Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale la " causa petendi" del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento è costituita dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, e, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto o del procedimento diversi dall'inesistenza del provvedimento sanzionatorio, vale anche per la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria, sia perché la prescrizione, di norma, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, sia perché essa non comporta l'inesistenza del provvedimento applicativo della sanzione. Ne consegue che il giudice di pace, nelle cause aventi ad oggetto la opposizione a cartella esattoriale relativa a violazioni del codice della strada, nei limiti temporali e di valore nei quali tali cause sono state attribuite alla sua competenza, non può rilevare d'ufficio la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa irrogata all'opponente, neanche nei casi in cui, trattandosi di controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, debba deciderle secondo equità. Ed infatti, l'applicazione delle regole di equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda il merito della causa, e non il procedimento, con la conseguente ricorribilità per cassazione della pronuncia secondo equità emessa in violazione di norme processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO DELFINI, RODOLFO MURRA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ST ADA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 73/95 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 20/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Delfini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1 ST DA, con ricorso 14 giugno 1995 al Giudice di pace di Roma, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale il 25 maggio 1995, dell'importo di lire 184.000, relativa a due verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, del 12 e del 18 aprile 1990. L'opponente deduceva di non avere ricevuto la notificazione di detti verbali, con la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento contenuta nalla cartella. Il Comune di Roma si costituiva deducendo che la notificazione dei verbali era avvenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.8 della legge n. 890 del 1982. Produceva documentazione al riguardo e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Giudice di pace, con sentenza 20 novembre 1995, accoglieva l'opposizione e dichiarava non dovuta la somma richiesta con la cartella esattoriale, rilevandone di ufficio la prescrizione, in quanto la notifica del verbale di accertamento non sarebbe atto idoneo a interromperla. Avverso tale sentenza il Comune di Roma ha proposto ricorso, formulando due motivi. La controparte non ha controdedotto. Il Comune di Roma ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 1219, 2943, 2944, 2945 e 2946 cod. civ., nonché la violazione dei principi generali dell'ordinamento in tema di interruzione della prescrizione. Si deduce in particolare al riguardo che la ratio decidendi della decisione impugnata è costituita dall'affermazione che, in relazione alle sanzioni amministrative, la notifica del verbale di accertamento non costituisce atto interruttivo della prescrizione, non essendo tale atto fra quelli indicati negli artt. 2943, 2944, 2945, e 2946 ai quali fa riferimento l'art. Z28 della legge n. 689 del 1981, mentre è del tutto pacifica in giurisprudenza l'idoneità della notifica del verbale di accertamento ad interrompere la prescrizione, in quanto dichiarativo della volontà dell'Amministrazione di infliggere la sanzione ed idoneo a costituire in mora il debitore. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 2938 cod. civ,, nonché dell'art. 112 c.p.c.,
per avere il giudice rilevato di ufficio la prescrizione. 2 Il secondo motivo, avendo carattere pregiudiziale rispetto al precedente, va esaminato per primo.
Al riguardo va premesso che il Giudice di pace, nelle cause aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, rientranti nella sua competenza nel periodo 1 maggio - 21 giugno 1995, se di valore non superiore a cinque milioni di lire, secondo la regola generale dettata dall'art. 113, comma 2, c.p.c., doveva deciderle secondo equità, se il loro valore non eccedesse due milioni di lire, mancando nell'art. 113 limitazioni a tale regola per il caso in cui la competenza fosse attribuita al Giudice di pace (come in relazione alle sanzioni amministrative) in base al duplice criterio della materia e del valore, e tenuto conto che l'art. 113 non fa riferimento, nello stabilire la regola equitativa per il giudizio, alla "competenza per valore" attribuita a quel giudice, bensì al valore della causa, prescindendo perciò dall'attribuzione alla sua competenza per ragioni di valore o di materia e valore. Ne deriva che la sentenza emessa dal Giudice di pace, in base alla competenza attribuitagli per il periodo anzi detto in materia di sanzioni amministrative, se di valore inferiore a due milioni di lire, doveva essere decisa secondo equità e la relativa pronuncia, ricorribile in cassazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, lo è unicamente nei limiti in cui possono esserlo le pronuncie di equità, in conseguenza delle caratteristiche proprie di tale giudizio, secondo la novella che ha inserito nel c.p.c. il nuovo testo dell'art. 113, comma 2. Al riguardo ritiene questo collegio che in relazione al giudizio di equità del Giudice di pace sia restato fermo il principio stabilito dalle SSUU. di questa Corte, con la sentenza n. 6794 del 1991 (in seguito costantemente riaffermato), secondo il quale l'applicazione delle regole di equità riguardava il merito della causa e non il procedimento, con la conseguente ricorribilità in cassazione delle sentenze del Conciliatore per violazione di norme processuali.
Deve infatti ritenersi che il legislatore, nel formulare il nuovo testo dell'art. 113comma 2, c.p.c., confermando senza ulteriori specificazioni - che possano fare desumere una voluntas legis totalmente innovativa - la formula secondo la quale determinate cause debbono essere decise "secondo equità", e limitandosi a sopprimere il riferimento ai principi regolatori delle singole materie, abbia inteso innovare il giudizio di equità, nel suo contenuto e nelle sue modalità, quale lo aveva specificato la giurisprudenza di questa Corte, unicamente rimuovendo tale preesistente limite ai poteri equitativi del giudice, cosicché il Giudice di pace - come già il conciliatore - nel rendere il giudizio di equità, deve applicare le norme procedurali, previste in via generale e speciale, riferendo anche il nuovo testo dell'art. 113 c.p.c. l'equità alla sola decisione e non anche al procedimento, con la conseguente ricorribilità in cassazione anche delle sentenze del Giudice di pace per la violazione di norme processuali (Cass. 28 agosto 1998, n. 8569). Nel caso di specie il Giudice di pace, rilevando di ufficio la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa irrogata all'opponente, per essere decorso il termine previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 senza che fosse intervenuto - a suo giudizio - un valido atto interruttivo, ha violato l'art. 112 c.p.c., giudicando su un motivo non proposto, avendo l'opponente lamentato con l'atto di opposizione unicamente di non avere avuto notizia della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada in relazione alle quali era stata emessa la cartella esattoriale impugnata. Questa Corte, infatti, in correlazione con quanto affermato in generale sulla non rilevabilità di ufficio, in materia di sanzioni amministrative, di vizi procedimentali non dedotti con l'atto di opposizione (Cass. SS.UU. 19 aprile 1990, n. 32719), in materia di prescrizione della sanzione ha espressamente statuito che il principio secondo il quale la causa petendi del giudizio di opposizione è costituita dai motivi posti a fondamento dell'ingiunzione, per cui il Pretore non può rilevare di ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento diversi dall'inesistenza del provvedimento sanzionatorio, vale anche per la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria, sia perché la prescrizione, di norma, non può essere rilevata di ufficio dal giudice, sia perché essa non comporta l'inesistenza del provvedimento applicativo della sanzione (Cass. 28 ottobre 1994, n. 8913). Ne deriva che, avendo il giudice statuito extra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il secondo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento del primo e la sentenza impugnata va cassata sotto il su detto assorbente profilo, con rinvio della causa al Pretore di Roma che deciderà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Pretore di Roma. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999