello agonistico. Si trattava infatti di un gioco del tutto innocente, non vietato ma anzi favorito dai programmi ministeriali perché adatto a secondare un armonioso sviluppo fisico e psichico dell'infanzia. Nemmeno il fatto poi che il bambino, impossessatosi della piccola e leggera palla di gomma, si sia messo a correre per non farsela evidentemente sottrarre da altri bambini può considerarsi foriero di pericoli tali da dover essere proibito ed evitato: nentrava infatti nella normale dinamica del gioco e nelle finalità da esso perseguite. Escluso pertanto che il gioco al quale erano intenti i bambini, anche per il luogo (aperto e sgombro di obbiettivi ostacoli) in cui si svolgeva, fosse intrinsecamente pericoloso, e accertato comunque che la maestra d'asilo era doverosamente presente e ne sorvegliava lo svolgimento, si deve convenire cof Tribunale che non è possibile ravvisare alcuna responsabilità dei convenuti, né ai sensi dell'art. 2050, né ai sensi dell'art. 2047, dovendosi ritenere che, data la repentinità e la imprevedibilità della doppia accidentale caduta dei due bambini, la sorvegliante nulla potesse fare per evitarla e prevenirla. RO AS e Contro questa decisione ricorrono per cassazione IU. Resistono con controricorso le controparti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso RO AS e IU denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., violazione e falsa applicazione di norma di legge, con riferimento agli artt.li 2047 e 2050 C.C. esponendo le seguenti doglianze. Ai sensi del decreto ministeriale 3/6/91 "Orientamenti dell'attività educativa delle scuole materne" !. H !! li 4 i- cap. 3 a il corpo ed il movimento, paragrafo 10, “...l'insegnante svolgerà compiti di regia educativa predisponendo ambienti stimolanti e ricchi di opportunità diversificate di esercizio;
inoltre programmerà con cura la scelta, l'ordine di successione e la modalità di svolgimento dei giochi, di regole di cui potrà assumere la conduzione....". Di contro delle risultanze istruttorie - interrogatorio formale di AR LA - risulta che l'insegnante rimase del tutto estranea al gioco intrapreso dai bambini, tanto è vero che essa non intervenne quando il piccolo RO si impadroni della palla ed ebbero luogo gli ulteriori eventi in questione. Ai sensi del succitato decreto ministeriale, l'insegnante avrebbe dovuto partecipare al gioco dei bambini, "programmare la modalità di svolgimento dal gioco e assumerne la conduzione” La pericolosità del gioco di palla è da ascriversi al comportamento irresponsabile dell'insegnante, che non ha partecipato al gioco per disciplinarlo, schierando i bambini l'uno di fronte all'altro per lanciarsi la palla senza lanciarsi in corţe sfrenate, come risulta abbia fatto il piccolo RO. L'insegnante avrebbe dovuto impedire che il bambino, impadronitosi della palla, si lanciasse in una corsa sfrenata per impedire al compagno di strappargli la palla. La maestra non si attivò per fermare i bambini né per strappare loro la palla. La Corte d'Appello dichiara che la doppia caduta dei bambini fu repentina ed imprevedibile. Ciò è contrario alla dinamica dei fatti, poiché una persona adulta è molto più veloce nella corsa e la maestra avrebbe potuto fermare il piccolo RO, se fosso accorsa in suo aiuto. La maestra doveva star vicino ai bambini da poterli fermare in ogni momento, poiché doveva partecipare e guidare il gioco. La gravità del danno subito dal RO è prova della pericolosità del gioco. E' altamente prevedibile che un bambino di tre anni posta cadere nel correre, per non lasciarsi strappare di mano la palla da un compagno, durante un gioco che aveva as- sunto inequivocabili caratteristiche agonistiche, poiché, se i bambini non avessero avuto l'intento di vincere, non sarebbero rincorsi per strapparsi la palla. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. 38225 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il motivo (che appare in concreto volto a denunciare anche vizi logici) è inammissibile (prima ancora che infondato a causa del fatto che la motivazione è esauriente, logica, non contraddittoria e pienamente rispettosa della normativa in questione), in quanto consiste in sostanza in rilievi che l'impugnata sentenza ha (esplicitamente od implicitamente) già respinto, occorre infatti ricordare che il motivo di ricorso per cassazione non può consistere nella mera riproposizione di circostanze di fatto od argomentazioni in diritto già prese in esame e considerate non convincenti dal Giudice di merito;
ma deve invece consistere nella denuncia (con adeguato supporto argomentativo) di specifici vizi logici o giuridici nella motivazione esposta da quest'ultimo; ovvero nella denuncia di omessa motivazione sul punto;
nella specie la motivazione sussiste e quindi le parti ricorrenti avevano l'onere di prenderla ritualmente in considerazione;
il non averlo fatto comporta l'inammissibilità del motivo. Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 2.2.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEVitfientie IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 22 MAG. 2001 10000 oggi, lì 290000 IL CANCELLIERE C1 S M __ E Giovanni Giambattista R P 129.11 1097 0,55 4561 8067 6,00 ASS, FL 6