Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01-466 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LOCAZIONE SEZIONE TERZA ONERI Composta dagli ACCESSORI Dott. Vincenzo C ONE Presidente R.G.N. 8292/01 3140 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 496 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere- Ud. 26/11/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENPALS, con sede in Roma, in persona del Commissario straordinario Gabriele Mori, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio degli avvocati ANGELO CURTI e DOMENICO DE LUCA, che 10 difendono anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LE NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P OTTOBONI 12, presso lo studio dell'avvocato NUNZIATA, che lo difende, giusta delega in2002 SALVATORE 2307 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 787/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa 1'08/03/00 e depositata il 31/05/00 (R.G. 3598/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Domenico DE LUCA;
udito l'Avvocato Salvatore NUNZIATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 1° marzo 1993 'ENPALS, proprietario dell'immobile sito in Roma, Via Barbara Tosatti n. 77, condotto in locazione da NI LE, lo conveniva davanti al Pretore di Roma per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.
2.372.760 per oneri accessori per gli anni 1982-1990, oltre agli interessi legali. Il LE, ritualmente costituito, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti precedenti al mese di maggio 1989 a norma dell'art. 6 1. 841/73. Nel merito, contestava l'ammontare delle somme richieste. Prodotta documentazione, l'adito Pretore, con sentenza 14/10/98,dichiarava prescritti i crediti anteriori al 01/06/1989, e condannava il convenuto al pagamento in favore dell'ENPALS della somma di L. 72.503 a titolo di oneri accessori per l'epoca posteriore, nonché delle spese di lite con una compensazione del 50% del loro ammontare. Avverso la sentenza proponeva gravame con due motivi 1'ENPALS, lamentando che erroneamente il primo giudice aveva dichiarato la prescrizione dei crediti dell'Ente anteriori all'1/06/1989. Nella resistenza del LE la Corte di Appello di Roma, con sentenza 31 MAGGIO 2000, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado, affermando: che, nella specie, si applicava, per costante giurisprudenza della S.C., la - prescrizione biennale ex art. 6 1. n. 841 del 1973; che le missive inviate dall'ENPALS alla conduttrice, non essendo idonee a costituirla in mora, non potevano avere efficacia interruttiva della prescrizione;
- che la corresponsione, da parte della locataria, degli acconti provvisori in attesa del successivo conguaglio, non importavano riconoscimento di debito ex art. 2944; che neppure l'invio, da parte dell'ENPALS, dei prospetti riepilogativi dei - conguagli (invio peraltro avvenuto solo nel 1991), non contestati dalla conduttrice, poteva costituire riconoscimento del debito. L'ENPALS ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Ha resistito il LE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'ENPALS, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 2948 n. 3 c.c. e 6 I. n. 841 del 1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il giudice di appello abbia applicato, nella specie, la prescrizione breve biennale di cui all'art. 6 cit., invece di quella quinquennale in tema di "pigioni delle case e ogni altro corrispettivo di locazioni (art. 2948 n. 3 cit.), pur trattandosi non di oneri accessori assunti contrattualmente, bensì di quelli posti per legge (art. 9 1. n. 392 del 1978) a carico del conduttore. La censura non coglie nel segno. E' principio ormai pacifico affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, perché tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso d'abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 c.c., che risponde ad un'esigenza di rapida definizione di quell'accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del cit. art. 6, che trascende il regime vincolistico (Cass. 22 maggio 1993 n. 5795, 22 aprile 1995 n. 4588 e 5 agosto 2002 n. 11715 ex plurimis). Tale principio sembrada confermare oltre che per la sua intrinseca ragionevolezza, perché l'Ente ricorrente non offre, in questa sede, alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate e disattese dall'orientamento qui ribadito. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo l'ENPALS, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943, 4° co. e 2944 c.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che il giudice di appello non abbia riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle raccomandate inviate da esso Ente ai conduttori (quali atti di costituzione in mora) nonché al pagamento, da parte dei singoli locatari, degli acconti provvisori salvo conguaglio (quale atto di riconoscimento di debito). Neppure questa complessa censura è fondata. Essa è stata, infatti, puntualmente vanificata dal suddetto giudice rilevando, da un lato, che le missive inviate ai conduttori e contenenti la mera comunicazione dell'applicazione dell'aggiornamento annuo del canone ex art. 24 1. n. 392 del 1978 con, inoltre, la generica riserva del conguaglio per gli oneri accessori, non potevano costituire atti di messa in mora, idonei ad interrompere il corso della prescrizione;
dall'altro, che il pagamento di una somma a titolo di acconto di un eventuale maggior debito, non importando di per sé nemmeno implicitamente il riconoscimento dell'entità del debito residuo, non poteva configurarsi come riconoscimento di debito tale da produrre l'interruzione della prescrizione (anche il versamento di un acconto che Cass. n. 577/1972 considera come riconoscimento del debito, presuppone la conoscenza dell'esatta misura dello stesso). Trattasi di motivazione priva di errori giuridici in quanto conforme ai principi dettati in materia da questa Corte e che sotto il profilo logico tall raggiunge un grado di congruità e di ragionevolezza da renderla incensurabile in cassazione. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'ENPALS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 55,00- oltre € 500.00 per onorario. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vinfache выбор IL CANCELLERE 01 NN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 GEN./2003 # CANCE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 2.96. versate 3 GEN 2015 € . ........// || . IL FUNZIONARIO :