Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione ha carattere assoluto e deve intendersi quale divieto di applicazione di qualsivoglia misura cautelare meno afflittiva della custodia carceraria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di concedere a soggetto condannato per evasione non solo gli arresti domiciliari ma anche l'obbligo di dimora).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2013, n. 31434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31434 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 04/07/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1028
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 14233/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS AN n. il 23.6.1966;
avverso l'ordinanza n. 240/2013 pronunciata dal Tribunale della libertà di Milano il 8.3.2012;
sentita nella Camera di consiglio del 4.7.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. F.M. Iacoviello, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto in data 25.3.2013, a mezzo del proprio difensore, AN NS ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 8.3.2013 con la quale il tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso il provvedimento in data 24.1.2011 con cui il medesimo tribunale di Milano ha disatteso l'istanza dell'imputato diretta alla revoca o alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere allo stesso applicata in relazione a un'ipotesi di reato concernente il traffico di sostanze stupefacenti.
Con l'impugnazione proposta, il ricorrente censura l'ordinanza de qua per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.275 c.p.p., comma 3, avendo il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che la preclusione della concessione della misura degli arresti domiciliari prevista dall'art. 284 c.p.p., comma 5 bis (per avere il NS subito una condanna definitiva per evasione nei cinque anni precedenti il fatto per cui si procede) debba ritenersi implicitamente estesa (in contrasto con l'espressa limitazione della norma richiamata alla sola misura degli arresti domiciliari) anche alle altre misure cautelari di minore afflittività, in violazione del principio di sussidiarietà che presiede all'intero quadro del sistema cautelare delineato dal codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è infondato.
Ritiene questa corte che del tutto esattamente il tribunale di Milano abbia interpretato le norme sottoposte al suo esame, avendo correttamente attribuito, alla norma di cui all'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, il significato di una presunzione assoluta d'inaffidabilità del soggetto che, avendo violato le prescrizioni allo stesso già in precedenza imposte (secondo le attestazioni della sentenza definitiva di condanna per il reato di evasione), appare immeritevole della concessione di una misura cautelare comportante l'imposizione di prescrizioni meno stringenti, come quella dell'obbligo di dimora specificamente invocata in questa sede dal ricorrente.
Al riguardo, lo stesso tribunale di Milano ha sottolineato come la presunzione imposta dall'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di costituzionalità, avendo il giudice delle leggi espressamente ritenuto incomprimibile il potere del legislatore, nel rispetto dei limiti della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, di procedere in termini generali alla valutazione dell'adeguatezza del tipo di misura cautelare in concreto necessaria in relazione a casi o particolari situazioni, non potendo disconoscersi "al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge" (così, in termini, Corte Cost. ord. n. 130/2003). Ciò premesso, deve ritenersi obiettivamente contraddittoria, rispetto al significato sostanziale così ricostruito della norma richiamata, la lettura prospettata dall'odierno ricorrente, là dove, muovendo da un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis (che esclude la concedibilità degli arresti domiciliari al condannato definitivo per reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per cui si procede), ritiene comunque praticabile il giudizio di adeguatezza in relazione ad eventuali alternative misure cautelari di minore afflittività, pur in presenza di un soggetto dalla stessa legge presuntivamente ritenuto, in ragione della condanna definitiva subita per il reato di evasione, non sufficientemente affidabile quanto al pronosticabile rispetto delle prescrizioni che verrebbero allo stesso imposte in connessione con l'adozione di misure cautelari diverse dal carcere. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, nell'attestare la presunzione assoluta d'inaffidabilità del soggetto già definitivamente condannato per evasione, l'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, valorizzi una circostanza (la previa condanna definitiva per evasione) specificamente riferita alla storia personale dell'interessato; ciò che rende irriducibile, l'ispirazione della disciplina de qua, alla logica dei più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere (cfr. da ultimo, anche per i necessari richiami in thema, Cass., Sez. Un., n. 26710/2013), siccome diversamente legati all'astratto presupposto del titolo formale del reato contestato, come tale svincolato dalla valutazione in concreto della conformità della misura cautelare legislativamente imposta all'obiettivo della soddisfazione delle specifiche esigenze cautelari eventualmente rinvenute.
Nel caso dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, viceversa, trattandosi (non già di una presunzione assoluta di adeguatezza della misura cautelare, bensì), di una presunzione, storicamente e concretamente fondata, d'inaffidabilità dell'indagato, deve ritenersi logicamente giustificata la motivazione dettata dal giudice a quo in ordine alla sussistenza di una specifica preclusione, a carico dell'odierno ricorrente, in ordine alla possibile concedibilità, in suo favore, di una misura cautelare personale caratterizzata da minore afflittività.
3. - L'accertamento dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente impone il rigetto del ricorso e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessola direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013