Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
È configurabile il reato di distacco illegittimo (previsto dall'art. 18, comma quinto bis, in relazione all'art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) nel caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante. (Fattispecie nella quale due maestre di scuola materna erano state assunte dal titolare di una cooperativa, con cui non avevano alcun rapporto di lavoro, esclusivamente per essere distaccate presso un asilo infantile).
Commentario • 1
- 1. Distacco illecito di lavoratoriMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 26 maggio 2023
L'art. 30 del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore. In presenza di un distacco legittimo, la ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione tra il distaccante ed il distaccatario è stabilita dall'art. 3, comma 6, T.U.S.L., ai sensi del quale tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l'obbligo, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. In altri termini, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 47006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47006 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1860
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31346/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CO, nato a [...] il [...], e da SI CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 15.12.2008 che li ha condannati alla pena di Euro 12.000, ciascuno, per il reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 30 e 5 bis;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Gazzi Flavio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 15.12.2008 il Tribunale di Cuneo condannava AN CO e RO NC alla pena di Euro 12.000 d'ammenda ciascuno quali colpevoli di avere, il primo, quale presidente della Cooperativa sociale Magnolie 2, senza avere un proprio interesse, posto a disposizione dell'asilo infantile Baudino, scuola parificata di cui era presidente RO NC, per gli interi anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 (in violazione del requisito della temporaneità) le maestre di scuola materna LA IA e VE AU, la prima, dal 4.10.2004 al 30.06.2005 e la seconda dal 12.09.2005 all'1.07.2006 che non erano dipendenti della cooperativa.
Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando violazione di legge;
mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato sussistendo:
- l'interesse del distaccante sotto il profilo solidale o morale oltre che giuridico (distaccante era una cooperativa di lavoro;
la prestazione di servizi rientrava nell'oggetto sociale della cooperativa;
vi erano rapporti operativi tra distaccante e beneficiario dell'operazione);
- la temporaneità del distacco che non è sinonimo di brevità e che non richiede la predeterminazione della durata;
- la responsabilità economica/normativa del distaccante essendo provato che la Cooperativa si era fatta carico del trattamento economico, retributivo e contributivo delle 9 dipendenti e che le somme ricevute dalla scuola materna erano pari al complessivo onere economico sostenuto.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale perché propone doglianze giuridicamente infondate su questioni che il Tribunale ha deciso con congrua motivazione.
La costante giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini della legittimità del distacco, che sussista uno specifico interesse del datore di lavoro che consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo del distacco (Cassazione civile Sezione lavoro n. 9694/2009, RV. 608185). Quanto al requisito della temporaneità, previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, non è richiesta una durata predetermina sin dall'inizio ne' che essa sia più o meno lunga, ma che "la durata del distacco coincida con quella interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo" (Cassazione Sezione lavoro n. 17748/2004 RV. 576656). Nel caso in esame correttamente è stata esclusa la legittimità del distacco disposto dal presidente della cooperativa in favore dell'amministratore dell'asilo infantile Baudino, stante che era stato accertato, non solo che le insegnanti non avevano alcun rapporto di lavoro con la cooperativa (che non aveva mai esercitato in proprio attività di docenza), ma anche che le stesse erano state assunte esclusivamente per essere illegittimamente distaccate presso la scuola materna.
Non era, quindi, ravvisabile il requisito dell'interesse proprio del datore di lavoro (e tale non era la cooperativa distaccante nei confronti di persone che mai aveva assunto), normativamente richiesto.
La questione della temporaneità è, quindi, assorbita nell'accertata illegittimità del distacco per essere lo stesso stato attuato in violazione della normativa di riferimento, sicché non ha senso discutere sulla durata del distacco ove sia escluso l'interesse di chi lo abbia disposto.
Quanto sopra accertato costituisce una questione di fatto, incensurabile in Cassazione se non sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione (Cassazione n. 16165/2004) e, nella specie, il Tribunale ha ritenuto, con adeguata motivazione, l'insussistenza di un interesse della cooperativa distaccante.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 29 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2009