Sentenza 11 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 9403/01 REPUBBLICANT. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 7735/99 .21652 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere- Cron. Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud. 27/03/01 - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - ha pronunciato la seguente 20 SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, MARCHINI PAOLO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI BUSACHI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAZIOLI 2001 LANTE 16, presso lo studio BONAIUTI, rappresentato e Ener 1020 dell'Avvocato DOMENICO -1- difeso dagli avvocati ARCA FRANCESCO e PETTINAU ANDREA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 184/98 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 15/04/98 R.G.N. 244/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato PULLI per delega FONZO;
udito l'Avvocato ARCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Emer SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Oristano, con sentenza 4 giugno 29 settembre 1997, rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Busachi, in persona del sindaco pro tempore, avversO il decreto ingiuntivo emesso dal ricorso dell'Istitutomedesimo Pretore, su Nazionale della Previdenza Sociale, per il pagamento della somma di lire 8.302.594 a titolo di contributi, somme aggiuntive e sanzioni amministrative in relazione a rapporto di lavoro instaurato con l'assistente sociale DA IG NN per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1990. Il Tribunale di Oristano, con sentenza 31 marzo - 9 aprile, accogliendo l'appello del Comune ed in riforma della decisione pretorile, ha revocato il decreto ingiuntivo assolvendo l'appellante da ogni pretesa dell'Istituto. In relazione ad eccezione del Comune sollevata in appello, e ritenuta tempestiva, secondo cui in ogni caso non sussisteva un obbligo contributivo nei confronti dell'INPS, dovendo prima accertarsi meno delle condizioni perla sussistenza о l'iscrizione obbligatoria all'INPDAP, il Tribunale 3 бож ha osservato, facendo richiamo all'art. 5 terzo 1938 n.680, che, poiché comma del R.D.L. 3 marzo gli assistenti sociali svolgono un servizio di carattere permanente e non occasionale, l'INPS non sarebbe stato comunque legittimato, ove pure si dovesse affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, a richiedere il pagamento dei contributi, essendo invece legittimato l'INPDAP (succeduto alla CPDEL). Il giudice d'appello ha peraltro escluso che nel caso di specie fosse stato posto in essere un rapporto di lavoro subordinato. Ha infatti rilevato che il rapporto era stato costituito mediante convenzione-tipo nella quale si specificava che l'assistente sociale svolgeva la sua opera con rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., e che, a fronte di tale qualificazione delle parti, non era risultato che di fatto ed in concreto si fossero realizzati gli elementi tipici della subordinazione. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a tre motivi di censura. Il Comune di Busachi resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso l'INPS, GI denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e vizio di motivazione (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale abbia omesso l'analisi di molteplici indici presuntivi della subordinazione, e che abbia privilegiato il dato nominalistico screditando appunto, con insufficiente e contraddittoria motivazione, gli indici suddetti (come il fatto che, nella specie, l'assistente sociale ricopriva provvisoriamente un posto in organico vacante e fosse inserita nell'organizzazione del Comune, che fosse retribuita con riferimento all'ora e tenuta a prestare 36 ore di lavoro a settimana, che utilizzasse attrezzature del Comune, ed altri). Con il secondo motivo 1'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 in relazione all'art. 2094 cod. civ. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e deduce che, anche a voler dare rilievo alla volontà delle parti manifestata nelle convenzioni esaminate dai giudici di merito, il Tribunale non aveva rettamente interpretato alcune clausole, come quella che prevedeva un obbligo di prestazione delle mere energie per un numero prestabilito di ore al quale commisurare la retribuzione. Questi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta per la loro evidente connessione, sono privi di fondamento. Correttamente il Tribunale ha, anzitutto, preso in considerazione ai fini della valutazione della fattispecie in ordine alla sussistenza o meno degli qualificanti il rapporto di lavoroelementi subordinato, la qualificazione concordemente data dalle parti al rapporto in esame, osservando che tale rapporto venne costituito dalle stesse mediante "convenzione tipo" nella quale si specificava che l'assistente sociale svolgeva la sua opera ai sensi dell'art. 2222 C.C. e quindi come rapporto di lavoro autonomo. -Al riguardo giova pure ricordare in relazione a rilievi del controricorrente - che l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992 n.498, modificato dall'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1963 n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993 n.16, prevede in effetti, tra l'altro, che vari enti, tra cui le comuni (Bed anche gli enti non province ed i commerciali senza scopo di lucro svolgenti attività socio assistenziali e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale, ed altri), relativamente ai contratti d'opera о per 6 6 prestazioni professionali a carattere individuale non sono soggetti da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza, "non ponendo in essere, i contratti stessi", secondo la testuale dizione della norma, "rapporti ed applicandosi tale di subordinazione", anche ai contratti stipulati prima disposizione dell'entrata in vigore della legge. Peraltro la Corte Costituzionale, ha dapprima, nella sentenza 29 marzo 1993 n.121 attinente a precisamentemateria diversa dalla presente (e all'art. 11 della legge 23 giugno 1961 n.520), affermato in termini generali che "non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato". In seguito la medesima Corte, con sentenza interpretativa di rigetto 31 marzo 1994 n.115, decidendo su eccezione di il Emer incostituzionalità avente ad oggetto proprio 7 citato art. 13 (legge n.498 del 1992), ha argomentato in motivazione, in ordine al significato da attribuire a questa norma, nel senso che la esclusione dagli obblighi previdenziali e assistenziali, prevista dalla norma stessa, non opera nelle ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto contenuti e modalità di svolgimento propri del rapporto di lavoro subordinato;
ed ha pure affermato che dalla medesima disposizione di legge "tanto meno è dato inferire un più generale precetto (che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del diritto del lavoro) secondo cui il rapporto descritto nel contratto come rapporto d'opera o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti": la stessa Corte ha quindi concluso dichiarando non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la sollevata questione di legittimità costituzionale del detto art. 13. In relazione a tale sentenza della Corte Costituzionale va ricordato il principio, affermato anche nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui "sebbene la sentenza 8 interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale non sia munita di efficacia erga omnes, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio a quo, il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dalla interpretazione proposta nella sentenza costituzionale, non ha altra alternativa che quelle di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione" (Cass. pen. Sez. Un. 13 luglio 1998 n.21). dell'interpretazione Alla stregua, dunque, e inproposta dalla citata sentenza costituzionale, adesione del resto alla costante ed uniforme giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve configurazione di un aversi riguardo, per la rapporto di lavoro come rapporto di lavoro autonomo ovvero subordinato anche nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di operatore che in qualità di assistente sociale presti la sua attività di lavoro presso e per conto di un Comune al contenuto concreto del rapporto ed alle sue effettive modalità di svolgimento. Con la precisazione che la 9 Gin. rilevanza della qualificazione data dalle parti al specie da esse conferita rapporto, e nella espressamente con apposita concordemente ed nel senso del lavoro autonomo (ex "convenzione" art. 2222 c.c.), è quella della presunzione semplice di adeguamento delle stesse alla volontà contrattuale: presunzione che può essere superata sulla base del riscontro e dell'accertamento delle effettive modalità di esecuzione e dal concreto atteggiarsi del rapporto, in modo da verificare se, di fatto, esso abbia avuto esecuzione e sia stato attuato con i requisiti e le caratteristiche corrispondenti alla originaria pattuizione oppure se, per fatti concludenti, le parti abbiano dato vita ad un rapporto di lavoro di diversa natura (cfr., tra le molte, Cass. 30 ottobre 1997 n.10704). Nel caso di specie il Tribunale, in adesione a tali principi ed operando l'accertamento di fatto demandato al giudice del merito, ha verificato le svolgimento del rapportoconcrete modalità di intercorso tra le parti, ed ha ritenuto, motivando sua decisione con argomentazioni del tuttola congrue, sufficienti ed esenti da vizi logici о giuridici, che esso ebbe esecuzione in assenza di 다ващ qualsiasi elemento tipico della subordinazione. Ha 10 invero fatto corretto riferimento alla definizione della subordinazione, intesa come vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ancorché tali elementi siano desumibili dalla posizione tecnico-gerarchica del lavoratore, atteso il contenuto professionale dell'opera. Ed ha accertato, specificamente, che l'assistente sociale (DA IG NN) nel periodo di tre mesi cui si riferisce la pretesa azionata dall'INPS, non aveva vincoli di subordinazione nel senso sopra indicato, se non un generico dovere di riferire al Sindaco (come era del resto indispensabile venendo amministrato danaro del Comune); che, del resto, lo stesso Comune neppure aveva adottato un piano socio-assistenziale (approvato soltanto nel 1991); che la stessa assistente DA per la utilizzazione di locali del Comune pagava un canone, pur irrisorio, e svolgeva gran parte del lavoro a casa propria, e non utilizzava materiale di cancelleria del Comune e nemmeno alcun'altra struttura comunale, come il telefono. Le censure svolte dall'INPS nel motivo in esame risolvono, in realtà, in critiche e rilievi si avversO la valutazione di fatto operata dal 11 Tribunale e in ordine all'apprezzamento delle istruttorie effettuata da questo risultanze giudice, con contestuale prospettazione della valutazione ed interpretazione di tali risultanze, analiticamente considerate, quale invece dalla stessa parte ricorrente ritenuta corretta ed aderente agli elementi acquisiti, e conseguente involgimento di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità. Dette censure, quindi, non paiono adeguatamente riconducibili alla previsione di cui all'art. 360 c.p.c., posto che, così come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini della 12 Gur corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. settembre 1995 n.9384; cfr. Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n.13045). Per quanto sin qui detto, i motivi di ricorso in esame devono essere rigettati. 2.- Con il terzo motivo il ricorrente Istituto denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di extrapetizione, nonché violazione falsa applicazione delle norme in tema di iscrizione dei dipendenti degli enti locali all'INPS e dell'art. 3 ultimo comma del D.L. n.663/1979 convertito nella legge n.33 del 1980 oltre a vizio di motivazione (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.). Lamenta che il Tribunale abbia ravvisato la competenza della CPDEL a ricevere i contributi sulla base di deduzione che i ricorrenti non 13 Gur. avevano prospettato in primo grado ed era assolutamente nuova (quella cioè che il servizio socio-assistenziale era permanente e non transitorio), incorrendo pertanto in extrapetizione. Assume che esso Istituto aveva l'onere di impugnare tale statuizione per evitarne il passaggio in giudicato - anche se la questione era rimasta assorbita in quanto il Tribunale aveva escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro ed al riguardo deduce l'erroneitàsubordinato della statuizione del Tribunale nel ritenere sussistente nella specie l'obbligo dell'iscrizione alla CPDEL. L'esame di tale motivo e la trattazione della questione con esso proposta ―logicamente subordinati alla decisione dei due primi motivi del ricorso- devono ritenersi assorbiti e superati dal rigetto dei sopra esaminati primo e secondo motivo: e ciò perché la questione della individuazione dell'Istituto od Ente legittimato a ricevere la contribuzione previdenziale dovuta in relazione a rapporto di lavoro subordinato, ha quale presupposto e antecedente logico come è evidente - la accertata sussistenza, appunto, di un rapporto - di lavoro avente natura subordinata. Il che è stato 14 Ever escluso, nella specie, dai giudici d'appello con decisione confermata, come s'è visto (con la reiezione dei due primi motivi di ricorso) nel presente giudizio di legittimità.
3. In conclusione, assorbito il terzo motivo, il ricorso dell'INPS deve essere rigettato. Il soccombente Istituto è tenuto (ex art. 385 primo comma c.p.c.) a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'INPS a rimborsare al resistente Comune di Busachi le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 17.000- oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorario. Così deciso, in Roma, il 27 marzo 2001. il Presidente:Антий A Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 1 LUG. 2001 IL CANCELLIERE N I 0 D 1 E , F O 8 A A Y T S L S T L O H P O C 4 IM O -7 N A 8 E A - D E 1 D S E 1 E I , T O A E N R E G O T S IS T G E IT E G L E IR R D A L O L 15 E D