Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 872
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Sentenza 29 gennaio 1999

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Nella procedura diretta all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., regolata da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e caratterizzata da esigenze di celerità, non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa procedente, di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non solo perché all'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 è previsto l'avviso orale del Questore, ma anche perché, nei casi in cui non è previsto l'avviso orale, l'attività interna svolta dall'autorità di polizia ha natura prodromica e si concretizza direttamente nella proposta del Questore, il cui accoglimento è possibile solo a seguito dello svolgimento di un procedimento di natura giurisdizionale, nel quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla sua difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 872
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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