Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7470
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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Premesso che la disciplina transitoria posta da una legge (nella specie, legge n. 335 del 1995) è insuscettibile di abrogazione tacita da parte di disciplina transitoria successiva (nella specie, quella posta dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997), salvo l'ipotesi di espressa dichiarazione da parte del legislatore, non potendosi configurare incompatibilità fra disposizioni che regolano ambiti temporali differenti e neppure la completa nuova regolamentazione della materia, che non può avere luogo ad opera di una norma destinata ad esaurire i propri effetti in un ambito temporale prefissato, deve escludersi che l'art. 59, comma sesto, della legge n. 449 del 1997, il quale determina i requisiti per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 1998 nella anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e nel compimento di 58 anni di età, possa trovare applicazione nei casi in cui, in base alla disciplina transitoria posta dall'art. 1, comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995, l'assicurato abbia già maturato sia il requisito contributivo che quello anagrafico per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, pur se l'erogazione sia in concreto differita all'1 gennaio 1998.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7470
    Data del deposito : 14 maggio 2003

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