CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19115 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA ED NT nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2023 della Corte d'appello di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere CA AD ME FR;
viste le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2012, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revocazione presentata da ED NT PA in relazione ad una confisca che era stata disposta, ex art. 24 d.lgsl. n.159 del 2011, con decreto n.37/15 del 24 novembre 2015 del Tribunale di Vibo Valentia il quale, oltre ad applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di IO LE, aveva altresì disposto la confisca di due cespiti, intestati a terzi, ma ricondotti al proposto, ovvero: a) un immobile sito a San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32; b) un’associazione sportiva con relativo compendio aziendale immobiliare sito in San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 11, part.1335, sub 1, 2, 3, 4. ED NT PA, terzo interessato e attuale ricorrente, risultava tra i soggetti titolari del cespite insistente sul foglio mappale 11, part.1335, sub. 1, 2, 3, 4. In un primo momento il ricorrente aveva presentato istanza di revoca, che era stata rigettata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 8 ottobre 2019, provvedimento poi confermato in appello. A seguito di ricorso, la Corte di cassazione aveva ritenuto che l’istanza andasse qualificata quale revocazione, ex art. 28 d.lgsl. n. 159 del 2011 e aveva annullato il provvedimento per un vizio formale, in quanto il giudice competente andava individuato nella Corte di appello di Salerno, cui gli atti venivano rimessi. L’attuale ordinanza della Corte di appello di Salerno del 6 dicembre 2012 ha, dunque, correttamente inquadrato l’istanza nell’alveo dell’istituto della revocazione di cui all’art. 28 d.lgsl. n. 159 del 2011 e, come tale, l’ha dichiarata inammissibile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19115 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ED NT PA, per mezzo dei difensori di fiducia, deducendo un unico e articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, con riferimento all’art. 28 d.lgsl. n. 159 del 2011 e agli artt.11, 630 e 634 cod. proc. pen., sotto un duplice aspetto. La Corte territoriale, nel ritenere che i documenti prodotti non potessero costituire «prova nuova» in quanto preesistenti e già deducibili dalla parte all’epoca in cui la confisca era stata disposta, non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che il PA versava nella materiale impossibilità di produrre documenti che «non si trovavano dell’agevole disponibilità del ricorrente», in quanto questi era terzo interessato rispetto al soggetto colpito direttamente dalla misura. Inoltre, la Corte avrebbe violato un principio di «coordinamento e armonia del sistema» per non aver tenuto conto del fatto che, per gli stessi beni e sui medesimi presupposti, lo stesso soggetto direttamente interessato dalla misura, IO LE, aveva ottenuto la revocazione della confisca, nel parallelo procedimento di prevenzione, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 10 novembre 2021. 4. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 5. È altresì pervenuta, il 24 marzo 2026, una memoria della difesa con la quale si prospettano motivi aggiunti. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non si sarebbe limitata a constatare l'assenza di nuove prove in senso formale, ma avrebbe operato una valutazione sostanziale dei documenti allegati, per affermarne la deducibilità nel corso del primo giudizio, valutazione che sarebbe incompatibile con una declaratoria d’inammissibilità , emessa il via preliminare con procedura de plano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L’istituto della revocazione della confisca di prevenzione, è disciplinato dall’art.28 del d.lgsl. n.159 del 2011, il quale prevede che la revocazione della decisione definitiva possa essere richiesta in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento. In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez. U n. 43668 del 26/05/2022,[...], Rv. 283707 - 01). Nel caso che ci occupa, al fine di ottenere la revocatoria, il ricorrente ha prodotto documentazione (estratti INPS, buoni postali, perizia di stima giurata, ricevute di vincita al totocalcio 2005-2007, intestazioni di utenze e dati di conto corrente) che la Corte territoriale 3 ha ritenuto non solo preesistente e perfettamente deducibile nel procedimento originario, ma anche non decisiva, tanto che nel merito la parte si era limitata a proporre una rilettura degli stessi elementi di fatto già valutati nelle fasi precedenti. La motivazione della Corte d’appello, che ha fatto corretta applicazione ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia, risulta esaustiva e logica, dunque immune da vizi. Di contro, il ricorso non allega alcuna oggettiva ed insuperabile impossibilità a produrre la documentazione preesistente nella fase del giudizio, limitandosi ad evidenziarne una «non agevole disponibilità». Quanto al secondo aspetto, relativo alla presenza di una revocatoria già disposta in favore di IO LE «per gli stessi beni e sui medesimi presupposti», il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso, infatti, non si confronta con gli atti e con la circostanza che la sentenza di revocazione emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 10 novembre 2021 in favore di IO LE, aveva riguardato altri beni e si era fondata su altri presupposti. In particolare, il bene restituito era stato quello indicato alla lettera a) del decreto di confisca, ovvero un immobile sito a San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32, per il quale l’interessato aveva dimostrato che era stato acquistato dal padre in tempi non sospetti e che risultava intestato a tale RE IT (precedente titolare) in ragione di difformità urbanistiche che avevano impedito di perfezionare l’atto notarile. Oggetto della presente istanza è invece il bene indicato alla lettera b) del decreto di confisca, ovvero il centro sportivo ubicato a San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32, formalmente intestato anche al ricorrente, ma ricondotto al soggetto destinatario della misura di prevenzione IO LE. Non sussiste dunque alcuna sovrapposizione, né nell’oggetto né nei presupposti, tra la presente istanza di revocatoria ed il provvedimento di restituzione richiamato dal ricorrente. Il motivo aggiunto non merita accoglimento, in quanto la valutazione circa il carattere «nuovo» della prova, qualora la medesima sia preesistente, attiene proprio alla eventuale impossibilità per la parte di produrla anteriormente;
tale valutazione ha dunque carattere preliminare e attiene alla stessa ammissibilità dell’istanza di revocazione. Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA AD ME FR UC TO
viste le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2012, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revocazione presentata da ED NT PA in relazione ad una confisca che era stata disposta, ex art. 24 d.lgsl. n.159 del 2011, con decreto n.37/15 del 24 novembre 2015 del Tribunale di Vibo Valentia il quale, oltre ad applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di IO LE, aveva altresì disposto la confisca di due cespiti, intestati a terzi, ma ricondotti al proposto, ovvero: a) un immobile sito a San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32; b) un’associazione sportiva con relativo compendio aziendale immobiliare sito in San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 11, part.1335, sub 1, 2, 3, 4. ED NT PA, terzo interessato e attuale ricorrente, risultava tra i soggetti titolari del cespite insistente sul foglio mappale 11, part.1335, sub. 1, 2, 3, 4. In un primo momento il ricorrente aveva presentato istanza di revoca, che era stata rigettata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 8 ottobre 2019, provvedimento poi confermato in appello. A seguito di ricorso, la Corte di cassazione aveva ritenuto che l’istanza andasse qualificata quale revocazione, ex art. 28 d.lgsl. n. 159 del 2011 e aveva annullato il provvedimento per un vizio formale, in quanto il giudice competente andava individuato nella Corte di appello di Salerno, cui gli atti venivano rimessi. L’attuale ordinanza della Corte di appello di Salerno del 6 dicembre 2012 ha, dunque, correttamente inquadrato l’istanza nell’alveo dell’istituto della revocazione di cui all’art. 28 d.lgsl. n. 159 del 2011 e, come tale, l’ha dichiarata inammissibile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19115 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ED NT PA, per mezzo dei difensori di fiducia, deducendo un unico e articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, con riferimento all’art. 28 d.lgsl. n. 159 del 2011 e agli artt.11, 630 e 634 cod. proc. pen., sotto un duplice aspetto. La Corte territoriale, nel ritenere che i documenti prodotti non potessero costituire «prova nuova» in quanto preesistenti e già deducibili dalla parte all’epoca in cui la confisca era stata disposta, non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che il PA versava nella materiale impossibilità di produrre documenti che «non si trovavano dell’agevole disponibilità del ricorrente», in quanto questi era terzo interessato rispetto al soggetto colpito direttamente dalla misura. Inoltre, la Corte avrebbe violato un principio di «coordinamento e armonia del sistema» per non aver tenuto conto del fatto che, per gli stessi beni e sui medesimi presupposti, lo stesso soggetto direttamente interessato dalla misura, IO LE, aveva ottenuto la revocazione della confisca, nel parallelo procedimento di prevenzione, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 10 novembre 2021. 4. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 5. È altresì pervenuta, il 24 marzo 2026, una memoria della difesa con la quale si prospettano motivi aggiunti. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non si sarebbe limitata a constatare l'assenza di nuove prove in senso formale, ma avrebbe operato una valutazione sostanziale dei documenti allegati, per affermarne la deducibilità nel corso del primo giudizio, valutazione che sarebbe incompatibile con una declaratoria d’inammissibilità , emessa il via preliminare con procedura de plano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L’istituto della revocazione della confisca di prevenzione, è disciplinato dall’art.28 del d.lgsl. n.159 del 2011, il quale prevede che la revocazione della decisione definitiva possa essere richiesta in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento. In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez. U n. 43668 del 26/05/2022,[...], Rv. 283707 - 01). Nel caso che ci occupa, al fine di ottenere la revocatoria, il ricorrente ha prodotto documentazione (estratti INPS, buoni postali, perizia di stima giurata, ricevute di vincita al totocalcio 2005-2007, intestazioni di utenze e dati di conto corrente) che la Corte territoriale 3 ha ritenuto non solo preesistente e perfettamente deducibile nel procedimento originario, ma anche non decisiva, tanto che nel merito la parte si era limitata a proporre una rilettura degli stessi elementi di fatto già valutati nelle fasi precedenti. La motivazione della Corte d’appello, che ha fatto corretta applicazione ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia, risulta esaustiva e logica, dunque immune da vizi. Di contro, il ricorso non allega alcuna oggettiva ed insuperabile impossibilità a produrre la documentazione preesistente nella fase del giudizio, limitandosi ad evidenziarne una «non agevole disponibilità». Quanto al secondo aspetto, relativo alla presenza di una revocatoria già disposta in favore di IO LE «per gli stessi beni e sui medesimi presupposti», il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso, infatti, non si confronta con gli atti e con la circostanza che la sentenza di revocazione emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 10 novembre 2021 in favore di IO LE, aveva riguardato altri beni e si era fondata su altri presupposti. In particolare, il bene restituito era stato quello indicato alla lettera a) del decreto di confisca, ovvero un immobile sito a San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32, per il quale l’interessato aveva dimostrato che era stato acquistato dal padre in tempi non sospetti e che risultava intestato a tale RE IT (precedente titolare) in ragione di difformità urbanistiche che avevano impedito di perfezionare l’atto notarile. Oggetto della presente istanza è invece il bene indicato alla lettera b) del decreto di confisca, ovvero il centro sportivo ubicato a San Gregorio D’Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32, formalmente intestato anche al ricorrente, ma ricondotto al soggetto destinatario della misura di prevenzione IO LE. Non sussiste dunque alcuna sovrapposizione, né nell’oggetto né nei presupposti, tra la presente istanza di revocatoria ed il provvedimento di restituzione richiamato dal ricorrente. Il motivo aggiunto non merita accoglimento, in quanto la valutazione circa il carattere «nuovo» della prova, qualora la medesima sia preesistente, attiene proprio alla eventuale impossibilità per la parte di produrla anteriormente;
tale valutazione ha dunque carattere preliminare e attiene alla stessa ammissibilità dell’istanza di revocazione. Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA AD ME FR UC TO