Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Il delitto di tentata frode comunitaria e quello di falso ideologico commesso da soggetto privato in atto pubblico concorrono per la diversità del bene giuridico offeso. Il primo mira a tutelare il patrimonio del Fondo europeo dalle depauperazioni conseguenti a fraudolente captazioni delle sovvenzioni comunitarie, mentre il secondo tende alla tutela della veridicità ideologica di determinati documenti redatti da pubblici ufficiali sulla scorta delle dichiarazioni loro rese da privati in ordine a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/1998, n. 11774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11774 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 2.10.1998
Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 2890
Dott. TO MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 10846/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
ON TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 28 Novembre '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perche' infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Barcellona P.G. in data 29/IV/'96 IO ON veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con il beneficio di cui all'art. 163 c.p., alla pena di otto mesi di reclusione in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 56 c.p. e 73 L. 19/02/'92, n. 142, nonché dall'art. 483 c.p., che gli erano stati contestati per avere, dichiarando nel Maggio '92, sotto la propria personale responsabilita', di possedere un numero di capi di bestiame -ovini e caprini- superiore a quello reale, rilasciato false attestazioni al pubblico ufficiale che le raccoglieva in atto pubblico fidefaciente e commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire indebitamente il premio, superiore ai venti milioni di lire, erogato ai produttori di carne a carico totale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (F.E.O.G.A.), senza riuscire a determinare l'evento per l'intervento delle Autorità preposte ai controlli. Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione chiedendo l'assoluzione, dai reati ascrittigli, per mancanza di prove circa la inesistenza degli animali denunziati ed, in subordine, la riduzione della pena inflittagli ed il beneficio di cui all'art. 175 c.p.. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 28/XI/'97 riduceva a cinque mesi di reclusione la pena irrogata al ON, concedeva a costui il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale e confermava, nel resto, la decisione impugnata, osservando -fra l'altro- che i due reati, dei quali l'imputato veniva riconosciuto colpevole, concorrono costituendo autonome condotte illecite, ancorché strumentali all'ingiusto ottenimento del premio e che la pena allo stesso inflitta poteva essere ridotta, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e della pregressa incensuratezza del medesimo, alla misura indicata in dispositivo.
Avverso la sentenza di secondo grado il ON ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente che i due reati ascrittigli sarebbero stati illegittimamente ritenuti concorrenti, in quanto le false attestazioni circa la esistenza ed il numero degli animali sarebbero elemento costitutivo del delitto di frode comunitaria previsto dall'art. 73 L. 142/'92 e che la misura della pena irrogatagli non sarebbe sostenuta da adeguata motivazione. Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
Il delitto di tentata frode comunitaria e quello di falso ideologico commesso da soggetto privato in atto pubblico, dei quali il ON è stato ritenuto colpevole, concorrono per la diversità del bene giuridico offeso.
Il primo, infatti, mira a tutelare il patrimonio del Fondo europeo dalle depauperazioni conseguenti a fraudolente captazioni delle sovvenzioni comunitarie, mentre il secondo tende alla tutela della veridicità ideologica di determinati documenti redatti da pubblici ufficiali sulla scorta delle dichiarazioni loro rese da privati in ordine a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (V. conf Cass. Sez. III, 7/XI/'95, Ammirato). La Corte di merito nel ridurre la pena all'imputato irrogata in primo grado ha affermato di avere considerato i parametri di cui all'art. 133 c.p. ed, in particolare, la incensuratezza dello stesso, anche se già valutata ai fini del riconoscimento, al medesimo, delle circostanze attenuanti generiche.
Siffatta motivazione è incensurabile, perché adeguata, corretta e logica.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da IO ON avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 28/XI/'97 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 1998