Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO BR, LT BR, CA IN, ER IL, CA ET, OG TI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 08/01/01 R.G.N. 672/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GALLEANO;
uditi gli Avvocati BOER per delega PESSI per la TELECOM ITALIA S.P.A. e DE MARINIS per delega FIORILLO per le POSTE ITALIANE S.P.A.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti, già dipendenti dell'Amministrazione postale, addetti alle centrali OR e VI di Milano per il servizio telex nazionale ed internazionale, hanno chiesto al locale giudice del lavoro di dichiarare che alla data del 29.12.1993 i loro rapporti di lavoro sono passati alla Telecom Italia s.p.a. in forza della Legge 29 gennaio 1992, n. 58, e che la Telecom era obbligata ad assumerli alle condizioni economiche e normative vigenti presso di sè.
In subordine chiedevano al TO di condannare l'Ente Poste Italiane al risarcimento del danno provocato dal mancato passaggio. La domanda principale è stata respinta dal TO e poi, a seguito di impugnazione dei lavoratori, dalla Corte d' appello di Milano, con sentenza 20 dicembre 2000/8 gennaio 2001 n.
5. La motivazione del giudice d'appello passa attraverso le seguenti proposizioni:
- alla fattispecie non si applica la disciplina sul trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., perché oggetto di specifica disciplina da parte della Legge 29 gennaio 1992, n. 58 (in senso conforme si è poi pronunciata questa Corte con sent. 21 maggio 2002 n. 7449);
-il passaggio del personale dell'amministrazione postale o dell'azienda di stato per i servizi telefonici addetti all'attività di telex internazionali trasferita dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 58 al nuovo concessionario esclusivo EL (ora Telecom) opera automaticamente, salvo che ricorrano le due condizioni ostative in via alternativa: a) che il dipendente abbia optato per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
b) che il concessionario esclusivo ex art. 1 abbia individuato quel personale come necessario all'attività allo stesso residuata;
- tale passaggio automatico riguarda non tutto il personale dei centri OR e VI (che operavano promiscuamente per il servizio telex nazionale ed internazionale) presso cui lavoravano i ricorrenti, ma solo quelli addetti ai servizi telex internazionali, i soli trasferiti alla nuova concessionaria esclusiva;
- i ricorrenti non hanno fornito la prova di essere addetti al servizio trasferito, e perciò deve essere confermata la sentenza pretorile che ha rigettato la loro domanda.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli odierni ricorrenti, con unico motivo.
Le società intimate si sono costituite con controricorso, resistendo. La Telecom ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5 e 8 Legge 29 gennaio 1992, n. 58;
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 C.P.C.). Plaudono alle premesse dogmatiche della sentenza impugnata circa il carattere automatico del trasferimento, ma assumono contraddittorietà di questa, con la conclusione negatoria del diritto della sentenza impugnata sotto il seguente profilo: la Legge 29 gennaio 1992, n. 58, all'art. 3, prevede il passaggio ad EL di beni, impianti, magazzini, officine, pertinenze ed accessori;
i ricorrenti, essendo addetti ad attività accessorie, ma essenziali per il servizio trasferito, vanno considerati come addetti al servizio telex internazionali trasferito, anche perché la legge non distingue tra il personale tecnico e quello amministrativo. Pertanto, in assenza di specificazioni, passa anche il personale amministrativo che si occupa della gestione dei servizi telex internazionali. Il motivo è infondato.
Esso urta contro l'accertamento di fatto del Tribunale, secondo cui "dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso che gli attori, oltre ad essere addetti al telex internazionale, avevano anche compiti amministrativi, in un rapporto quantitativo non precisato. Non solo, quindi, non è risultata l'esclusività dell'adibizione all'attività trasferita, ma neppure la prevalenza, come quanto meno richiede un' interpretazione pur largheggiante della normativa in questione".
Il giudice d'appello ha quindi esaminato la doglianza dei ricorrenti, ed ha valutato il loro diritto anche sotto il profilo dei compiti amministrativi svolti, come dagli stessi preteso, giungendo però a conclusione negativa per la mancata prova della prevalenza dell'attività riferibile al telex internazionale. Pertanto, quale che sia la fondatezza della tesi della società controricorrente Telecom, secondo cui è trasferito solo il personale inserito negli appositi elenchi, non si può negare che occorra, per fondare il diritto dei ricorrenti, la prevalenza dell'attività riferibile al telex internazionale, nella specie insussistente. Il ricorso va pertanto respinto, sotto tale profilo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dei ricorrenti in solido, in Euro oltre Euro 1.500 per onorari di avvocato, in favore di ciascuna società resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 24,00
oltre Euro millecincquecento per onorarI di avvocato, per ciascun resistente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 18 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004