Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 2
Ai fini della disciplina di cui all'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificata e sostituita con decreto legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), secondo quale, ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata, nei giudizi che iniziano con citazione, nel momento della "notificazione" di tale atto, ed, in quelli introdotti con ricorso, nel momento del "deposito" dello stesso. A tal fine, il termine "giudizio" va considerato unitariamente, sì che deve essere considerata la data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e non anche dell'eventuale atto di riassunzione del processo dinanzi al giudice di appello.
La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che postuli l'applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorché non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia stato validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione.
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INDICE 1. Premessa 2. Modifiche alle "Disposizioni generali" del codice di procedura civile 2.1. Incompetenza 2.2. Litispendenza e continenza di cause 2.3. Connessione 2.4. Riassunzione della causa 2.5. Ordinanza sulla ricusazione 2.6. Procura alle liti 2.7. Condanna alle spese 2.8. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese 2.9. Responsabilit\à aggravata 2.10. Principio del contraddittorio 2.11. Disponibilit\à delle prove 2.12. Pubblicit\à della sentenza 2.13. Contenuto della sentenza 2.14. Notificazioni 2.15. Improrogabilit\à dei termini perentori 3. Modifiche al processo di cognizione 3.1. Difetto di rappresentanza o di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. HE CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. PP MARZIALE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI CUNEO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato LUDOVICO VILLANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CIPOLLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RB AN, AN AN, IN GI, GL CA, UT ES, LL PE, ND TE, MO ES, CC NG, CI UG, HE IC, EL ID, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato PAOLO PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OR BODINO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
BE VA, OS ES, BO AN, UO VA, MU UI, NI AN, NO PA, UL AN, LL AN, TI NG, SS AR, SS AN, DE CH PI, NO LA SU, DELLE FEMINE ER, UT MO, IN CL, IN PI, FE NG, RB PI, GI ZO, LU GI, OL HE, EG AH GI, OL AL, MM DE, ST TE RI, NO HE, NO ER GI, AM DA, AM UN, AM ER, TA NA, LO CO, UB NT, RA OR, PI NT, CH RI, OL AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1622/95 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cipolla, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, l'Avvocato Pacifici, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 1985, LV BA, DR ER, ND IA, AN BO, LV OC, VA AM, DO SA, EL AN, AL TO, VA AU, VA CA, UI CI, EL NO, OM IO, LO MA, VA MA, ET De AR, Assunta NO AN, BE LE IN, TI TT, OM TT, LA NI, ET NI, EL RE, PP AL, ET RB, LO GI, GI OK, TE RI, HE MO, RA SC, GI RO RA, EL CE, AL ER, DE MM, RI OR AN, HE LL, IE UI PE, EN NC, DA RA, RU RA, OB RA, MA TA, NR OL, NI DO, CO TI, LI CA, GI ST, NI IA, MA VA, NA LA convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Cuneo.
Premesso di avere acquistato dal convenuto gli alloggi di cui erano stati precedentemente assegnatari e che si trovavano nei fabbricati D-E, corso Ferraris 14, Cuneo, chiedevano che fosse dichiarato che l'alloggio destinato a portineria era di proprietà comune pro-quota fra i vari proprietari delle singole unità immobiliari e, in subordine, che fosse dichiarato che a carico del medesimo alloggio gravava una servitù di portierato.
Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando l'alloggio di proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari site nel condominio e ne ordinava il rilascio.
Con atto notificato il 10 maggio 1995, l'Agenzia Territoriale per la Casa di Cuneo, nella quale lo IACP si era trasformato, proponeva appello.
Il 9 giugno 1995 si costituivano in cancelleria gli appellati, eccependo la nullità della citazione ex art. 164 cod. proc. civ. per avere la stessa assegnato un termine a comparire pari a giorni liberi 39.
Con sentenza del 1 - 16 dicembre 1995, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'Agenzia, osservando:
a) che la citazione in appello era nulla, non essendo stato concesso agli appellati il termine minimo a difesa di cui all'art. 163 bis. cod. proc. civ., nel testo precedente alla novella del 1990, nella specie applicabile, atteso che l'art. 90 della legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 9 del d.l. n. 432 del 1995, aveva efficacia retroattiva in forza della ratio legis;
b) che la costituzione degli appellati aveva sanato il rapporto processuale ex nunc;
c) che al momento della costituzione degli appellati il termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. era già decorso e quindi la sentenza di primo grado era passata in giudicato. Avverso la sentenza d'appello l'Agenzia Territoriale per la Casa di Cuneo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. DR ER, VA AM, UI CI, OM IO, TI TT, PP AL, TE RI, RA SC, EL CE, EN NC, CO TI e LI CA hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, alla citazione in appello non potevano applicarsi le previsioni contenute nell'art. 9 citato (in base al quale ai giudizi pendenti al 30 aprile 1995 si applicavano le disposizioni vigenti anteriormente), perché la norma non aveva portata retroattiva, come del resto la previsione di salvezza degli effetti prodottisi nella vigenza dei precedenti decreti dimostrava per tabulas.
1.2. Il motivo non è fondato.
La questione della retroattività dell'art. 9 citato, cui la sentenza impugnata è pervenuta in via di interpretazione, risulta superata dall'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1995 n. 534, successiva alla data di deposito della sentenza.
L'appello venne notificato il 10 maggio 1995, nella vigenza del d.l. 21 aprile 1995 n. 121. Questo decreto legge prevedeva all'art. 1
(sostituendo l'art. 90 della legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni) che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicavano le disposizioni vigenti a tale data. È vero che tale decreto legge ed altri successivi che lo reiteravano non venne convertito in legge, ma l'art. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1995 n. 534 (di conversione del d.l. 18 ottobre 1995 n.432) ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 21 aprile 1995 n. 121, 21 giugno 1995 n. 238 e 9 agosto 1995 n. 347.
In tale situazione, non possono eliminarsi gli effetti prodotti dal d.l. n. 121 del 1995, ed in particolare quelli derivanti dalla prescritta applicazione ai giudizi pendenti al 30 aprile 1995 delle disposizioni anteriormente vigenti, perché tali effetti sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 534 del 1995. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte appellante;
violazione dell'art. 90 della l. 26 novembre 1990 n. 353 e succ. mod., come novellato dal d.l. 121/95 e conseguente falsa applicazione degli artt. 359, 163 bis e 164 cod. proc. civ. del 1942.
L'appello avrebbe dovuto essere assoggettato al nuovo rito, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine a comparire non determinava l'inammissibilità del gravame.
2.2. L'applicazione del nuovo art. 164 c.p.c. - che al 3 comma dispone che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma - comporta una sanatoria generale con effetto ex tunc, i cui effetti retroagiscono sino al momento della notificazione della citazione in appello, salva la facoltà della controparte di ottenere un rinvio della prima udienza.
2.3. Il regime transitorio della riforma stabilisce che "ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 su applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data".
Ora, il concetto di giudizio individua una fase o parte rispetto al più ampio concetto di processo o procedimento. Dunque si parla genericamente di processo per indicare l'intera vicenda processuale, mentre di parla propriamente di giudizio per contraddistinguerne ciascun singolo elemento compiuto in se stesso, individuandosi così un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado e un giudizio di legittimità.
Poiché il giudizio di appello ha il carattere di giudizio autonomo rispetto a quello di primo grado, il regime processuale ad esso applicabile in base all'art. 90 l. 353/90 non può che essere nella specie che quello riservato ai giudizi non ancora pendenti alla data del 30 aprile 1996, dovendo la pendenza fissarsi alla data del 10 maggio 1995, momento della notificazione dell'atto di citazione in appello.
2.4. Dovrebbe inoltre considerarsi che le disposizioni del nuovo art. 164 cod. proc. civ., relative al regime delle nullità, si articolano in due distinte serie: le prime più strettamente relative alle varie cause di invalidità; le seconde concernenti invece i comportamenti processuali imposti al giudice e alle parti e relativi alla rinnovazione delle nullità e alla loro sanatoria, alla rinnovazione degli atti, ecc. Ebbene, sulla base di questa impostazione, anche ammettendo per assurdo che ad un atto di citazione notificato il 10 maggio 1995 non si possa applicare integralmente il regime dell'art. 164 cod. proc. civ., qualora la prima udienza del giudizio così instaurato si tenesse comunque successivamente alla data del 30 aprile 1995, ad esso si applicherebbero comunque le disposizioni relative alla rilevabilità della nullità ed alla dichiarazione di sanatoria di cui al comma terzo della norma citata, naturalmente con effetto retroattivo.
2.5. Il motivo non è fondato sotto nessuno dei profili in cui esso si articola.
In ordine a quello sub 2.2., basta osservare che, come si è detto a proposito dell'esame del precedente motivo, nella specie non è applicabile il nuovo art. 164 c.p.c., bensì la previgente disciplina, in base alla quale, in caso di nullità dell'atto di appello per insufficienza del termine a comparire, la costituzione dell'appellato, ove avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre il gravame, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non osta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (Cass. 9 luglio 1998 n. 6684, 1 ottobre 1994 n. 7994). Ai fini dell'applicazione del regime transitorio della riforma (profilo 2.3.), poi, la pendenza del giudizio - in mancanza di specificazioni da parte del legislatore, che possano collegare l'espressione usata ("ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995...") ad una singola fase del procedimento - non è riferibile alla pendenza del giudizio in grado di appello, dovendosi considerare la pendenza intero procedimento, sia iniziale che finale. Ne consegue che è sufficiente che alla data indicata sia stata iniziato il procedimento in primo grado e che il giudizio sia ancora pendente, in qualsiasi grado del medesimo. In tal senso si è già orientata questa Corte la quale ha affermato, con riferimento alla normativa in questione, che l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata, nei giudizio che iniziano con citazione, nel momento della "notificazione" di tale atto e, in quelli introdotti con ricorso, nel momento del "deposito" dello stesso (Cass. 20 aprile 1998 n. 3999). In particolare, la sentenza citata ha escluso che, ai fini di cui trattasi, potesse farsi riferimento ad un atto di riassunzione del processo dinanzi al giudice di appello, perché il giudizio va considerato "unitariamente", sicché deve prendersi in considerazione la data nella quale è stata la citazione introduttiva dinanzi al giudice di primo grado.
Per quanto riguarda l'ulteriore profilo sub 2.4. va osservato che, se, come si è visto, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, si devono applicare le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, non può in alcun modo trovare ingresso la nuova disciplina dell'art. 164 cod. proc. civ., nemmeno limitatamente alla sanatoria (con effetti retroattivi), conseguente alla costituzione dell'appellato.
3.1. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione degli artt.359, 163, 163 bis e 164 cod. proc. civ. del 1942.
Nel quadro della disciplina recata dal codice di procedura del 1942 e dalle successive modifiche precedenti alla L. 26 novembre 1990, n.353, la nullità della citazione d'appello per mancato rispetto del termine a comparire costituisce una nullità extra testuale, non venendo esplicitamente prevista da alcuna norma del giudizio di appello, ma essendo ricavata da una applicazione analogica allo stesso della disciplina recata dagli artt. 163, 163 bis e 164 cod. proc. civ. per i giudizi di primo grado.
Alla sanatoria delle nullità extra testuali (si pensi al caso della nullità della notifica della citazione cui segua la costituzione del convenuto) la giurisprudenza riconosce concordemente validità ex tunc.
Non v'è, nel caso, ragione di discostarsi dagli argomenti posti alla base di quelle considerazioni.
Inoltre le previsioni recate dagli artt. 163, 163 bis e 164 cod. proc. civ. sono derivazione e specificazione dei principi generali in tema di nullità fissati dal precedente art. 156: questa disposizione statuisce che la nullità non può essere mai pronunziata se l'atto abbia raggiunto lo scopo.
Nella specie, gli appellati si sono ritualmente costituiti dinanzi alla Corte torinese, ed addirittura lo hanno fatto in cancelleria il 9 giugno 1995 ritenendo di non utilizzare tutti i 39 giorni liberi a loro disposizione (prima udienza fissata in citazione 19 giugno;
prima udienza effettiva 21 giugno). Per di più hanno sviluppato le proprie difese anche in ordine al merito dell'appello: il loro diritto di difesa non è stato in alcun modo compresso, ne' essi hanno tale lesione.
Inoltre, nel rito ante novella non sussiste un regime rigido di preclusioni per il convenuto sicché questi, che già si è difeso nel merito in sede di memoria di costituzione, potrà pienamente sviluppare i propri argomenti nel prosieguo del giudizio. Infine, le distinzioni che la Corte di Cassazione ha introdotto tra processo del lavoro ed ordinario, al fine di confermare per quest'ultimo l'orientamento espresso dalla sentenza impugnata, non pare trovare giustificazione normativa ne' logica: anzi nel caso del rito ordinario - ove la volontà di appellare si manifesta inequivocabilmente con la notifica della citazione a controparte, che è immediatamente messa nelle condizioni di conoscere l'impugnativa - le limitazioni del diritto di difesa del convenuto sono ben meno rilevanti di quanto non siano nell'altro caso, ove l'appellato non è a conoscenza della proposizione del gravame. A ciò si aggiunge che la Sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 11 aprile 1996, n. 3373), nel riconfermare che con riguardo al processo del lavoro prima della riforma l'efficacia ex tunc degli effetti sananti della costituzione dell'appellato cui sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto dal codice, ancorché tale costituzione sia avvenuta dopo lo spirare del termine per l'appello, ha affermato che la nullità è suscettibile di sanatoria ex tunc "anche in applicazione analogica delle disposizioni contenute nel nuovo testo dell'art. 164 c.p.c.".
3.2. Nemmeno questo motivo è fondato.
Il necessario riferimento, per quanto già detto, alla normativa precedente alla novella del codice di rito comporta la necessità di applicare il secondo comma dell'art. 164 cod. proc. civ. nel vecchio testo. Tale disposizione prescrive che la costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente, tra i quali vi è l'ipotesi di assegnazione di un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge.
Ne consegue che la nullità della citazione viene sanata dalla costituzione del convenuto non "ex tunc", ma "ex nunc", con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, sicché, in caso di nullità dell'atto di appello per insufficienza del termine a comparire, la costituzione dell'appellato, ove avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre il gravame, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non osta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, il cui orientamento è condiviso dal Collegio (da ultimo, Cass. 1 ottobre 1994 n. 7994, 8 aprile 1995 n. 4109, 9 luglio 1997 n. 6213, 9 luglio 1998 n. 6684). È il caso di ricordare che la Corte Costituzionale con l'ordinanza 19 gennaio 1988 n. 39 ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 1 comma, e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 cpv. cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello la nullità per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale sia sanata solo "ex nunc" dalla costituzione del convenuto, e comporti, qualora questa intervenga dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. La diretta applicabilità al caso in esame del previgente art. 164 esclude la rilevanza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente e relativo al procedimento di impugnazione previsto nel rito speciale del lavoro, caratterizzato da regole particolari. Per quanto riguarda la prospettata applicazione analogica del nuovo testo dell'art. 164, deve rilevarsi che presupposto di tale operazione è che la controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, il che non è riscontrabile nel caso in esame nel quale per le ragioni già esposte è pienamente applicabile il capoverso dell'art. 164 nel testo precedente alla riforma.
4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia rilevabile di ufficio, ma comunque prospettato dall'appellante.
All'udienza collegiale del 1° dicembre 1995 il difensore dell'Agenzia aveva sollevato in via subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 D.L. 442/95 (e delle omologhe norme dei precedenti decreti decaduti) per violazione dell'art. 77 della Carta fondamentale nell'eventualità che tali norme potessero essere interpretate nel senso di rendere applicabili all'appello proposto dall'Agenzia il rito del 1942, ciò sulla base dell'insegnamento della sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 1995, n. 29, che in quella sede esibì al collegio. La rilevanza della questione era di tutta evidenza. La sua non manifesta infondatezza, poi, veniva suffragata dalla citata pronunzia n. 29/95 del Giudice della Leggi: con essa è stato affermato che la Corte ha il potere di valutare la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza che legittimano l'emanazione dei decreti legge e che rendono conformi alla Costituzione le leggi di conversione. Sicché in un caso quale quello venuto all'esame della corte d'appello - ove solo la reiterazione di una stessa disposizione mediante quattro decreti legge aveva potuto differire l'applicazione generale della riforma processuale, non solo varata cinque anni prima, ma ab origine graduata nel suo avvio - l'eccepita insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza era di certo censura non inconsistente.Nel sollevare tale vizio la ricorrente ripropone, in subordine, il rilievo di incostituzionalità estendendolo all'art. 1 della l. 20 dicembre 1995 n. 534. 4.2. Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente osservarsi che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un'autonoma istanza, rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorché non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. 10 luglio 1980 n. 4399, 9 maggio 1981 n. 3055; cfr. pure 6 maggio 1995 n. 4937). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la questione di costituzionalità sollevata non sia rilevante.
Invero, la Corte Costituzionale (sentenza n. 21 marzo 1996 n. 84), con riferimento al successivo d.l. 21 giugno 1995 n. 238, anch'esso non convertito ed i cui effetti sono stati pure sanati con la legge n. 534 del 1995, ha precisato che il requisito della necessità ed urgenza va apprezzato con riferimento al singolo decreto legge e la censura relativa alla mancanza di tali requisiti non è riferibile alla disposizione di sanatoria, che si limita a fare salvi gli effetti del decreto legge stesso. Il presupposto della disposizione di sanatoria è costituito unicamente dalla circostanza di fatto della mancata conversione di un decreto legge, formalmente identificabile come tale, e non anche dalla sussistenza del requisito della necessità e dell'urgenza, il quale, pur essendo presupposto del decreto legge, non rileva più dopo la sua decadenza, atteso che in tal caso la forza di legge che assiste la norma che disciplina, ora per allora, i rapporti altrimenti regolati dalla disposizione del decreto legge, deriva unicamente dalla legge di sanatoria.
5.1. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese, liquidate come nel dispositivo vanno poste a carico della ricorrente, in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 173.100 oltre a lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.