Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Lo stato di incensuratezza di un cittadino straniero non può presumersi insussistente solo per il fatto che egli sia privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e per ciò dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 7807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7807 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20.5.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 766
3. " TO NN " REGISTRO GENERALE
4. " NI S. AG " N. 971/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova nei confronti di CI AN ER, nato a [...] il [...], e MA LO UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del G.I.P. del tribunale di Sanremo in data 15 maggio 1997, che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava agli imputati la pena concordata di dieci mesi di reclusione, ritenute prevalenti le attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e concessa la pena sospesa, in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 336, 582, 61 n. 2, 576, 585, 588 e 341 c.p.;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. O. Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, trattandosi di censure in fatto;
Nessun difensore essendo comparso per l'imputato.
Considerato che la impugnazione del P.M. ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla concessione del beneficio della pena sospesa, giacché - oltre l'omessa valutazione della qualità degli imputati di extracomunitari privi in Italia di occupazione e di fissa dimora - il riferimento, in proposito, alla sola incensuratezza degli stessi costituirebbe un semplice dato formale non connotato da più preciso significato;
rilevato, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, che, in tema di procedimento ex art. 444 c.p.p.; l'obbligo generale della motivazione deve essere adattato alla fattispecie particolare, nella quale la funzione decidente è limitata prevalentemente ad attuare la concorde volontà delle parti, per cui non occorre una diffusa ed analitica giustificazione dei motivi addotti a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche, quando, con implicito generale riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p., in particolare viene ad essere a riguardo valorizzata la incensuratezza dell'imputato, in base al quale, nella prognosi favorevole ex art. 164, 1^ comma, c.p., è stato anche concesso il beneficio della pena sospesa;
ritenuto che la contraria tesi del P.G. ricorrente - secondo cui lo stato di incensuratezza, quale dato solo formale, dovrebbe essere superato dalla condizione di soggetto extracomunitario, privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione e, perciò, tendenzialmente dedito alla consumazione di illeciti - del tutto arbitraria ed inaccettabile, laddove essa pretende collegare la presunzione di pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario;
ritenuto, pertanto, che la impugnazione è manifestamente infondata e deve, perciò, essere dichiarata inammissibile;
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1998