Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 777
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Sentenza 29 gennaio 1999

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In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale la " causa petendi" del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento è costituita dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, e, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto o del procedimento diversi dall'inesistenza del provvedimento sanzionatorio, vale anche per la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria, sia perché la prescrizione, di norma, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, sia perché essa non comporta l'inesistenza del provvedimento applicativo della sanzione. Ne consegue che il giudice di pace, nelle cause aventi ad oggetto la opposizione a cartella esattoriale relativa a violazioni del codice della strada, nei limiti temporali e di valore nei quali tali cause sono state attribuite alla sua competenza, non può rilevare d'ufficio la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa irrogata all'opponente, neanche nei casi in cui, trattandosi di controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, debba deciderle secondo equità. Ed infatti, l'applicazione delle regole di equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda il merito della causa, e non il procedimento, con la conseguente ricorribilità per cassazione della pronuncia secondo equità emessa in violazione di norme processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 777
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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