Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11109 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' Z REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 15500/00 Consigliere 16362/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.23729 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 18/0 6/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DIERRE S.P.A., in persona del legale rappresentante. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUNARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TRAVERSI GIROLAMO, IANNUZZI STEFANO;
- intimati e sul 2° ricorso n' 16362/00 proposto da: TRAVERSI GIROLAMO, IANNUZZI STEFANO, elettivamente 2001 1 domiciliati in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo 2847 -1- studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che li unitamente all'avvocato ALDOrappresenta e difende MIRATE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DIERRE S.P.A.; - intimata avversO la sentenza n. 284/00 del Tribunale di ASTI, depositata il 22/05/00 R.G.N. 947/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MANGONE;
udito l'Avvocato FABBRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Massimo Fedeli Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e quello incidentale. -2- 1 15500/00 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30.3.1998, MO RA e FA UZ, premesso di essere stati licenziati in data 24 novembre 1997 dalla società Dierre s.p.a., presso la quale lavoravano come operai, a causa di un alterco tra di loro insorto sul luogo di lavoro il 14 novembre precedente, chiedevano che il licenziamento venisse dichiarato illegittimo, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio, il giudice del lavoro del Tribunale di Asti, con sentenza n. 69 del 1.7.1999, accoglieva il ricorso. La SOC. Dierre proponeva appello con atto depositato il 15.9.1999 e il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, дай con sentenza n. 284 del 22 maggio 2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, compensava integralmente le spese del primo giudizio, confermando per il resto. In motivazione i giudici del gravame osservavano che la circostanza che i due lavoratori avessero conferito mandato difensivo allo stesso avvocato non comportava alcuna nullità, poiché, avendo essi sostenuto di aver avuto una semplice discussione verbale non idonea a determinare il licenziamento in tronco, non era configurabile alcun conflitto di interessi tra i ricorrenti. I giudici di appello rilevavano, altresì, che le prove raccolte inducevano a ritenere che tra i due lavoratori vi fosse stata una accesa discussione verbale senza passaggio a vie di fatto, sicchè la sanzione del licenziamento appariva sproporzionata alla gravità del fatto, che di per sé non appariva idoneo a recare irreparabile pregiudizio al datore di lavoro. Reputavano, poi, di non poter accogliere la richiesta di riduzione del risarcimento del danno da corrispondere ai lavoratori, quantificato dal giudice di primo grado in misura pari alle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, in quanto l'affermazione per cui questi avrebbero percepito altri redditi nelle more dell'esecuzione della sentenza era rimasta sfornita di prova. Ritenevano, per contro, di dover riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui recava condanna della società alle spese del giudizio di primo grado, in quanto il fatto che i lavoratori avessero assunto un comportamento costituiva giusto motivo di compensazione delle inadeguato spese di quel grado, oltre che del giudizio di appello. Двой Avverso detta sentenza la soc. Dierre ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi e illustrato da memoria. I lavoratori, che resistono con controricorso, hanno proposto a loro volta ricorso incidentale con un motivo. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione dell'art. 83 c.p.c., sostiene che lavoratori si troverebbero in conflitto di interessi tra loro, non essendo stato possibile accertare chi dei due abbia dato causa all'alterco ed avendo l'uno interesse ad affermare la colpa dell'altro, sicchè la procura conferita da entrambi allo stesso difensore sarebbe nulla e 1'invalidità travolgerebbe l'intero giudizio. 3 Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 24 punto 9 del CCNL, la ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza è illogica ed insufficiente laddove esclude la proporzione tra il fatto contestato ai lavoratori e la sanzione espulsiva inflitta e nega che il fatto rivesta gravità tale da costituire danno irreparabile per il datore di lavoro;
osserva, inoltre, che tale insufficienza è conseguenza del mancato rinnovo in appello delle prove testimoniali, rinnovo richiesto dalla società e non ammesso dal Tribunale. Con il terzo motivo, denunciando genericamente violazione di norme di legge e difetto di motivazione, la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato Двреї che i lavoratori abbiano percepito altri redditi dopo il licenziamento;
a giudizio della ricorrente, infatti, il Tribunale, al fine della liquidazione del danno, avrebbe dovuto quantomeno tener conto della indennità di disoccupazione percepita dai lavoratori nel periodo considerato. lavoratori, Con l'unico motivo del ricorso incidentale i denunciando violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e difetto di motivazione, sostengo che il Tribunale caduto in contraddizione laddove, per giustificare la compensazione delle spese dei giudizi di merito, ha addebitato ai lavoratori un comportamento inadeguato alle circostanze di tempo e di luogo, comportamento che allo stesso tempo è stato ritenuto privo della gravità necessaria a giustificare il licenziamento in tronco. Osserva la Corte che il ricorso per cassazione proposto dalla SOC. Dierre s.p.a. risulta sottoscritto dal solo avv. Lino Mangone. L'avv. Mangone, nell'intestazione del ricorso, afferma di rappresentare e difendere detta società in forza di procura 4 generale alle liti e ad negotia rilasciatagli dalla società in data 2 aprile 1998 con rogito notaio Novarese, rep. n. 68874. In calce al ricorso l'avv. Mangone, nella sua qualità di procuratore generale della società, delega a rappresentare e difendere la Dierre, nel ricorso per cassazione avverso la 284/2000 del 16 maggio 2000, sentenza del Tribunale di Asti n. l'avv. Antonio Funari del foro di Roma, che però non risulta aver firmato il ricorso suddetto. Ciò premesso appare evidente che il ricorso per cassazione non è sottoscritto da persona munita di procura speciale a norma dell'art. 365 c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un Ichais avvocato munito di una procura notarile di carattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata ed alla impugnazione da proporsi. Infatti la procura speciale che l'art. 365 c.p.c. richiede a pena di inammissibilità può considerarsi tale solo se conferita "ex professo" con riguardo al giudizio da instaurarsi davanti alla Corte di Cassazione, sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare, e non può essere anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza si raffigurano estranee a questa specialità le procure generali "ad lites" rilasciate anteriormente alla pronuncia impugnata, ancorchè conferite per tutti i gradi di giudizio e per il giudizio di cassazione (Cass. n. 6022 del 1995, Cass. n. 7611 del 1997, cass. n. 2444 5044 del 2000, S.U.del 2000, Cass. n. 2913 del 2000, Cass. n. n. 488 del 2000). Nella specie la procura generale all'avv. Mangone è stata conferita dalla Dierre s.p.a. il 2 aprile 1998, prima della 5 decisione impugnata, depositata il 30 maggio 2000, ed è pertanto inidonea a giustificare la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 284/2000 del Tribunale di Asti, ancorchè nel testo della procura generale si conferisca all'avv. Mangone la rappresentanza e difesa della società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed alla Corte di Cassazione. Per le suesposte considerazioni il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale proposto dai lavoratori (che non risente della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale essendo stato proposto nei termini per impugnare la sentenza) è infondato. Odgeri E' appena il caso di ricordare, infatti, che la valutazione dell'opportunità della compensazione totale о parziale delle sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca,spese processuali, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e salva l'ipotesi in cui la decisione del giudice di merito si basi su ragioni palesemente illogiche e irrazionali (cfr. tra le tante Cass. n. 2949 del 1995, Cass. n. 14576 del 1999, Cass. n. 9271 del 2000). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, pur annullando il licenziamento per difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva, ha tuttavia ravvisato giusti motivi di compensazione delle spese dei due gradi di merito nel fatto che i due lavoratori, dando luogo all'alterco sul luogo di lavoro, avevano determinato la reazione del datore di lavoro ed avevano innescato con il loro comportamento il presente processo. Tribunale, non presentandosi né Questo apprezzamento del non è suscettibile di riesame in sede illogico né irrazionale, di legittimità e si sottrae ad ogni censura dei ricorrenti. Per tutte le considerazioni sopra svolte, dunque, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 giugno 2001 il Presidente Il Cons. estensore n lilim. m um. Gimele Delportin S IL CANCELLIERE E N O Deposito in celleria E VOTI 14 AGO. 2001 '1660 CELLIERE AR IZON D / 3 O 3 0 L 1 5 L . . S O . I S T B R N D A T A ' A , 3 L T A 7 S L - S E E O 8 - P D P 1 S I M 1 I I S N N A E G E D S O G I E G A T A E D N L E O E , T S A O T E I L R R L T I S E I D D G O E R