Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 350
CASS
Sentenza 20 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437 Cod. Pen., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo , mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica , non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. e le contravvenzioni in materia antinfortunistica , presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme , di guisa che le stesse possono concorrere tra loro .

A differenza delle malattie professionali in senso stretto , che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la " malattia - infortunio " va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura ( elettrica , radioattiva , chimica )evitabile con determinati accorgimenti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 350
    Data del deposito : 20 novembre 1998

    Testo completo