Sentenza 24 giugno 2016
Massime • 1
La presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero. Ne consegue che, qualora sia dimostrato con certezza che l'estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere.
Commentari • 6
- 1. Assenza temporanea dal territorio nazionale e procedimento estradizionale (Cass. 21319/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 giugno 2025
La accertata assenza dal territorio italiano non comporta l'estinzione del procedimento estradizionale qualora sia temporaneo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE (data ud. 28/04/2025) 06/06/2025, n. 21319 Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere Dott. IANNICIELLO Mariella - Relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., n. N (Svizzera) il (omissis); avverso la sentenza n. 50004/25 della Corte di appello di Torino del 23/01/2025; letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco …
Leggi di più… - 2. MAE rigettato se informazioni non aggiorante, smentite da difesa e non individualizzate (Cass. 1317723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2023
MAE esecutivo greco da rigettare se le informazioni non appaiono sufficientemente aggiornate, né individualizzate, riferendosi ad "ogni estradando che si trova nel territorio nazionale di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea", e risultano peraltro smentite dal contenuto dell'ultimo Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) del 2 settembre 2022, ove si fa riferimento al fatto che le condizioni di detenzione nel Paese richiedente debbono ancora definirsi, nella maggior parte dei casi, non rispettose dei diritti umani dei detenuti e integranti, dunque, un trattamento inumano e degradante. …
Leggi di più… - 3. Nessun aggravamento di misura cautelare estradizionale se estradando non è in italia (Cass.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 marzo 2022
La procedura di estradizione non ha più ragione di proseguire una volta che risulti certo che l'estradando non è più presente nel territorio nazionale, con conseguente irritualità della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare e di contestuale mandato di arresto europeo avanzata nei confronti di un soggetto di cui è stata richiesta l'estradizione ma che risulti per certo non essere più presente nel territorio nazionale per essere rientrato presso la propria residenza fuori dal territorio nazionale. L'art. 714 comma 3 stabilisce che le misure coercitive non possono essere disposte se non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione: …
Leggi di più… - 4. Estradizione impossibile senza presenza fisica in Italia (Cass.9382/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2021
Estradizione passiva impossibile senza presenza dell'estradando in Italia: la fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è infatti il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data. Non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano: ma se è dimostrato con certezza che l'estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione …
Leggi di più… - 5. Estradizione verso gli USA, ma non verso il Messico (Cass.14941/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2016, n. 30726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30726 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2016 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 307 26/1 6 In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M Composta da Sent. n. sez. 967 Giacomo Paoloni - Presidente - Maurizio Gianesini CC 24/06/2016- Pierluigi Di Stefano R.G.N. 16622/2016 motivazione semplificata Ersilia Calvanese Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel procedimento
contro
AN AB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2016 della Corte di appello di Milano visti gli atti, provvedimento denunziato, le memorie difensive depositate dalle parti e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per il ricorrente il difensore, avv. Roberto Pisano che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. uditi per l'interessato i difensori, avv. Riccardo Olivo e avv. Gregorio Valenti che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Governo degli Emirati Arabi Uniti, quale Stato richiedente, ex art. 707 cod. proc. pen., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano dichiarava l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta, in assenza di trattato, nei confronti del cittadino di nazionalità iraniana e svizzera AB AN, revocando la misura del divieto di espatrio. Quest'ultimo era ricercato dalle autorità giudiziarie arabe per aver contributo ad arrecare perdite di fondi pubblici in relazione alla vendita di un impianto di proprietà di un ente pubblico. La Corte di appello riteneva non accogliibile la domanda estradizionale per la presenza di varie condizioni ostative: oltre alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e alla violazione del principio di legalità della pena, rilevava che da un rapporto delle Nazioni Unite, relativo ad una missione svolta agli inizi del 2014 dallo Special Rapporteur sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, Gabriela Knaul, era emerso che il sistema giudiziario degli Emirati Arabi presentasse varie e serie criticità sia in generale, sia con particolare riferimento ai reati riguardanti la sicurezza dello Stato. La stessa Corte riteneva che non potesse accordarsi completa affidabilità oggettiva ai documenti provenienti dallo Stato richiedente in ordine al rispetto dei diritti fondamentali sia nella fase processuale che esecutiva. Il Governo degli Emirati Arabi Uniti denuncia motivi di annullamento della sentenza impugnata, sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, contestando le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello e ritenendo in ogni caso omesso un accertamento integrativo sulle garanzie apprestate dallo Stato richiedente. Con nota depositata 20 giugno 2016, i difensori di AB AN hanno informato la Corte di legittimità che l'estradando, dopo l'emissione della sentenza impugnata e la revoca del divieto di espatrio, ha lasciato legittimamente il territorio italiano per recarsi in Svizzera, paese di residenza (come già accertato dalla stessa Corte di appello il 6 maggio 2016 in ordine ad un'ulteriore richiesta estradizionale, per la quale è stato dichiarato non doversi procedere).
2. Appare assorbente rilevare che, dopo la proposizione del ricorso, l'estradando ha abbandonato (legittimamente, essendo stata revocata la misura 2 G cautelare, ex art. 281 cod. proc. pen.) il territorio dello Stato (come confermato dalle informazioni acquisite dalla cancelleria). Tale circostanza, come già condivisibilmente affermato da molteplici arresti di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 44465 del 03/12/2001, Dumitran, Rv. 220312; Sez. 6, n. 17376 del 16/04/2015, Steinhauser), se dimostrata con certezza dalla difesa dell'interessato, incide decisivamente sulla proseguibilità della procedura. Infatti, l'estradizione è istituto preordinato ad un unico scopo: la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. La fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data. Se da un lato, quindi, a causa della mutata situazione di fatto, non può ravvisarsi il permanere dell'interesse, prospettato in udienza dal rappresentante del Governo istante, ad una rivisitazione nel merito delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, non risultando l'annullamento con rinvio idoneo a sortire effetti favorevoli «attuali» per il ricorrente;
sotto altro verso, il se pur legittimo allontanamento dell'estradando dal territorio italiano non può frustare il diritto all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, sancendone in tal modo la definitività, anche agli effetti dell'art. 707 cod. proc. pen. Conseguentemente, la sentenza impugnata va riformata e deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per carenza del presupposto della presenza dell'estradando nel territorio dello Stato. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 203, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dichiara non luogo a provvedere per essere venuto meno il presupposto della presenza in Italia dell'estradando. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/06/2016. Giacomo Paoloni Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ersilia Calvanese Kilve oggi 19 LUG 2016 iziario Funzionato Giv SEOSITO CAS E R P Pier HO