CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42375 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42375 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona, ha riformato la decisione di primo grado, di condanna dell'imputata alla pena di giustizia per il delitto di furto in un negozio escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena. Fatto di Marzo 2018. 1. Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario, che con unico motivo, ha lamentato il vizio di illogicità di motivazione per la mancata applicazione dell'art 131 bis cp richiesto con motivi aggiunti. Il Giudice di appello ha dichiarato inammissibile il motivo, in quanto non connesso funzionalmente ai motivi originari ma la difesa controreplica evidenziando che la causa di non punibilità può essere rilevata anche d'Ufficio, come per le altre cause di proscioglimento ex art 129 cpp oppure richiesta in sede di conclusioni. Quanto al merito si sottolinea il modesto disvalore penale del fatto, la non abitualità della condotta, essendo l'imputata incensurata, lo scarso valore economico della refurtiva pari a circa 200 euro. Si censurano, altresì, gli argomenti impiegati dalla Corte della violenza sui dispositivi antifurto e del mezzo fraudolento, per rigettare in sostanza l'applicazione della causa di non punibilità. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ha depositato memoria di replica la difesa dell'imputato insistendo per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere e chiarire che ha errato il Giudice di appello nel ritenere inammissibile il motivo aggiunto relativo all'applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, in quanto non connesso con i motivi originari. Infatti, secondo quanto già più volte affermato da questa Corte regolatrice la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen;
principio affermato in una fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello. (Sez. 6, Sentenza n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280707. In senso coerente si è ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine. Sez. 6, Sentenza n. 7606 del 16/12/2016 Ud. (dep. 17/02/2017 ) Rv. 269164. 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE 1.1. Tanto premesso va osservato che - diversamente da quanto denunziato dalla difesa - la Corte di appello ha espresso sul punto una motivazione corretta e non manifestamente illogica, ritenendo di escludere la causa di non punibilità per la preordinazione del furto da parte dell'imputata, dimostrata dalla modifica della biancheria intima allo scopo di nascondere gli indumenti rubati e per la violenza esercitata sui dispositivi antifurto, oltre che per la mancata restituzione spontanea della refurtiva, che era stata recuperata dall'addetta all'esercizio. La conclusione cui sono giunti i Giudici del merito è in armonia con il solido orientamento elaborato da questa Corte regolatrice, anche nella sua composizione più autorevole, secondo il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 )Rv. 266590.Sez. 6,Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 Ud. (dep. 10/12/2018 ) Rv. 274647. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato e l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 27.6.2023. Il consigliere estensore Il Presidente dr AR de Gregorio dr Gar10 Sabeone r-2
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42375 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona, ha riformato la decisione di primo grado, di condanna dell'imputata alla pena di giustizia per il delitto di furto in un negozio escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena. Fatto di Marzo 2018. 1. Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario, che con unico motivo, ha lamentato il vizio di illogicità di motivazione per la mancata applicazione dell'art 131 bis cp richiesto con motivi aggiunti. Il Giudice di appello ha dichiarato inammissibile il motivo, in quanto non connesso funzionalmente ai motivi originari ma la difesa controreplica evidenziando che la causa di non punibilità può essere rilevata anche d'Ufficio, come per le altre cause di proscioglimento ex art 129 cpp oppure richiesta in sede di conclusioni. Quanto al merito si sottolinea il modesto disvalore penale del fatto, la non abitualità della condotta, essendo l'imputata incensurata, lo scarso valore economico della refurtiva pari a circa 200 euro. Si censurano, altresì, gli argomenti impiegati dalla Corte della violenza sui dispositivi antifurto e del mezzo fraudolento, per rigettare in sostanza l'applicazione della causa di non punibilità. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ha depositato memoria di replica la difesa dell'imputato insistendo per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere e chiarire che ha errato il Giudice di appello nel ritenere inammissibile il motivo aggiunto relativo all'applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, in quanto non connesso con i motivi originari. Infatti, secondo quanto già più volte affermato da questa Corte regolatrice la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen;
principio affermato in una fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello. (Sez. 6, Sentenza n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280707. In senso coerente si è ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine. Sez. 6, Sentenza n. 7606 del 16/12/2016 Ud. (dep. 17/02/2017 ) Rv. 269164. 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE 1.1. Tanto premesso va osservato che - diversamente da quanto denunziato dalla difesa - la Corte di appello ha espresso sul punto una motivazione corretta e non manifestamente illogica, ritenendo di escludere la causa di non punibilità per la preordinazione del furto da parte dell'imputata, dimostrata dalla modifica della biancheria intima allo scopo di nascondere gli indumenti rubati e per la violenza esercitata sui dispositivi antifurto, oltre che per la mancata restituzione spontanea della refurtiva, che era stata recuperata dall'addetta all'esercizio. La conclusione cui sono giunti i Giudici del merito è in armonia con il solido orientamento elaborato da questa Corte regolatrice, anche nella sua composizione più autorevole, secondo il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 )Rv. 266590.Sez. 6,Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 Ud. (dep. 10/12/2018 ) Rv. 274647. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato e l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 27.6.2023. Il consigliere estensore Il Presidente dr AR de Gregorio dr Gar10 Sabeone r-2