Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Premesso che la disciplina transitoria posta da una legge (nella specie, legge n. 335 del 1995) è insuscettibile di abrogazione tacita da parte di disciplina transitoria successiva (nella specie, quella posta dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997), salvo l'ipotesi di espressa dichiarazione da parte del legislatore, non potendosi configurare incompatibilità fra disposizioni che regolano ambiti temporali differenti e neppure la completa nuova regolamentazione della materia, che non può avere luogo ad opera di una norma destinata ad esaurire i propri effetti in un ambito temporale prefissato, deve escludersi che l'art. 59, comma sesto, della legge n. 449 del 1997, il quale determina i requisiti per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 1998 nella anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e nel compimento di 58 anni di età, possa trovare applicazione nei casi in cui, in base alla disciplina transitoria posta dall'art. 1, comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995, l'assicurato abbia già maturato sia il requisito contributivo che quello anagrafico per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, pur se l'erogazione sia in concreto differita all'1 gennaio 1998.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis e Michele di Lullo che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UL AR AB, elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 72, presso l'avv. Sergio Di Lollo che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio Ferrante, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/2000, decisa il 2 marzo 2000 e pubblicata il 14 marzo 2000, resa dal Tribunale di Lanciano nel procedimento n. 1155/99 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Carmelo Consegna per delega dell'avv. Sergio Di Lollo nell'interesse della controricorrente UL AR AB;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro UL AR AB (coltivatrice diretta nata il [...]) conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1 ottobre 1997.
A sostegno esponeva di aver raggiunto l'età anagrafica di 56 anni nel biennio 1996 - 1997 e di aver maturato il requisito contributivo il 28 febbraio 1997.
L'Istituto, costituitosi in giudizio, esponeva di aver liquidato la pensione di anzianità con decorrenza 1 febbraio 1999, a seguito dello slittamento disposto con l'art. 59, comma 8, della legge 449/1997 (legge finanziaria 1998), atteso che il beneficio, per effetto della precedente normativa, doveva essere erogato a far data dal primo gennaio 1998.
Con sentenza 19 novembre 1999, il Giudice adito accoglieva la domanda e riconosceva il diritto alla pensione dal 1 ottobre 1997. Interponeva appello l'Istituto e in esito il gravame veniva accolto solo in parte con sentenza n. 96/2000 emessa in data 2-14 marzo 2000 dal Tribunale di Lanciano. La decorrenza della pensione veniva fissata nel primo gennaio 1998. La decisione veniva così motivata. Osservava il Tribunale che la lavoratrice, nata il [...], aveva maturato i 35 anni di anzianità contributiva nel febbraio 1997; peraltro, per effetto della disciplina transitoria dettata all'art. 29 legge 8 agosto 1995, n. 335, era soggetta alla disciplina dettata per coloro che maturano entrambi i requisiti nel terzo trimestre dell'anno stesso atteso che nei primi due trimestri faceva difetto il requisito dell'età anagrafica pari o superiore a 57 anni.
La decorrenza della pensione doveva quindi essere fissata al primo gennaio 1998.
Il Tribunale, infine, considerava come non operante l'ulteriore slittamento disposto con l'art. 59, commi 6 e 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449 le cui disposizioni si applicherebbero solo ai trattamenti pensionistici di anzianità maturati nell'anno 1998. Per coloro che hanno maturato i requisiti in periodo precedente la norma sarebbe invece inoperante, pur se l'erogazione sia in concreto dilazionata al primo gennaio 1998. Avverso la sentenza, notificata in data 10 maggio 2000, propone ricorso per Cassazione l'INPS con atto notificato in data 10 luglio 2000, sulla base di un unico motivo.
UL AR AB resiste con controricorso notificato in data 3 agosto 2000, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 29, legge 335/95 e dell'art. 59, commi 6 e 8 legge 449/97 e ancora con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si osserva che il trattamento pensionistico decorre dal 1 gennaio 1998 e pertanto si applica l'ulteriore slittamento disposto con la legge 449/97 (legge finanziaria per l'anno 1998). La censura non appare fondata, alla luce di una lettura sistematica della normativa in materia.
Si premette che il Tribunale afferma non essere applicabile la legge finanziaria 1998 poiché "trattasi di legge destinata a regolare l'acquisizione del diritto a pensione a decorrere dalla data della propria entrata in vigore (1/1/1998) e non può invece trovare applicazione (retroattiva) ai casi in cui - come nella specie - il diritto a pensione sia già entrato a pieno titolo nel patrimonio dell'assicurato prima di quest'ultima data per effetto della verificazione dei requisiti previsti dalla normativa relativa agli anni 1996 e 1997 (l. 335/1995), ancorché con decorrenza posticipata rispetto al 31/12/1997". L'Istituto ricorrente sostiene che l'art. 59, sesto comma, della legge 449/97 disciplina i "trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal primo gennaio 1998, quale sarebbe appunto quello per cui è causa".
Osserva la Corte che non è possibile invocare il senso letterale delle parole, cui si richiama l'Istituto, estraendo dal contesto una singola frase e senza tener conto della disciplina complessiva. Il sesto comma in esame infatti determina i requisiti per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1^ gennaio 1998, in anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e anagrafica di 58 anni. Viene così elevato, nel quadro di una revisione graduale del sistema pensionistico, fermo restando il requisito contributivo, quello anagrafico, già portato a 57 anni, dall'art. 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Viene prevista una disciplina transitoria nel senso che per il triennio 1998 - 2000, il requisito anagrafico resta fermo a 57 anni ma le così dette finestre di accesso al pensionamento disciplinate al successivo comma 8, subiscono uno slittamento di quattro mesi. L'Istituto assume che l'odierna controricorrente è soggetta alla nuova disciplina in quanto, in base al sistema di accesso dettato dalla legge 335/1995, potrebbe fruire del beneficio pensionistico con effetto dal 1 gennaio 1998. E poiché il requisito anagrafico dettato dalla disciplina transitoria matura nell'aprile 1998 e quindi nel secondo trimestre di detto anno, l'interessata, ai sensi dell'art. 59, comma 8, legge 449/97, potrebbe fruire del beneficio a decorrere dal gennaio 1999 e in concreto dal maggio dello stesso anno per effetto dello slittamento di quattro mesi disposto per coloro che hanno maturato l'età anagrafica di 57 anni. Tale lettura della normativa in vigore non può essere accettata. Invero la legge 335/1995, nel prevedere l'elevazione a 57 anni del limite di età,
ha stabilito anch'essa una disciplina transitoria, nel senso che, per coloro che hanno maturato una contribuzione di 35 anni, il requisito anagrafico, per il primo biennio di applicazione, è stabilito in 56 anni, sia pure con determinazione graduale delle finestre di accesso.
Vengono dunque disciplinate due ipotesi diverse, relative rispettivamente a chi ha maturato il requisito contributivo nel biennio 1996 - 1997 e a chi ha maturato lo stesso requisito nel triennio 1998 - 2000.
Le differenti situazioni non possono portare allo stesso risultato finale.
Invero la disciplina transitoria è insuscettibile di abrogazione da parte di disciplina transitoria successiva, salvo l'ipotesi di espressa dichiarazione da parte del legislatore, non potendosi verificare le ipotesi di incompatibilità fra disposizioni che regolano ambiti temporali differenti e neppure quella di completa nuova regolamentazione della materia, che non può certo aver luogo ad opera di una norma destinata ad esaurire i suoi effetti in ambito temporale prefissato.
D'altro canto il principio di irretroattività, dettato all'art. 11 delle preleggi, esclude l'applicazione della legge a situazioni ormai esaurite, quale è appunto quella dell'assicurato che, avendo maturato entrambi i requisiti, contributivo e anagrafico, nel biennio 1996 - 1997, ha titolo per fruire del beneficio pensionistico secondo la normativa all'epoca vigente, pur se l'erogazione in concreto deve aver luogo dal primo giorno successivo al decorso di tale periodo.
Per completezza si fa notare che l'interpretazione sostenuta dall'Istituto non si sottrarrebbe a censura di incostituzionalità per evidente violazione del principio di eguaglianza sotto un duplice profilo d'identità nel trattamento di situazioni radicalmente differenti, poiché verrebbe stabilita la stessa decorrenza a favore di chi matura il requisito contributivo con notevole ritardo e sarebbe imposto lo stesso differimento a chi può per la prima volta accedere al beneficio pensionistico e a chi già aveva titolo in base ad una precedente disciplina ed ha già subito un ritardo nell'erogazione per effetto di una normativa transitoria. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va disposta la distrazione a favore dell'avvocato Sergio Di Lollo che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna l'Istituto ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente UL AR AB, liquidate in euro 10,00 oltre euro 2.000 (duemila) per onorario, con distrazione a favore dell'Avv. Sergio Di Lollo, antistatario.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003