Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A O L L 2 ITALIANA OGGETTO: Espropriazione per pub- O -7 REPUBBLICA B blica utilità Misura dell'indennità. -10 I 6 D 2 L A E NOME DEL POPOLO ITALIANO T D S R 2 O 64 P . M .R ZIONE CORTE SUPREMA P B CIVILE IO E composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N.5765/99. 7503/99. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.2679 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 426 Ud.
7.11.00. Dott Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E N T EN ZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. " 31 GEN 2001 SO GI e RO LE, elettivamen- IL CANCELLIERE te domiciliati in Roma, Via Pierluigi da Palestri- и na, n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che unita л mente all'avv. Piero Carlo Gallo del foro di Ver- IRE 3000 CANCELLERIA celli li rappresenta e difende per procura a margi- ne del ricorso;
ricorrenti CG408139
contro
ENTE NAZIONALE DELLE STRADE, in A.N.A.S. - CORTE SUPREMA DI CASS/ UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante in carica, eletti Richiesta copia's vamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. dal Sig. CONTAL per diritti L 30 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che 1 03 LUG. 20 2029 IL CANCELL 5 2000 lo rappresenta e difende per legge;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. C R ANN per dirita L. 300 IMPRESA VERARDI & C. s.r.l., in persona del 1.5. IL CANCELLIERE legale rappresentante geom. Giuseppe DI, elet- tivamente domiciliata in Roma, Via Ofanto, n. 18, CANCELLERIA presso l'avv. Francesco Giorgianni che unitamente all'avv. Gian Piero Mauri del foro di Casale Monfer rato la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 567 pubblicata il 21 maggio 1998; udita la relazione della causa svolta nella 0 pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Francesco GIORGIANNI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso inci- dentale;
LIRE 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CANCELLE Con atto di citazione notificato il 5 giugno 1996 ER SS e DA AR convenivano BE141051 2 in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Torino 1'A.N.A.S. e la s.r.l. SA DI & C. per sentir determinare le indennità di occupazione e di espropriazione di un terreno di loro proprietà, oc- cupato in via d'urgenza con decreto prefettizio del 29 maggio 1990. -Con sentenza del 24 aprile 21 maggio 1998 la corte adita dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'SA DI, completamente estra- nea alla procedura di espropriazione, le cui opera- zioni erano invece state affidate all'Associazione temporanea di Imprese "B e V", incaricata del loro svolgimento in nome e per conto delll'A.N.A.S., e disponeva la compensazione della spese processuali tra le parti in misura della metà. Quindi, passando a esaminare le domande relative alle indennità ri- chieste dagli attori, osservava che l'indennità di espropriazione era stata determinata dal consulente tecnico d'ufficio in misura esattamente corrispon- dente all'importo offerto dall'A.N.A.S. e deposita- to presso la Cassa Depositi e Prestiti, mentre l'in dennità di occupazione, così come determinata in giudizio, era stata accettata dagli attori. Riget- tava poi la domanda di triplicazione dell'indennità di espropriazione non essendo addivenuti gli attori 3 alla cessione volontaria dell'area espropriata che ne costituiva presupposto, come previsto dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971. Disponeva anche nei confronti dell'A.N.A.S. la compensazione della metà delle spese giudiziali. Contro la sentenza ricorrono per cassazione con due motivi ER SS e DA AR. Resistono con separati controricorsi l'A.N.A. e l'SA DI & C. s.r.l. che ha proposto S. contestuale ricorso incidentale affidato a un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano il vizio di omessa, insuffi- b a ciente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la senten- za impugnata tenuto conto dell'errore scusabile in cui essi sarebbero incorsi nel convenire in giudi- zio l'SA DI s.r.l. a causa del concreto svolgimento della procedura espropriativa, dalla cui esposizione risultava che essi mai erano stati informati del fatto che l'A.N.A.S. avesse affidato 'esecuzione dei lavori ad una associazione tempo- 4 ranea di imprese, in quanto lo stato di consistenza degli immobili era stato sottoscritto, all'atto dell'immissione in possesso dell'A.N.A.S., da tale IZ NO, rappresentante dell'SA Verar di, ed erroneamente aveva disposto la parziale com- pensazione delle spese giudiziali tra le parti. La censura non ha fondamento in quanto i ricor renti non contestano la carenza di legittimazione passiva dell'SA convenuta e sembrano invocare solo uno stato soggettivo di buona fede al fine di sottrarsi alla condanna al pagamento delle spese giudiziali. E infatti, premesso che chi agisce in giudi- zio è tenuto a individuare correttamente il destina tario della pretesa azionata e non può sottrarsi a una pronuncia di soccombenza nel caso di citazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva adducendo uno stato di ignoranza incolpevo- le, deve essere rigettata per carenza di interesse la censura mossa contro la parziale compensazione delle spese giudiziali, in quanto tale statuizione può essere censurata solo dalla parte vittoriosa, che vede limitato il proprio diritto a ottenere la condanna del soccombente al pagamento dell'intero importo delle spese giudiziali e non dalla parte 5 soccombente che vede ridursi l'onere posto a suo carico dalla legge. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria mo tivazione con riferimento ad altro punto decisivo della controversia e contestano l'avvenuta regolare offerta dell'indennità ai fini della cessione volon taria del fondo espropriato, con conseguente erro- nea esclusione del diritto alla triplicazione del- l'indennità di espropriazione ed illegittima par- ziale compensazione delle spese giudiziali. La censura non merita accoglimento poiché, con trariamente a quanto mostrano di ritenere i ricor- renti, non ha mai formato oggetto di contestazione nel corso del giudizio di merito il regolare svol- gimento della procedura espropriativa né mai è sta- ta dedotta la qualità di coltivatori diretti da es- si rivestita: tale questione viene sollevata per la prima volta, sotto il profilo del vizio di motiva- zione, in sede di legittimità, come puntualmente rilevato dall'A.N.A.S. sicché deve ritenersi inam- missibile la denuncia di vizio di motivazione in re lazione a un punto decisivo della controversia non rilevabile d'ufficio né prospettato dalla parte. Né, poi, merita accoglimento la censura conse- 6 guenziale che si appunta contro la parziale compen- sazione delle spese giudiziali, fatta valere dai ricorrenti, sostanzialmente vittoriosi nei confron- ti dell'A.N.A.S., in quanto, com'è noto, trattasi di statuizione che costituisce espressione di un po tere discrezionale del giudice di merito sindacabi- le in cassazione solo per vizio di motivazione, vi- zio che nella specie non forma oggetto di specifica deduzione in quanto la censura in esame appare mera mente conseguenziale alla ritenuta errata esclusio- ne del diritto alla triplicazione dell'indennità di espropriazione. Col ricorso incidentale l'SA DI & C. s.r.l. denuncia il vizio di motivazione in relazio- ne alla parziale compensazione delle spese giudizia li, tenuto conto del fatto che nessun errore scusa- bile avrebbe potuto giustificare l'errata individua legittimazione passiva della societàzione della convenuta. La censura non merita accoglimento poiché la motivazione addotta per giustificare la parziale compensazione delle spese giudiziali si sottrae a censura in quanto, se è vero che l'erronea indivi- duazione della parte passivamente legittimata non può esonerare dalla soccombenza l'attore, ben può 7 esser presa in considerazione la concreta evoluzio- ne della sequenza degli atti del procedimento di espropriazione per giustificare una parziale com- pensazione delle spese giudiziali a favore dell'at tore che, in qualche modo, potrebbe essere stato indotto in errore nell'individuazione del soggetto da convenire in giudizio, come motivatamente rite- nuto dalla sentenza impugnata. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale sono destituiti di fondamento e debbono essere rigettati. La soccombenza reciproca giustifica la compen- sazione delle spese giudiziali tra i ricorrenti e l'SA DI & C. s.r.c.l.; considerazioni equi- tative inducono a disporre la totale compensazione delle spese giudiziali anche nei confronti dell'A.- I D N.A.S.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta con R O compensazione totale delle spese giudiziali tra le parti. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000. Vikane IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE lonar lamener DEPOSITATA IN CANCELLERIA My 90 GEN 2001 IL CANCELLIERE Oggi, IL CANCELLIERE Mariearie Dr Nuor Maria Di Nuzzo Maria Mizzo UFFICIO DELLE MA TE MA 2 21928 versate £ 250.000 4 Serie id Registrato in d DUECENTOCINQUANTAMILA S. p. It Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Mudiziari al n. (lire (Dr. M. RACCIOHan 1 0 A 0 M DE