Sentenza 23 gennaio 2013
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È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2013, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/01/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 193
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 23406/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26/04/2012 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza Impugnata il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall'accordo delle parti nei confronti di NI AM, in relazione ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere detenuto illecitamente grammi 9,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
b) di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., a lui ascritto per essersi opposto con violenza al C.C. che procedevano al suo controllo, cagionando loro lesioni personali. Il giudice di merito ha inoltre disposto la confisca del danaro in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, l'imputato che censura la disposta confisca della somma di danaro. Si deduce, in sintesi, che all'imputato è stata concessa l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con la conseguente inapplicabilità della presunzione di cui alla L. n.356 del 1992, art. 12 sexies. La confisca, pertanto, è stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1. Nel caso in esame, però, il danaro del quale era in possesso il NI non può essere ritenuto il prezzo del reato ovvero il profitto dello stesso, essendo stata contestata all'imputato la mera detenzione della sostanza stupefacente.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto si palesa illogica, essendo stato ricondotto il danaro ad una attività di spaccio posta in essere dall'imputato, che non ha formato oggetto di contestazione. Egualmente illogico si palesa il riferimento alla condizione di disoccupazione dello stesso, non potendo trovare applicazione la presunzione di cui al citato art. 12 sexies.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. A seguito dell'estensione, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, della applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., il giudice, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., può disporla indipendentemente dall'accordo delle parti sul punto, fatta salva ovviamente l'ipotesi che le parti la abbiano espressamente esclusa.
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. n.356 del 1992, nel prevedere come obbligatoria la confisca del danaro o di altri beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza In relazione a determinate fattispecie criminose espressamente esclude da queste ultime l'ipotesi del fatto di lieve entità previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In tale ipotesi, pertanto, può essere disposta solo la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, con il conseguente obbligo di motivazione sul punto.
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente osservato che la somma di danaro di cui era in possesso l'imputato non può essere ritenuta profitto dell'attività illecita da lui posta in essere, essendogli stato contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.
Si palesa inoltre inconferente il riferimento della motivazione della sentenza alla condizione di disoccupazione del NI, dovendo necessariamente ricondursi tale argomentazione alla citata presunzione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che, per quanto osservato, non trova applicazione nel caso in esame. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma in sequestro;
confisca che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro;
confisca che elimina. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013