Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA1 0546/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Iri.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 27118/01 Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Cron. 23560 Dott. Alberto SPANO' Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Rep. - Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud. 25/02/03 - - Rel. ConsigliereDott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIACONIGLIO STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa MAGARAGGIA, giusta delega in dall'avvocato GIUSEPPE atti;
ricorrente -
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 1828/01 del Tribunale di LECCE, depositata 1 05/06/01 R.G.N. 1674/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza de 25/02/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per R.N.R., per acquisizione consulenza tecnica, in subordine il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 5.6.01, ha ritenuto che alla sign. NA GL non spetta la pensione di inabilità né l'assegno di invalidità civile perché a- alla stregua dela c.t.u., su cui si fonda la decisione del Tribunale, le infermità da cui era affetto l'assistita non riducevano la sua capacità lavorativa in misura superiore al 35%; b- le osservazioni dell'appellante costituivano una soggettiva valutazione dei dati oggetto di approfondito e più obiettivo esame del c.t.u.; 2- che la sign. GL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui il Ministero dell'Interno resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art.
1-9 disp.att. cpc nonchè vizi di motivazione ed imputa al Tribunale di aver del tuto ignorato la documentazione medica prodotta concernente accertamenti effettuati relativi alla ipoacusia, ai disturbi neurologici ed all'epatite, ritenendo non influenti i rilievi formulati in relazione alla c.t.u.; 2- che con il secondo motivo denuncia difetto di motivazione e violazione degli ant 12 e 13 1. 118/71 e sviluppa argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle che sostengono il primo motivo sottolineando che la documentazione medica cu Tribunale non ha allegato alcun rilievo proveniva da enti pubblici - - 3- che le censure, che per la loro sostanziale identità devono esaminar-i congiuntamente, sono infondate atteso che, che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di alcune patologie allegate dal ricorrente è denunciabile n sede di legittimità solo se venga allegata, con serie argomentazioni medico- legali, l'incidenza di tali malattie sulla valutazione complessiva della capacità lavorativa non essendo sufficiente una mera elencazione delle stesse ( Cass. 15318/01 pronunciata in materia di censura denunciante l' omessa diagnosi di alcune patologie da parte del c.t.u.);
4- che il medesimo principio vale anche per il caso in cui il giudice di merito abbia dichiarato non influenti i rilievi mossi alla c.t.u. senza altra motivazione;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
889 N 84-8-11 1993 VI G 01 . ISNES IV OLLINIG O
P.Q.M.
INDO VO 3 ONLI N VSSV IG OTTO I VISOKI VA IN La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Roma 25 febbraio 2003 Il Consigliere es. Cosodo Gaghel Il Presiden e IL CANCELLIERE tobfranco Depositato in Cancelleria oggi. 3 LUG 2003 IL CANCELLIERE тыzamco 2