Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 2
Per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437 Cod. Pen., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo , mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica , non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. e le contravvenzioni in materia antinfortunistica , presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme , di guisa che le stesse possono concorrere tra loro .
A differenza delle malattie professionali in senso stretto , che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la " malattia - infortunio " va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura ( elettrica , radioattiva , chimica )evitabile con determinati accorgimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 20.11.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.1265
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N.28509/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1)Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di BOLOGNAnei confronti di:
NT AD N. IL 28.08.1924
2)ESPOSITO IVANO N. IL 6.3.1952
avverso sentenza del 13.02.1998 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO
udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. nei confronti del AN e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dall'SP, perché il reato è estinto per prescrizione.
Udito il difensore Avv. Filippo Sgubbi, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale nei confronti del AN.
Fatto
Con sentenza del 30/10/1996 il Tribunale di Bologna dichiarava AN EL ed SP IV colpevoli del delitto previsto dagli artt. 40 co. 2, 81 cpv., 110 e 437 c.p., perché il primo nella qualità di committente e il secondo nella qualità di titolare della ditta appaltatrice dei lavori di demolizione dello stabilimento di Crevalcore non intervenivano per impedire che le lavorazioni di decoibentazione dell'amianto in matrice cementizia venissero eseguite abbandonando nell'area di fabbrica i relativi residui, sfridi e materiale polverulento, omettendo anche di adottare idonei sistemi di raccolta e destinazione delle scorie e delle macerie e di collocare impianti di aspirazione delle polveri idonei a salvaguardare l'ambiente di lavoro dalla aggressione del minerale, ritenuto cancerogeno. Il Tribunale dichiarava, altresì, l'estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dagli artt. 1, 2, 15 e 26 D.P.R. 915/1982, contestata al capo b). A seguito di rituali appelli dei due imputati, con sentenza del 13/2/1998 la Corte di Appello di Bologna assolveva il AN dal delitto per non aver commesso il fatto e, con le già concesse attenuanti generiche, riduceva nel confronti dell'SP la pena a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte di merito escludeva che nel caso di specie ricorresse un concorso di norme, osservando che il delitto previsto dall'art. 437 c.p. va tenuto ben distinto dalla contravvenzione prevista dalla legislazione speciale vigente in materia, tenuto conto della diversità dell'elemento soggettivo e della necessità per la sussistenza del delitto che ricorra l'elemento del pericolo per l'incolumità dei lavoratori. Inoltre l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 437 c.p. era applicabile al caso di specie, trattandosi di norma diretta a prevenire il pericolo di malattie-infortuni, intesi, secondo il concetto elaborato dalla giurisprudenza, come manifestazioni morbose prodotte da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.). Pertanto, a parere della Corte di merito, trattandosi di pericolo evitabile per i lavoratori, incombeva al datore di lavoro l'onere di predisporre gli impianti di prevenzione e di adottare tutte le misure idonee a prevenire il pericolo, tenuto conto della pericolosità della lavorazione in atto per la salute dei lavoratori ben conosciuta peraltro dall'SP, titolare della ditta appaltatrice, che eseguiva lavori di demolizione nello specifico settore. Tuttavia, secondo la Corte di merito, si doveva escludere la responsabilità del AN, committente dei lavori, tenuto conto che non risultava che lo stesso fosse a conoscenza delle omissioni perpetrate dall'SP nella esecuzione dei lavori di demolizione con particolare riferimento al trattamento dell'amianto. In particolare nè dal contratto di appalto, ne' dal carteggio intrattenuto con IA RA, direttore dello stabilimento, era dato cogliere uno specifico riferimento al trattamento dei residui di amianto e al rischio connesso, ma solo l'obbligo di rispettare la vigente normativa infortunistica.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la suddetta Corte di Appello nel confronti del AN e il difensore dell'SP, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Motivi della decisione
Il Procuratore Generale ha dedotto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata esclusa la consapevolezza dell'imputato AN in ordine al mancato rispetto delle norme antinfortunistiche. Infatti i Carabinieri del N.A.S. avevano segnalato la pericolosità del metodo con il quale venivano eseguiti i lavori di demolizione dello stabilimento e, inoltre, risultava dallo stesso contratto di appalto che i lavori di demolizione dovevano essere eseguiti secondo le specifiche indicazioni della società I.S.I., che forniva anche i contenitori per lo smaltimento e della quale il AN era amministratore. D'altra parte, già in occasione della precedente demolizione dello stabilimento di Mirandola appartenente alla stessa società, si erano presentati gli stessi problemi in ordine allo smaltimento dei residui di amianto. Inoltre la Corte di merito non aveva tenuto conto che il IA aveva segnalato alla direzione la mancata osservanza delle norme contro gli infortuni, di guisa che incombeva al AN l'onere di intervenire, obbligando l'SP a predisporre le cautele necessarie a prevenire il pericolo derivante dal mancato smaltimento dei residui di amianto secondo le vigenti norme. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato.
Infatti la Corte di merito ha escluso in concreto che il AN fosse a conoscenza del mancato rispetto da parte della ditta appaltatrice della normativa antinfortunistica, ancorando il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti. Ne consegue che le suddette censure, dirette essenzialmente a prospettare una lettura diversa degli elementi di causa, devono considerarsi al limite della inammissibilità, tanto più che la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento sii considerazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede.
Parimenti infondate devono considerarsi le censure dedotte dal difensore dell'SP.
Quanto al primo motivo - riguardante la mancata applicazione della normativa prevista dalla L. 257/1992, da ritenersi, secondo il difensore, speciale rispetto all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 437 c.p. - la Corte di merito ha già fornito sul punto una adeguata motivazione, adeguandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale vigente in "subiecta materia", secondo il quale le norme contenute nelle leggì speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro non hanno abrogato l'art. 437 c.p., ne' sono in rapporto di specialità con la norma suddetta. Infatti, per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437 c.p., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, al fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto e le contravvenzioni in esame, presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, di guisa che le stesse possono concorrere tra loro (Cass. Sez. 1^ del 20/6/1977, proc. Trentini;
Cass. Sez. 1^ n. 783 del 26/1/1994, proc. Chiavarini, rv. 196146;
Cass. Sez. III n. 459 del 19/1/1994, proc. Urbano, rv. 196203 e 196204).
Quanto al secondo motivo - riguardante l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 437 c.p., non rientrando la malattia professionale nell'ambito di tutela della suddetta norma - è sufficiente rilevare che i giudici di merito, con sentenze che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno chiarito che il pericolo per la pubblica incolumità derivava da una causa violenta individuata nella prolungata e massiccia esposizione a concentrazioni di amianto. Pertanto - a parte la considerazione che la richiamata sentenza n. 232/1983 della Corte Costituzionale nel caso di specie non ha alcun rilievo, in quanto la suddetta Corte si è limitata solo ad affermare il principio che esula dai suoi poteri l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 437 c.p. anche al rischio di malattie professionali - correttamente i giudici di merito hanno inquadrato il rischio di infortunio, al quale erano esposti i lavoratori, nella categoria delle "malattie-infortunio" secondo il concetto elaborato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (vedi sez. 1^ n. 12367 del 14/9/1990, proc. Chili, rv. 185325). Infatti - a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni - la "malattia-infortunio" va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabile con determinati accorgimenti. Ne consegue che correttamente nel caso di specie è stato applicato l'art. 437 c.p., atteso che la condotta contestata all'SP consisteva nella omessa predisposizione di impianti e nella omessa adozione di altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante da una causa esterna quale la elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro.
Quanto al terzo motivo, riguardante l'esclusione del dolo da parte dell'imputato, le considerazioni svolte dalla Corte di merito - sia in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa il danno derivante alla salute dei lavoratori a causa della mancata predisposizione di apparecchi idonei e della mancata osservanza delle cautele necessarie, sia in ordine al conseguente pericolo per la pubblica incolumità - sono pienamente aderenti alle risultanze processuali, di guisa che le relative censure, dirette essenzialmente ad una rivalutazione del fatto, non sono proponibili in questa sede, tanto più che sul punto la Corte di merito ha svolto una ampia e approfondita motivazione immune da vizi logici.
Tuttavia - pur ricorrendo gli elementi costitutivi del reato contestato come si evince dalle suddette considerazioni - trattandosi di delitto la Cui pena edittale, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, è inferiore a cinque anni di reclusione, al sensi del combinato disposto degli artt. 157 n. 4 e 160 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nel confronti dell'SP, in quanto il reato è estinto per prescrizione, atteso che dalla commissione del fatto illecito, avvenuto fino al mese di aprile 1991, è trascorso un periodo di tempo superiore a sette anni e mezzo.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 615-620 c.p.p., rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'SP, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999