Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una situazione che, al pari della cessazione dell'azienda, fa venir meno lo stesso substrato della prestazione lavorativa, per cui il datore è legittimato a recedere dal rapporto, ormai estinto per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ.. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur dando atto dell'avvenuta cessazione dell'attività produttiva, per essere il datore di lavoro stato sollevato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, dalla custodia degli impianti aziendali sottoposti a sequestro giudiziario, aveva tuttavia omesso di valutare se il datore di lavoro potesse ancora utilizzare la prestazione del lavoratore al fine dell'accertamento della impossibilità sopravvenuta).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6661 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 01/03/2022), n.6661 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16180-2018 proposto da: M.O. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN TEODORO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ITALIA, che lo rappresenta e difende; – ricorrente principale – B.F., elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11121 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ENTE FIUGGI s.p.a., in persona del legale rappresentante Dott. Tullio Ciarrapico, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Sialoja n. 3, presso l'avv. Italico Perlini, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RG ME, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio n. 2, presso l'avv. Giovanni Valeri, rappresentato e difeso dall'avv. Felice M. Spirito, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 861/00 del 3.11.00 (in causa n. 935/98 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.4.02 dal relatore cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Spirito;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto degli altri.
Svolgimento del processo
Con ricorso al ET di Frosinone depositato in data 11.1.95 IL ME esponeva di essere stato dipendente della s.p.a. Ente GI fino al 20.7.93, in qualità prima di impiegato e successivamente di dirigente, e chiedeva la condanna di detta società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del compenso per lavoro prestato nelle festività domenicali, dell'indennità di ferie non godute, del superminimo illegittimamente riassorbito, previa detrazione di quanto già percepito a titolo di t.f.r. in base a decreto ingiuntivo non opposto in precedenza ottenuto.
Costituitosi in giudizio il convenuto, il ET con sentenza del 7.4.98 accoglieva la domanda limitatamente alle differenze del t.f.r. a decorrere dal gennaio 1992, al superminimo ed all'indennità di preavviso.
Proponeva appello l'Ente sostenendo che il recesso dal rapporto era avvenuto perché un provvedimento dell'Autorità giudiziaria l'aveva sollevato dalla custodia degli impianti aziendali sottoposti a sequestro giudiziario, assegnandola ad altra società e procurando l'impossibilità di utilizzare le prestazioni dei propri dipendenti, di modo che il rapporto era da ritenere risolto per impossibilità sopravvenuta e non per volontà datoriale. L'Ente censurava, inoltre, la condanna al pagamento delle differenze a titolo di superminimo e la quantificazione della somma spettante al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali e fiscali. Il IL proponeva, invece, appello incidentale in punto di rigetto della richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Con sentenza del 3.11.00 il Tribunale rigettava entrambe le impugnazioni. In particolare, con riferimento all'appello principale, riteneva che il provvedimento di revoca della custodia avesse comportato lo spossessamento dell'Ente GI dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività aziendale e la cessazione dell'attività produttiva, non costituenti giusta causa di recesso ma giustificato motivo oggettivo, con conseguente diritto del lavoratore al preavviso, o, in mancanza, all'indennità sostitutiva. Riteneva, altresì, che il datore avesse indebitamente riassorbito il superminimo individuale, corrisposto al IL all'atto della corresponsione del superminimo contrattuale collettivo dovuto in base all'accordo economico del 18.2.92, violando una specifica norma collettiva a tanto ostativa. Concludeva, infine, affermando che correttamente il ET aveva liquidato il credito del IL al lordo delle ritenute contributive e fiscali.
Avverso questa sentenza propone ricorso l'Ente GI, cui risponde il IL con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'Ente GI deduce violazione degli artt. 2218, 2119, 1463 e 1256 c.c., nonché dell'art. 3 della l. 15-7-66 n. 604, nonché carenza di motivazione. Il provvedimento dell'Autorità
giudiziaria costituirebbe factum principis determinante l'impossibilità per il datore di ricevere le prestazioni lavorative dei propri dipendenti, di modo che la risoluzione del rapporto non sarebbe a lui imputabile. Non sarebbe ravvisabile il giustificato motivo oggettivo (e non competerebbe, pertanto, l'indennità di preavviso), ma sussisterebbe giusta causa di licenziamento. Per quanto riguarda il profilo della carenza di motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata, oltre a svolgere non corrette valutazioni a proposito della impossibilità di utilizzare le prestazioni del lavoratore, non ha preso in considerazione la censura proposta in appello circa la materiale impossibilità di dare il preavviso al lavoratore, in ragione della perentorietà del provvedimento giurisdizionale e degli strettissimi tempi imposti per la consegna degli impianti al nuovo custode. Parimenti si contesta la motivazione a proposito dell'affermazione che l'indennità di preavviso competerebbe a prescindere dalla realizzazione di un danno a carico del lavoratore per la mancanza del preavviso. Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione a proposito della statuizione in tema di superminimo contrattuale, ritenendosi che il giudice di merito abbia fatto al riguardo solo richiamo all'elaborato del consulente tecnico, senza alcuna valutazione autonoma.
Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 19 e 23 della l. 14.4.52 n. 218 e dell'art. 429 c.p.c., nonché carenza di motivazione, in quanto, calcolando rivalutazione ed interessi sulle cifre al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, il IL beneficerebbe di importi su somme non di sua competenza. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo parte ricorrente ripropone le difese già dedotte nel giudizio di merito a proposito della erronea qualificazione del recesso come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sostenendo che nella specie si è verificata una situazione indipendente dalla volontà del datore, originata da un provvedimento dell'A.G. che aveva privato lo stesso dalla custodia giudiziaria dell'azienda presso cui l'attore era impiegato, di modo che la prestazione era divenuta materialmente impossibile ed il rapporto aveva dovuto essere risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c. A questa impostazione fa riscontro la tesi esposta dal lavoratore controricorrente, implicitamente fatta propria dal giudice di merito, secondo la quale il licenziamento per impossibilità sopravvenuta non è concettualmente configurabile come categoria autonoma, in quanto la legge non prevede tipologia di licenziamento diversa da quelle regolate dalla legge 15.7.66 n. 604 (licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo) e dal recesso ad nutum con obbligo di prevviso ex art. 2118 c.c. La Corte ha già avuto modo di pronunziarsi su tale questione nell'ambito di fattispecie diverse da quella ora in esame. In una prima occasione (in cui si discuteva se competesse l'indennità sostitutiva del preavviso per il rapporto di lavoro cessato ai dipendenti delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, riassunti ex lege dall'impresa cessionaria del portafoglio) la Corte ha ritenuto che, pur potendo ammettersi che il rapporto di lavoro possa essere risolto per impossibilità sopravvenuta e definitiva della prestazione, realizzatasi per fatti non addebitabili a nessuna delle due parti (quale, ad esempio, la forza maggiore determinata da provvedimenti dell'autorità), senza che il lavoratore possa pretendere l'indennità sostitutiva di preavviso, tuttavia, in relazione all'iniziativa del datore di lavoro, la legge prevede che il rapporto a tempo indeterminato possa cessare o per recesso ad nutum, o per recesso per giusta causa, o per recesso per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (Cass. 12.10.93 n. 10086, in motivazione). Il principio risulta riaffermato a proposito dell'impossibilità, dovuta a factum principis, del lavoratore di svolgere la prestazione, ove si ritiene che la soluzione non possa essere trovata nel normale regime regolatorio dell'inadempienza contrattuale, ma deve essere valutata alla stregua delle norme particolari che regolano l'estinzione del rapporto (a proposito di un caso in cui si affermava che la revoca della patente di un autista costituisce ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo e non per giusta causa, Cass. 19.12.98 n. 12719). In una seconda occasione (in cui si discuteva della applicazione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta al rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un dirigente assistito da pattuizione di un periodo minimo di durata) la Corte ha osservato che la disciplina della risoluzione del rapporto a tempo determinato (in cui faceva rientrare la pattuizione di durata minima) è contenuta nel codice civile e che essa va individuata tenendo conto non soltanto della norma specifica di cui all'art. 2119 (che prevede la legittimità del recesso in presenza di una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto), ma anche delle norme generali sulla risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive. Ritenere diversamente significherebbe, secondo la pronunzia in esame, attribuire alla clausola di durata minima un'efficacia tale da snaturare il contratto di lavoro, facendo ricadere sul datore di lavoro il rischio di qualsiasi evento che possa non consentire l'esecuzione della prestazione di lavoro;
quali ad esempio, l'inabilità fisica del lavoratore a rendere la prestazione o quella della carcerazione preventiva (Cass. 20.4.95 n. 4437). Ad avviso del Collegio è questa seconda la via da seguire, in quanto se è vero che la legge 15.7.66 n. 604 fissa tassativamente la fattispecie di recesso del datore, è anche vero che, in ragione dell'origine contrattuale del rapporto di lavoro, tale disciplina deve integrarsi nel sistema generale della risoluzione dei contratti. La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo costituiscono delle puntualizzazioni della risoluzione per inadempimento del lavoratore, dettate dal legislatore in ragione del particolare rilievo sociale del rapporto di lavoro, e il giustificato motivo oggettivo rappresenta una sintesi definitoria dei casi di risoluzione del rapporto conseguenti a determinazioni del datore inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il suo regolare funzionamento, a seguito delle quali non è più possibile l'utilizzazione della prestazione del lavoratore. Tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una situazione che, al pari della cessazione dell'azienda, fa venir meno lo stesso substrato della prestazione lavorativa ed estingue i rapporti di lavoro per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. (così, con riferimento alla cessazione di azienda, Cass.
6.8.96 n. 7189). La situazione è, pertanto, diversa da quella considerata in altri casi di risoluzione del rapporto per l'impossibilità sopravvenuta dell'utilizzo della prestazione del lavoratore, ove la situazione di impossibilità riguardava quest'ultimo e la non utilizzabilità della prestazione era comunque frutto di una scelta dell'imprenditore in relazione alla struttura aziendale in atto (cfr. ad esempio la già citata sentenza n. 12719 del 1998). Ove la stessa struttura aziendale venga meno, l'obbligazione del datore è estinta ex art. 1256 c.c. e, vertendosi nell'ambito di contratti a prestazioni corrispettive, viene meno il diritto alla controprestazione, con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1463 c.c. La risoluzione contrattuale avviene di diritto e, sul piano del rapporto di lavoro, legittima il recesso del datore.
Non essendosi il Tribunale attenuto a questo principio, in quanto, pur dando atto che l'azienda aveva cessato l'attività produttiva, non ha valutato se il datore potesse ancora utilizzare - la prestazione dell'attore al fine dell'accertamento della impossibilità sopravvenuta, il motivo deve essere accolto. È, invece, infondato il secondo motivo, con cui si sostiene che il giudice di merito non avrebbe motivato la propria statuizione in materia di superminimo, procedendo ad un acritico richiamo delle conclusioni del consulente. Il Tribunale, infatti, ha proceduto ad una ampia ed esaustiva ricostruzione della norma contrattuale che regola la materia, procedendo alla sua interpretazione, che, in quanto congruamente motivata, non può essere censurata in questa sede. Il riferimento alla relazione del consulente ha lo scopo di acquisire alcuni dati necessari per la quantificazione del diritto dell'attore e costituisce uno dei dati posti a base della pronunzia impugnata e, pertanto, si inquadra compiutamente nell'iter motivazionale della pronunzia.
Parimenti è infondato il terzo motivo. È, infatti, principio consolidato che la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Mentre le prime ritenute attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza (cfr., tra le tante, Cass. 16.5.96 n. 4534 e 30.12.92 n. 13735). In definitiva, è fondato solamente il primo motivo, mentre gli altri due debbono essere rigettati. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il giudice di rinvio, nel procedere al nuovo esame, si atterrà al seguente principio: "Tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una situazione che, al pari della cessazione dell'azienda, fa venir meno lo stesso substrato della prestazione lavorativa, per cui il datore è legittimato a recedere dal rapporto, ormai estinto per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.". Il giudice del rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002