Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP00 1 30 / 0 1 DIRITTI DIRITTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 9595/97 133 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron. 36 Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere Ud.06/07/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 3000 SEA GULL IMMOBILIARE Srl, in persona del legale -5 GEN 2001 . IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO MANTEGAZZA 24, presso il signor CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GARDIN L., rappresentato e difeso dagli avvocati Richiesta copia esecutiva dal Sig. LAGANT LAUDADIO FELICE e SCOTTO FERDINANDO, giusta mandato a per diritti L. 000+4 margine del ricorso;
187-01 IL CANCELLIERE - ricorrente DIRITTI D
contro
BANCA POPOLARE DI NAPOLI SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in 2000 1485 ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato -1- AU772408 LIRE 2000 CANCELLERIA VALENSISE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAGANI GIUSEPPE VITTORIO, giusta procura а margine del AU772401 controricorso;
- controricorrente AU772402_ avverso la sentenza n. 1120/97 della Corte d'Appello LIRE 2000 di NAPOLI, depositata il 22/04/97; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2000 dal Consigliere Dott. Bruno AU772403 SPAGNA MUSSO;
LIRE 2000 udito per il resistente, l'Avvocato Lagani, che ha CANCELLERIA chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE145143 Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per LIRE 2000 il rigetto del ricorso. CELLERI BE145141 LIRE 2000 CANCELLE BE145145 2000 CANCELLERIA AU772436 -2- Svolgimento del processo La EA GU LI s.r.l., avente quale legale rappresentante RI Settimio, il 9-9-91 prestava fideiussione alla Banca Popolare di Napoli s.p.a. a garanzia di un fido, a mezzo scoperto di conto corrente, in favore della Ses Mar Lines s.r.l.. In data 4-10-91 il RI si recava presso l'agenzia della Banca Popolare di Napoli sita in Napoli alla via Cervantes e, dopo aver chiesto ed ottenuto copia di detto contratto di fideiussione, la lacerava. A seguito di ciò, la Banca, con citazione del 17.4-92, conveniva la EA GU LI innanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare in suo favore, previo accertamento della piena validità della garanzia fideiussoria in questione, al pagamento della somma di £.100.000.000, avendo lo scoperto suddetto, nel frattempo utilizzato dalla Ses Mar Lines, raggiunto l'importo di oltre 113.000.000. L'adito Tribunale, contumace la EA GU LI e non presentatosi il RI, nella qualità, a rendere il deferitogli interrogatorio formale, con sentenza n.8491/94, accoglieva la domanda, dichiarando la società convenuta fideiussore per le obbligazioni della Ses Mar Lines e condannandola al pagamento di £.100.000.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. A seguito dell'impugnazione proposta dalla EA GU LI (per nullità dell'atto introduttivo del giudizio a causa dell'incompleta indicazione dell'udienza di comparizione ed infondatezza cella domanda), la Corte d'Appello di Napoli, costituitasi la Banca Popolare di Napoli, rigettava il gravame. Ricorre per cassazione, con tre motivi, la EA GU Immobilare. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Napoli, che ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia "la violazione e falsa applicazione di norme di legge” e “la nullità della citazione di primo grado", in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto valido l'atto introduttivo del giudizio (notificato il 17-4-92) in assenza della menzione, in esso, dell'anno solare dell'udienza di comparizione, formulata solo con indicazione del giorno e del mese (16 giugno). Con il secondo motivo deduce di essere priva di legittimazione passiva ad causam la EA GU LI, denunciando la violazione degli artt. 2475, 2384, 2487 e 1372 c.c., e relativo difetto di motivazione, per avere il RI concesso la fideiussione in questione in proprio (come risultante dalla sottoscrizione della stessa) e non come legale rappresentante. Con il terzo motivo, infine, denuncia, “in via del tutto subordinata”, la violazione degli artt. 1342, 1362, 2721 e 2729 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine "all'assenza di ogni esame delle circostanze di fatto della vicenda, e dei risvolti giuridici di essa, con affrettata quanto stereotipa riaffermazione del Collegio di prime cure", con particolare riferimento al "documento" della garanzia fideiussoria. Il ricorso non merita accoglimento. Riguardo al primo motivo, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte ( in proposito, Cass. n. 4777/98 m.515352; Cass. n. 11351/96 m.501411 e Cass.n.3892/2000 m.535208), assolutamente non censurabile è l'impugnata pronuncia laddove, ispirandosi ad un condivisibile criterio di "ragionevolezza” nell'esame delle risultanze documentali, ha affermato, con più che sufficienti argomentazioni, che "la nullità della citazione è da escludersi allorchè con un minimo di diligenza sia possibile individuare la data effettivamente fissata”; ciò in quanto, nel caso di specie, essendo stata la citazione notificata il 17-4-92 con indicazione dell'udienza di comparizione per la data del 16 giugno, era agevolmente desumibile che quest'ultima si riferisse allo stesso anno dell'introduzione del giudizio. Inammissibile è, poi, il secondo motivo: non solo accertare, in relazione all'effettiva sussistenza o meno di una posizione di titolarità passiva nel rapporto giuridico controverso, se un soggetto abbia agito a titolo personale o di legale rappresentante di un ente è questione di fatto r messa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, ma deve, altresì, rilevarsi in proposito che detta questione, non proposta nella precedente fase, è del tutto “nuova” nel presente giudizio. Con riferimento, infine, al terzo motivo, va osservato, da un lato, che, a fronte di una corretta, motivata interpretazione da parte della Corte territoriale dell'accordo fideiussorio in questione e de relativo importo per £.100.000.000, la ricorrente non fa specifica menzione degli eventuali criteri ermeneutici violati e, dall'altro lato, che la stessa prospetta, rispetto a quanto addotto sul punto nell'impugnata pronuncia, un'interpretazione ulteriore e diversa, con particolare riferimento al quantum dell'importo garantito, non consentita poichè non esaminabile e valutabile nella presente sede di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £.
7.100.000 di cui £.
7.000.000 per onorario. IL PRESIDENTE elm In Roma, il 6-7-2000 Il Presidente L'estensore SoM IL CA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in a GIU 2001 serie 4 hees al n...156 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA 290000 ....) p. Il Dirigente Area Servic 10 (D.ssa Maria Grazia Di 1.01 Responsabile Servito A 5