Sentenza 17 febbraio 2000
Massime • 2
In tema di procedimento di riesame, qualora, successivamente alla proposizione della richiesta, al difensore di ufficio impugnante sia succeduto, a seguito della relativa nomina, un difensore di fiducia, l'avviso di udienza, sempre che non sia stato già precedentemente spedito, deve essere notificato a quest'ultimo, a nulla rilevando che la richiesta di riesame sia stata proposta dal difensore di ufficio, il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 6, cod. proc. pen. "cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia".
Contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa all'esito di udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non possono essere dedotti vizi "in procedendo" afferenti alla regolarità della udienza; ciò in quanto l'udienza di convalida è solo eventualmente la sede in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di applicazione di una misura coercitiva, essendo invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell'arresto o del fermo. Ne consegue che la violazione di norme processuali riguardanti l'udienza non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento coercitivo, il quale ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2000, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 17/2/2000
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 839
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 28089/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MOKTAR Djouni, n. a Tunisi il 21.4.1963
avverso la ordinanza in data 26 maggio 1999 del Tribunale di Genova Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
In data 6 maggio 1999, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo convalidava il fermo di polizia giudiziaria eseguito nei confronti di MOKTAR Djouni per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione reiterata in concorso di quantitativi di eroina nel mese di aprile 1999) e applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere.
A seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 26 maggio 1999, confermava l'ordinanza applicativa. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Moktar, denunciando, con un unico motivo, la nullità dell'udienza camerale e dell'"ordinanza conclusiva di esso", per la mancata notifica al "difensore di ufficio impugnante e al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame". Deduce il ricorrente che la richiesta di riesame era stata proposta dal difensore d'ufficio avv. Antonio Bissolotti e che, successivamente, erano stati nominati difensori di fiducia l'avv. Enza Dedali e l'avv. Gianfranco Pagano;
mentre il Tribunale del riesame, nel fissare l'udienza per la trattazione del gravame, non aveva dato avviso ai predetti difensori.
Diritto
Il ricorso è, in primo luogo, manifestamente infondato. Precisato, in punto di fatto, che, come emerge dal relativo verbale, all'udienza del riesame era presente l'avv. Enza Dedali "in sostituzione dell'avv. Bissolotti nominato d'ufficio", occorre affermare, in punto di diritto, che se, come dedotto dal ricorrente, successivamente alla proposizione della richiesta di riesame, o di altro mezzo di gravame, al difensore di ufficio impugnante sia succeduto, a seguito della relativa nomina, un difensore di fiducia, l'avviso di udienza, sempre che non sia stato già precedentemente spedito, deve essere dato a quest'ultimo, a nulla rilevando che la richiesta di riesame sia stata proposta dal difensore di ufficio. In altri termini, quando dopo la nomina del difensore di ufficio l'interessato provveda alla nomina di un difensore di fiducia, l'ufficio difensivo è integrato esclusivamente da quest'ultimo, non potendosi ammettere che coesistano un difensore di ufficio e uno di fiducia;
il che, oltre che da ragioni logico-sistematiche, è positivamente stabilito dall'art. 97 comma 6 c.p.p., a tenore del quale il difensore di ufficio "cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia".
Ora, nel caso di specie, l'avv. Enza Dedali, comparsa all'udienza di convalida, era stata nominata, come affermato dallo stesso ricorrente, difensore di fiducia, sicché nessun avviso doveva essere dato al difensore di ufficio. Il fatto che nel verbale di udienza l'avv. Enza Dedali sia indicata come "sostituto" dell'avv. Bissolotti integra una inesattezza formale del tutto irrilevante, posto che era detta legale a rivestire effettivamente la qualità di difensore di fiducia e che l'avv. Bissolotti non era stato fiduciariamente investito dall'indagato.
È bene precisare che il ricorrente non fa questione della mancata presenza dell'avv. Gianfranco Pagano, altro difensore di fiducia;
dovendosi peraltro qui ribadire che, se pure tale legale non fosse stato avvisato, varrebbe il principio per cui sarebbe stato onere del difensore o dell'indagato presente di eccepire. a pena di decadenza, ex art. 182 comma 2 c.p.p., tale vizio della procedura (v., ex plurimis, Cass., sez. V, u.p. 2 giugno 1999, Poce;
Cass., sez. VI, c.c. 6 maggio 1998, Crocianelli). Ma il ricorso è per altro verso inammissibile.
Contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa all'esito di udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non possono essere dedotti vizi in procedendo afferenti alla regolarità della udienza;
ciò in quanto l'udienza di convalida è solo eventualmente la sede in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di applicazione di una misura coercitiva, essendo invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell'arresto o del fermo. Ne consegue che la violazione di norme processuali riguardanti l'udienza non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento coercitivo, il quale ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida (v., ex plurimis, Cass., 19 marzo 19996, De Bari;
Cass., 3 marzo 1994, Arena;
Cass., 29 settembre 1993, Sarnieri;
Cass., 21 luglio 1992, Cirillo). Ove poi, come potrebbe anche opinarsi dato il suo tenore formale, il ricorso investisse il provvedimento di convalida, esso sarebbe anche per questa parte inammissibile, atteso che contro detto provvedimento è esperibile il solo mezzo del ricorso (diretto) per cassazione;
mentre nel caso di specie il ricorrente ha preventivamente proposto richiesta di riesame, mostrando in tal modo di volere concentrare le sue doglianze solo avverso l'ordinanza applicativa della misura coercitiva (Cass., 27 settembre 1990, Santoro;
Cass., 6 aprile 1990, Visconti). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000