Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1358
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della disciplina di cui all'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificata e sostituita con decreto legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), secondo quale, ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata, nei giudizi che iniziano con citazione, nel momento della "notificazione" di tale atto, ed, in quelli introdotti con ricorso, nel momento del "deposito" dello stesso. A tal fine, il termine "giudizio" va considerato unitariamente, sì che deve essere considerata la data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e non anche dell'eventuale atto di riassunzione del processo dinanzi al giudice di appello.

La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che postuli l'applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorché non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia stato validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione.

Commentari2

  • 1Contenzioso tributario: le nuove regoleAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 19 aprile 2010

  • 2Circolare del 31/03/2010 n. 17 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 31 marzo 2010

    INDICE 1. Premessa 2. Modifiche alle "Disposizioni generali" del codice di procedura civile 2.1. Incompetenza 2.2. Litispendenza e continenza di cause 2.3. Connessione 2.4. Riassunzione della causa 2.5. Ordinanza sulla ricusazione 2.6. Procura alle liti 2.7. Condanna alle spese 2.8. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese 2.9. Responsabilit\à aggravata 2.10. Principio del contraddittorio 2.11. Disponibilit\à delle prove 2.12. Pubblicit\à della sentenza 2.13. Contenuto della sentenza 2.14. Notificazioni 2.15. Improrogabilit\à dei termini perentori 3. Modifiche al processo di cognizione 3.1. Difetto di rappresentanza o di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1358
Data del deposito : 18 febbraio 1999

Testo completo