Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Nel caso di morte di un soggetto determinato dall'impatto con un ombrellone, posto a copertura di un banco di vendita di prodotti ortofrutticoli, non costituisce caso fortuito idoneo a escludere la colpa del venditore un vento di forte intensità che non raggiunga un grado tale da rendere l'evento naturale assolutamente imprevedibile. (In motivazione, la Corte ha individuato la regola cautelare violata dall'imputato nello zavorraggio della base dell'ombrellone che avrebbe impedito l'effetto vela che ne aveva determinato lo sradicamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2013, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/10/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1773
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 32297/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC CH, N. IL 4/8/1955;
avverso la sentenza n. 522/2009 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto il 19/11/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al rimborso alle parti civili delle spese del procedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di CO LE dal Gup del Tribunale di Taranto, per il reato di omicidio colposo in danno di RA DO. Al CO è stata così inflitta la pena di mesi quattro di reclusione, determinata previa concessione delle attenuanti generiche e computo della diminuzione prevista per la celebrazione del rito abbreviato.
Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, mentre il RA transitava a piedi veniva colpito dal banco di vendita di prodotti ortofrutticoli del CO, spostatosi per effetto dell'impatto su di esso dell'ombrellone che ne costituiva parte, a sua volta staccatosi dall'ancoraggio che lo assicurava al banco a causa di una raffica di vento particolarmente forte. Nell'urto il RA riportava la frattura del bacino, dalla quale conseguiva come complicanza un'embolia gassosa, che ne determinava la morte. Per i giudici di merito, al CO va ascritto di non aver debitamente ancorato al suolo l'ombrellone, nonostante le dimensioni (12 mq. l'area della copertura) rendessero prevedibile il suo sradicamento in presenza di vento forte. Si è quindi esclusa la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, invocati dall'appellante.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv. Gaetano Vitale. Con unitario motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 45 c.p. e alla valutazione della prova.
Ad avviso dell'esponente, alla stregua delle emergenze processuali, ove correttamente valutate, risulta che la raffica di vento che determinò lo sradicamento dell'ombrellone fu imprevista ed imprevedibile, di forza soverchiante, di talché l'avvenimento va ricondotto al caso fortuito e l'evento ascritto ad esso. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il giudizio in ordine alla colpa del CO sia stato effettuato dalla Corte distrettuale unicamente sulla base del raffronto con la condotta tenuta da altro venditore, tale carrino;
pertanto senza considerare che la raffica di vento ben potè investire con particolare forza solo il banco del CO e che anche gli ombrelloni di altri venditori furono colpiti dal vento improvviso. Aggiunge l'esponente che, pur accertata la condotta colposa del CO, non è stato dimostrato che un diverso ancoraggio avrebbe impedito il sollevarsi dell'ombrellone. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa per fare luce sul punto è stata respinta dalla Corte di Appello con motivazione illogica. Infine, si afferma che non è possibile ascrivere al CO di aver omesso, nonostante le condizioni meteo, di provvedere all'ancoraggio anche dell'ombrellone perché ciò significherebbe affermare che l'agente modello di riferimento è tenuto "ad attuare prestabilite e ben codificate modalità di ancoraggio".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Alla luce dei rilievi mossi dal ricorrente va rammentato che il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012, D'Amico, Rv. 254479). Come è stato precisato in altra occasione, il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza;
questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 c.p. (Sez. 4, Sentenza n. 19373 del 15/03/2007, Mollicone e altro, Rv. 236613). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.
La Corte di Appello ha giudicato che, sulla scorta degli elementi acquisiti al processo, dovesse escludersi che il vento avesse raggiunto intensità tale da risultare integrata la forza maggiore o il caso fortuito.
A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto facendo riferimento ai dati formati presso la stazione metereologica di Martina Franca, che non rivelavano l'intensità delle singole raffiche ma indicavano l'intensità del vento (20km/h alle ore 10 e 33 km/h alle ore 11), motivatamente giudicandoli preferibili a quelli rilevati dalla stazione di Gioia del Colle (che segnalavano una velocità sino a 63 km/h), perché questa è distante circa quaranta chilometri. Le censure che sul punto formula il ricorrente sono inammissibili, perché attinenti al merito. Nè si rinviene illogicità della motivazione laddove si afferma che il vento era di forte intensità e tuttavia si esclude il caso fortuito;
all'inverso, le due affermazioni sono speculari: la forte intensità del vento, che non raggiunge un grado tale da rendere l'evento naturale assolutamente imprevedibile, è evento non definibile come caso fortuito.
Pertanto, posto il caposaldo della fronteggiabilità del vento (cfr. pg. 5 e 6), la Corte di Appello ha individuato la regola cautelare alla quale doveva fare ossequio il CO per impedire lo sradicamento dell'ombrellone. Evento prevedibile in ragione della intensità del vento, delle dimensioni e della collocazione dell'ombrellone in un luogo all'aperto ed in località collinare;
circostanze tutte che rendono palese la possibilità del c.d. effetto vela e quindi, in assenza di adeguato ancoraggio, lo sradicamento dell'ombrellone.
Dall'altro si è affermato che lo zavorraggio della base dell'ombrellone (tenuto solo da quattro tiranti collegati ai cavalletti del banco di vendita) era misura idonea ad impedire lo sradicamento. A conforto di tale affermazione la Corte di Appello ha citato le dichiarazioni del carrino, che non ha riferito quanto da lui stesso fatto bensì l'uso vigente tra i venditori ambulanti con posto fisso: zavorrare la base degli ombrelloni.
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure;
il ricorso, nel resto, si appalesa come diretto a veder avallata da questa Corte una inammissibile ricostruzione alternativa dell'avvenimento.
Esso, pertanto, deve essere rigettato.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il ricorrente va altresì condannato al rimborso alla parte civile delle spese di questo giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014