Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11107
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Sentenza 26 luglio 2002

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La disposizione dell'art. 2213, primo comma, cod. civ., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. - disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, cod. civ. in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ.,che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo ( autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale)diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore,essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11107
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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