Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
15 09 / 0 1 01509 REPUBBLICA ITALIAN IN NOM DELROPO LA CORTE SU E A I CASSAZIONE Oggetto Risarinierto SEZIONE TERZA CIVILE di danni do weidente stradal. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11613/98 Presidente Dott. Francesco SOMMELLA 15530/98 Rel. Consigliere Dott. IT DUVA Consigliere Cron. 3212 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 510 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 28/06/00 Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RI TT, RD TI, RI GI, RI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE JANELLI, che li difende anche disgiuntamente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE GIUSEPPE MACCARRONE, giusta delega inall'avvocato per di FE! atti;
IL CANCELLIERE ricorrenti -
contro
LIR AL CO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato 2000 ADRIANO BARBATO , che lo difende anche disgiuntamente CG408215 1289 all'avvocato GIULIO TARTINI, giusta delega in atti;
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. BARBATO nonchè contro 3000 per diritti L. 18 MAG. 2001 LLOYD ITALICO ASSIC SPA;
IL CANCELLIERE intimata e sul 2° ricorso n° 15530/98 proposto da: LIRE 3000 CANCELLERIA LLOYD ITALICO ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso 10 studio CG501285 GIOVANNI CASCINO, che la difende anche dell'avvocato all'avvocato RUGGERO BARILE, giusta disgiuntamente delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RI TT, RD TI, RI GI, RI AR, AL CO CO;
intimati avverso la sentenza n. 992/97 della Corte d'Appello di IAMMELLI VENEZIA, emessa il 26/03/97 e depositata 1'08/07/97 1220073 So 5 of (R. G. 554/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. IT RITTI DUVA;
udito l'Avvocato Antonino JANNELLI;
AQ-TIBA 3 udito l'Avvocato Giulio TARTINI;
ACTIVA 3 ل ا ث udito l'Avvocato Giovanni CASCINO;
OF470938 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 concluso previa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 UFFICIO COPIE Rosario RUSSO che ha Generale Dott. Richiesta copia studio riunione, per il rigetto del ricorso principale e dal Sig. per dinti 3000 l'accoglimento dell'incidentale salvo che per la IL CANCELLIERE richiesta della pronuncia di merito di cui all'art. 384 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LIRE 1500 CANCELLERIA Con sentenza dell'8 luglio 1977, la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della pronunzia di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria propo- 0096788 sta da AC IT, OR NT, AC MA ra e AC NN nei confronti di AL OL RI e 0096789 YD AL edell'assicuratore di quest'ultimo l'Ancora -1 per danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 16 aprile 1980 in Nervesa, allorché il ciclomotore condotto da AC Liana veniva a collisione concongiunta degli attori l'autocarro condotto dal AL OL (nell'incidente dece- deva la conducente del ciclomotore); condannava gli attori a restituire al YD AL la somma ricevuta di lire 80.550.000=. Argomentava la Corte, sui punti che qui interessa- no: - a fronte della turbativa posta in essere dalla ciclomotorista con l'invasione della corsia opposta, 3 l'addebito di una velocità eccessiva in relazione alla situazione dei luoghi (velocità stimata dal c.t.u. in 75 Km. rari mentre una velocità di 63 Km. Orari avrebbe consentito l'arresto prima dell'urto) non può essere condiviso perché frutto di una errata valuta- zione della situazione dei luoghi al momento dell'incidente; va, infatti, posto in rilievo che sul rettili- neo teatro dell'incidente non vigeva alcun limite di velocità e, soprattutto, che la situazione del traffi- CO, nel momento del transito dell'autocarro, non era affatto caratterizzata da alcun elemento di pericolo 0 che consigliasse di moderare particolarmente la velo- cità dato che non risulta vi fosse effettiva affluenza di operai o di altri mezzi circolanti nell'un senso о nell'altro, oltre alle vetture in attesa di accedere agli stabilimenti e ferme proprio per consentire la rapida liberazione della carreggiata opposta da parte dell'autocarro in transito alla propria regolare de- stra e oltre alla sola e ancora lontana ciclomoto- rista;
nessun addebito e nessuna efficienza causale possono, quindi, essere attribuiti alla condotta del conducente dell'autocarro che nulla ha potuto fare per evitare l'incidente se non arrestare il proprio mezzo 4 nel minore spazio possibile;
al rigetto della domanda consegue la condanna degli attori alla restituzione in favore del YD della somma di lire 80.550.000 pagata agli attori in ottemperanza della provvisoria esecutività della sen- tenza di primo grado. Ricorrono per cassazione i AC-OR, in base ad un solo motivo. Resistono con separati controricorsi il AL OL e il YD AL;
quest'ultimo propone ricorso inci- dentale, impostato su un solo motivo, e deposita memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con unico motivo i AC-OR denunziano viola- zione о falsa applicazione dell'art. 102 cod. strad. Nonché insufficienza e contraddittorietà della motiva= zione e travisamento dei fatti. Deducono che i giudici di appello non hanno asso- lutamente fatto riferimento alla situazione dei luoghi in relazione al dato certo della presenza di pluralità di edifici destinati ad insediamenti industriali che si affacciano sulla strada, sicché si imponeva una ve- locità particolarmente moderata;
deducono inoltre che, tenuto fermo il dato fornito dal c.t.u. della velocità 5 di 75 Km. Orari, si doveva considerare che il AL OL, viaggiando con un autocarro di modello vecchio e già provato da un lungo periodo di esercizio, si era cer- tamente spinto vicinissimo al limite massimo della ve- locità che il veicolo poteva sviluppare, mentre la ve- locità che il AL OL non avrebbe dovuto assolutamente superare, in ottemperanza al disposto dell'art. 102 cod. strad., può essere indicata in 50 Km. rari , e a tale velocità il sinistro sarebbe stato evitato con amplissimo margine, se il c.t.u. ha precisato che già а 63 Km. Orari l'incidente non si sarebbe verificato;
rappresentano che, poiché i giudici di appello non hanno indicato i motivi per i quali nella Zona non operasse il limite di velocità di cui al 2° comma dell'art. 102 cit., non è dato stabilire con certezza se si sia di fronte ad una carenza della motivazione o ad un travisamento dei fatti. La censura va accolta. Indipendentemente dal riferimento all'art. 102 cod. strad. che non è menzionato nella motivazione della sentenza impugnata, in sostanza i ricorrenti prospettano un dato emergente dalle risultanze di cau- sa (attraverso la relazione del c.t.u.) del quale i giudici di appello non hanno tenuto conto, e cioè che la velocità doveva essere particolarmente moderata in 6 relazione alla presenza di edifici destinati ad inse- diamenti industriali. In rapporto a tale situazione dei luoghi si impo- neva una valutazione da parte dei giudici di appello che invece l'hanno omessa pur trattandosi di una cir- costanza decisiva. I rilievi della impugnata pronunzia attengono ad altri riferimenti che di per sé soli non sono sufficienti a suffragare la statuizione adottata la quale esclude l'addebito di velocità eccessiva. Le circostanze evidenziate dai giudici di appello (sopra villa frima parte riportate della presente sentenza) non tengono affatto conto che la zona era adibita ad insediamenti indu- striali che si affacciavano sulla strada, ciò che esi- geva una valutazione in ordine alla velocità tenuta dall'autocarro. Sotto tale profilo - di carattere assorbente che si sostanzia in un vizio della motivazione ( la quale si rivela inadeguata e carente), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per un nuovo esame in base ai rilievi su esposti. Il ricorso incidentale del YD AL (concer- nente la restituzione delle somme versate) rimane con- seguentemente assorbito. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio 7 anche il regolamento delle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, causa ad altra Sezione cassa in relazione e rinvia la della Corte di Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso il 28 giugno 2000 in Camera di Consi- glio. ILIL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fre e maill Núria fura Depositata in Cancelleria Oggi, -2 FEB. 2001 IL CAN 201 ConceConceita Amendoia Gorosity/mencos IL C 40000! 2 ATE ROMA 280000 MAG 2001 seria 4 et 20271 versate 2. 290.000 DELLE D UFFICIO Registrato in da DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Gervi (D.ssa Maria Grazia Di Il Responsabile Servi A M O R 1 0 DELLE T 8 A R T