Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2000, n. 839
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Sentenza 17 febbraio 2000

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In tema di procedimento di riesame, qualora, successivamente alla proposizione della richiesta, al difensore di ufficio impugnante sia succeduto, a seguito della relativa nomina, un difensore di fiducia, l'avviso di udienza, sempre che non sia stato già precedentemente spedito, deve essere notificato a quest'ultimo, a nulla rilevando che la richiesta di riesame sia stata proposta dal difensore di ufficio, il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 6, cod. proc. pen. "cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia".

Contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa all'esito di udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non possono essere dedotti vizi "in procedendo" afferenti alla regolarità della udienza; ciò in quanto l'udienza di convalida è solo eventualmente la sede in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di applicazione di una misura coercitiva, essendo invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell'arresto o del fermo. Ne consegue che la violazione di norme processuali riguardanti l'udienza non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento coercitivo, il quale ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2000, n. 839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 839
    Data del deposito : 17 febbraio 2000

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