Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 47006
CASS
Sentenza 29 ottobre 2009

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Massime1

È configurabile il reato di distacco illegittimo (previsto dall'art. 18, comma quinto bis, in relazione all'art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) nel caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante. (Fattispecie nella quale due maestre di scuola materna erano state assunte dal titolare di una cooperativa, con cui non avevano alcun rapporto di lavoro, esclusivamente per essere distaccate presso un asilo infantile).

Commentario1

  • 1Distacco illecito di lavoratori
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 26 maggio 2023

    L'art. 30 del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore. In presenza di un distacco legittimo, la ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione tra il distaccante ed il distaccatario è stabilita dall'art. 3, comma 6, T.U.S.L., ai sensi del quale tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l'obbligo, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. In altri termini, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 47006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47006
Data del deposito : 29 ottobre 2009

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