Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
La disposizione dell'art. 2213, primo comma, cod. civ., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. - disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, cod. civ. in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ.,che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo ( autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale)diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore,essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11107 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - est. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CALABRESI s.r.l. in persona del sig. GI ES, legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Costantino Tessarolo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
IN EP
rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Nicotera, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Filippo Marchetti, n. 02, giusta procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 20744/1999 del 02.12.1999/23.06.2000, R.G. n. 06902/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Costantino Tessarolo per la ES s.r.l.;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza non definitiva in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Roma accoglieva l'appello proposto da GI IN contro la ES s.r.l., rigettava le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, già accolte dal Pretore di Roma con sentenza del 06 ottobre 1997, e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio. Aveva dichiarato inammissibile la domanda, il Pretore, per effetto di intervenuta transazione tra le parti innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione in data 12 dicembre 1995, con dichiarazione da parte del IN di non avere altro a pretendere per alcun titolo, ragione o causa dalla ES s.r.l..
Osservava il Tribunale che dal tenore letterale dell'atto transattivo l'oggetto della soluzione conciliativa risultava circoscritto al trattamento di fine rapporto in relazione al contratto di formazione e lavoro e non tout court a quest'ultimo, tenuto conto, da un lato, che il richiamo ad esso nel verbale di conciliazione afferiva alla mera relazione causale della pretesa negoziata, e, dall'altro, che la formula di non aver altro a pretendere, oltre che evidentemente stereotipa, non riguardava titoli diversi, e ulteriori, dall'oggetto citato, e neanche indicati;
l'ulteriore eccezione preliminare, non esaminata dalla sentenza appellata benché riproposta in grado di appello, circa la decadenza di impugnativa del preteso licenziamento - così qualificato dal IN l'atto ricognitivo della scadenza del termine del contratto di formazione e lavoro ed in assenza di un provvedimento di licenziamento - andava disattesa per inapplicabilità della relativa disposizione legislativa (art. 6 della legge n. 604 del 1966) al contratto in questione, sul presupposto che la relativa impugnazione da parte del IN, per difetto della causa tipica costituita dalla formazione professionale, configurava azione, imprescrittibile, di nullità parziale del contratto.
Avverso tale sentenza non definitiva ricorre per cassazione la ES s.r.l. con due motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria.
Resiste il IN con controricorso.
Motivi della decisione
Con i due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, perché, come si vedrà, intimamente connessi e parzialmente sovrapponibili fra loro, la ES s.p.a. denunzia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., e alle disposizioni legislative di cui agli artt. 1362, 1367, 1175, 1375, 1965, 2113 c.c. e 410, 411 e 101 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Deduce la società che la tesi del Tribunale, che comunque faceva salva la inapplicabilità dell'art. 2113 c.p.c. alle conciliazioni di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., queste ultime impugnabili solo con le ordinarie azioni di annullamento e di annullabilità (artt. 1418 e segg. e 1441 e segg. c.c.), si informava all'insanabile contrasto dell'esistenza di un duplice, contemporaneo contratto di lavoro, di cui, l'uno, "prestato nella qualifica di autista di 3^ livello, con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato della durata di mesi 24 dal 16/11/1993 al 15/11/1995", cui sarebbe riconnesso l'oggetto della conciliazione ("competenze di fine rapporto e T.FR." e l'altro di lavoro subordinato a tempo indeterminato ("rapporto di lavoro tout court") cui sarebbero invece riconducibili le pretese azionate giudizialmente di illegittimità del licenziamento, con tutte le conseguenze riconnesse alla declaratoria di illegittimità di esso, di mancato adempimento dell'obbligo della formazione, di lavoro straordinario non compensato, di differenze retributive e istituti legali e contrattuali, festività, riposi e trattamento di fine rapporto. In realtà, sostiene la ricorrente società, proprio il riferimento all'unico rapporto a termine di lavoro di formazione professionale intercorso tra le parti, non lasciava spazio per ridiscutere i presupposti necessari ed essenziali della conciliazione e cioè la natura del rapporto, la sua durata e la qualifica attribuita, costituenti a loro volta, e necessariamente, i presupposti delle successive pretese azionate. Tutto quanto, conclude la medesima società, ovviamente travolgeva anche la negata volontà abdicativa per tutto quanto era riconducibile ai detti presupposti - ancorché espressa con formula, a volte, se si vuole, anche stereotipa - se non altro, nella specie, in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo in cui essa era stata adottata. Il ricorso è fondato.
Le argomentazioni della sentenza impugnata, sottese a negare la valenza di conciliazione al verbale di accordo del 12 dicembre 1995, rep. n. 10973/95, redatto in sede di Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma dinanzi a regolare commissione istituita ai sensi dell'art. 410 c.p.c., si fondano sulle circostanze di fatto che il IN
aveva "impugnato per il tramite di O.S., il provvedimento di licenziamento comminatogli" dalla società, ed aveva "chiesto a questa Commissione di effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 della legge del 1990, n. 108, secondo le procedure previste dall'art. 410 c.p.c.", e che dal verbale di conciliazione sopra indicato, redatto "per la discussione della controversia promossa dal lavoratore nei confronti della ditta suindicata ed avente per oggetto: competenze di fine rapporto o T.F.R. per il rapporto di lavoro prestato nella qualifica di autista di 3^ livello, con contratto di formazione lavoro a tempo determinato della durata di mesi 24 (ventiquattro) dal 16.11.93 al 15.11.95", risultava il raggiungimento dell'accordo, nel senso che "il lavoratore in merito alle richieste avanzate, che formano oggetto della presente controversia, accetta a saldo, stralcio e transazione di tutte le competenze maturate quanto sopra (la somma di lire 5.170.178, n.r.) concordato e dichiara di non aver altro a pretendere, per alcun titolo, ragione o causa;
la Sottocommisione, pertanto, dichiara definita la controversia e redige il presente verbale".
Il giudice di appello, "alla stregua del tenore letterale dell'atto transattivo", ritiene che "nella transazione in questione il IN" non "avesse conciliato le pretese fatte valere successivamente nel presente giudizio", essendo l'oggetto della conciliazione costituito solo dalle competenze di fine rapporto o T.F.R, e non anche dal rapporto di lavoro tout court, il cui richiamo nel verbale tenderebbe alla sola relazione causale rispetto alla pretesa economica conciliata, e stante la stessa valenza della successiva "formula stereotipa" di non avere altro altro a pretendere per nessun titolo, ragione o causa.
Tali argomentazioni sono evidentemente errate e la sentenza merita contemporaneamente le censure di difetto di motivazione e di violazione di legge.
Vanno premessi i principi secondo cui la indagine compiuta dal giudice di merito nello stabilire l'oggetto e i limiti di una transazione e/o rinuncia involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, e che tale indagine deve essere ricondotta anche al necessario elemento soggettivo della volontà delle parti di rinunciare e/o transigere sul diritto preteso, con la medesima insindacabilità in questa sede. Il giudice di appello desume, con riferimento al criterio ermeneutico della letteralità delle espressioni usate, che l'oggetto della transazione doveva circoscriversi alle competenze di fine rapporto o trattamento di fine rapporto, ma ritiene contemporaneamente irrilevante la contestuale dichiarazione di non altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, o più precisamente di rinuncia a quant'altro a pretendersi.
Ritiene questo Collegio che l'assunto sopra indicato, certamente valido e corretto negli atti di transazione e rinuncia fra le parti, riconducibili a quelli previsti dai primi tre commi dell'art. 2113 c.c., non possa con altrettanta certezza riferirsi a quelli, come l'atto in esame, espressamente disciplinati dal quarto comma del medesimo articolo, intervenuti "ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile" ai quali le precedenti disposizioni del detto articolo non si applicano, e che lo stesso Tribunale correttamente ritiene assoggettabili, come qualsiasi altro negozio giuridico, alle azioni di nullità e di annullamento ai sensi degli articoli rispettivamente 1418 e seguenti e 1441 e seguenti c.c.. Le conciliazioni giudiziali e quelle formate a seguito della procedura di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., fatte salve, come si è detto, dall'applicabilità dei primi tre commi dell'art. 2113 c.c. - salvezza, peraltro, in piena sintonia con il disposto dell'art. 1966 c.c., in tema di nullità delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione legislativa - contengono negozi assoggettati espressamente ad un regime giuridico derogatorio del principio generale di impugnabilità nel termine di decadenza di sei mesi proprio per effetto dell'intervento garantista del terzo (autorità giudiziale, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.
Ed allora, la transazione sulle competenze di fine rapporto, che pur erano riferite specificamente a quello intercorso tra le parti "prestato nella qualifica di autista di 3^ livello, con contratto di formazione lavoro a tempo determinato della durata di mesi 24 (ventiquattro) dal 16.11.93 al 15.11.95", ove riletto alla luce della convocazione informata alla impugnazione del licenziamento, al detto specifico riferimento e, partitamente, alla contestuale dichiarazione abdicatoria di altre pretese "per qualsiasi titolo, ragione o causa", alla quale ultima il riconoscimento di clausola di stile o di formula stereotipa si pone in palese violazione dell'art. 2113, quarto comma, c.c., importa, in termini di rigida esclusione, la inammissibilità
di qualsiasi altra rivendicazione in ordine al detto rapporto di lavoro.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza va cassata;
vertendosi in tema di violazione di norme di diritto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., rigetta le domande proposte da IN GI contro la ES s.r.l.. Sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da IN GI contro la ES s.r.l.; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002