Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Nella procedura diretta all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., regolata da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e caratterizzata da esigenze di celerità, non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa procedente, di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non solo perché all'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 è previsto l'avviso orale del Questore, ma anche perché, nei casi in cui non è previsto l'avviso orale, l'attività interna svolta dall'autorità di polizia ha natura prodromica e si concretizza direttamente nella proposta del Questore, il cui accoglimento è possibile solo a seguito dello svolgimento di un procedimento di natura giurisdizionale, nel quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla sua difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 29.01.1999
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 872
3.Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 36378/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NO OV n. il 01.05.1937
avverso decreto del 27.02.1998 CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. : Inammissibilità del ricorso Considerato in fatto e in diritto
Con decreto 30/10/1997 il Tribunale di Bologna applicava nel confronti di ON GI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, impartendo le prescrizioni ritenute di giustizia. A seguito di rituale appello del proposto, con decreto 27/2/1998 la Corte di Appello di Bologna modificava alcune prescrizioni in senso favorevole all'appellante e riduceva la durata della misura ad anni uno e mesi sei, confermando nel resto il decreto impugnato. Nella motivazione la Corte di merito, condividendo la decisone dei primi giudici, osservava che la pericolosità sociale del proposto, anche con riferimento alla sua attualità, doveva ritenersi provata sulla base di specifici indizi, costituiti dalle sue condanne per numerosi delitti, commessi in un vasto arco di tempo anche successivamente all'avviso orale del Questore (vedi recente arresto per porto illegale di anna), nonché dalle negative informazioni di polizia, dalle quali era emerso in modo evidente il "cursus" delle molteplici attività illecite del proposto. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 7 L. 241/1990 (riguardante il giusto procedimento amministrativo), rilevando che al di ON non era stato mal comunicato l'avvio del procedimento amministrativo come prescritto dalla norma citata, di guisa che il relativo procedimento doveva ritenersi nullo al sensi della sentenza interpretativa n. 210/1995 della Corte Costituzionale. Tale motivo - a parte la considerazione che la relativa questione non risulta proposta in modo specifico con i motivi di appello - deve ritenersi manifestamente infondato.
Non vi è dubbio che l'obbligo da parte dell'autorità procedente di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine, previsto dall'art. 7 co. 1 L. 241/1990, che consente all'interessato di presentare memorie e documenti a propria difesa, ha carattere generale ed è, quindi, applicabile alla gran parte dei procedimenti amministrativi. Tuttavia va rilevato che il rispetto del giusto procedimento amministrativo, costituendo un criterio generale di orientamento cui la Pubblica Amministrazione si deve comunque adeguare, non può considerarsi un principio assistito in assoluto da garanzia di difesa (vedi a tal proposito sentenze nn. 57/1995 e 210/1995 della Corte Costituzionale in materia di applicazione dell'art. 7 L. 241/1990). Pertanto in presenza di procedimenti particolari - come quelli diretti all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che sono regolati da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e che sono caratterizzati da esigenze di celerità della procedura - si deve escludere che sussista l'obbligo da parte dell'autorità amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L.241/1990. Infatti in materia di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale - il cui procedimento è disciplinato da regole specificamente indicate dalla legge proprio al fine di assicurare il giusto procedimento - l'onere di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento deve ritenersi escluso non solo perché in detta procedura all'art. 4 co. 1 L. 1423/1956 è previsto l'avviso orale del Questore, ma anche perché, nei casi in cui non è previsto l'avviso orale, l'attività interna svolta dall'Autorità di Polizia ha natura prodromica e si concretizza direttamente nella proposta del Questore, il cui accoglimento è possibile solo a seguito dello svolgimento di un procedimento di natura giurisdizionale, ove l'interessato potrà svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa. D'altra parte la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità di Polizia procedente deve ritenersi esclusa in "subiecta materia" sotto altro profilo al sensi dell'art. 24 L.241/1990. Infatti detta comunicazione presuppone necessariamente la possibilità da parte dell'interessato di accedere alle relazioni di polizia e ai documenti posti a base della proposta. In "subiecta materia", trattandosi di prevenzione e di repressione della criminalità, tale accesso deve ritenersi vietato al sensi del regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso - approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 10/5/1994 n. 415 in attuazione dell'art. 24 della L.241/1990 - che all'art. 3 lett. a) include tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e di sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e di repressione della criminalità "le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza...". Pertanto, essendo vietato all'interessato l'accesso alla documentazione posta a base della proposta del Questore, in questa fase del procedimento non sarebbe possibile per l'interessato nemmeno instaurare un minimo di contraddittorio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 4 co. 5 L.1423/1956 sul rilievo che la decisione non era intervenuta nel termine di trenta giorni prescritto dalla norma citata. Tale motivo deve ritenersi infondato sia perché, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il termine di trenta giorni in cui deve intervenire la decisione non è perentorio, sia perché la decisione del Tribunale ha comunque sanato ogni situazione pregressa riguardante l'imposizione della misura, che è stata applicata sulla base di elementi specifici non suscettibili di rivalutazione in questa sede. .
Con il terzo motivo si deduce la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine al disposto obbligo di soggiorno sul rilievo che non era stata specificata la ragione per la quale le altre misure di prevenzione adottate non fossero sufficienti a tutelare la collettività.
Tale motivo è fondato.
Invero, ai sensi del comma terzo dell'art. 3 L. 1423/1956, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale può essere imposto solo nel casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica. Orbene nel caso di specie, benché fosse stato proposto uno specifico motivo di appello riguardante l'esclusione dell'obbligo di soggiorno, la Corte di merito si è limitata a confermare sul punto il decreto impugnato senza indicare gli specifici elementi posti a base del suo giudizio e senza specificare la ragione per la quale le altre misure di prevenzione adottate non fossero sufficienti a tutelare la collettività. Ne consegue che, essendo carente la motivazione in ordine al disposto obbligo di soggiorno, si impone l'annullamento del decreto impugnato limitatamente al suddetto punto con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-623 c.p.p., annulla il decreto impugnato limitatamente al disposto obbligo di soggiorno e rinvia alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999