Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 2 656 /03 NOME EL POPOL LA A DI CASSAZIONE Oggetto радатсио SEZIONE TERZA CIVILE indennith anicuntiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21268/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 6116 t wwwRel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 463 Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 25/09/02- Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: ASSITALIA Le Assicurazioni d'Italia SPA, in persona dell'Amministratore Delegato, dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ST IO, GL DE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso 10 studio dell'avvocato FERDINANDO ROSELLI, che li 2002 difende, giusta delega in atti;
1737 controricorrenti 1 avversO la sentenza n. 502/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 2/3/1999, depositata il 17/04/99; rg.355/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato TRICANICO FRANCESCO;
udito l'Avvocato ROSELLI FERDINANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE LL e EG OR convenivano in- nanzi al tribunale di Firenze Le assicurazioni d'Italia per ottenerne la condanna al pagamento di lire Bonnul 100.000.000, oltre accessori, perla morte del loro con- giunto EG AO, assicurato contro gli infortuni, dovuta a causa accidentale. La società assicuratrice resisteva alla domanda, deducendo che l'infortunio si era verificato sul luogo di lavoro e rimaneva escluso dalla copertura assicura- tiva, limitata ai rischi extraprofessionali. Il giudice istruttore emetteva a norma dell'art. 186 quater c.p.c. ordinanza di condanna al pagamento della somma richiesta. 2 La società assicuratrice rinunciava alla sentenza e proponeva gravame, che la Corte di appello di Firenze rigettava con sentenza resa il 2.3.1999. Riteneva la Corte che la morte era seguita all'ingestione accidentale di sostanza caustica all'interno del ristorante gestito dal defunto con al- tri soci;
che era da escludere che fosse collegabile con valido nesso causale all'attività lavorativa;
che a questo fino non bastava la semplice correlazione tempo- rale o topografica, secondo la giurisprudenza formatasi con riferiemnto agli infortuni sul lavoro, applicabile al contratto di assicurazione privata ricorrente nella specie, considerato che le clausole limitative del ri- schio sono soggette al criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., ove inserite su modulo predisposto одикий dall'assicuratore. Le assicurazioni d'Italia hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo;
le intimate hanno resi- stito con controricorso e hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la società ricorrente, denuncia- ta "violazione e falsa applicazione di legge -insuffi- cienza di motivazione", muove alla sentenza impugnata due addebiti: 1) avere esteso alla materia dell'assicurazione privata il principio, affermato 3 dalla giurisprudenza lavoristica in relazione agli in- fortuni sul lavoro, secondo il quale non basta che l'infortunio si verifichi durante e nel luogo di lavo- ro, ma occorre che sia legato da nesso eziologico all'attività lavorativa;
2) avere interpretato la clau- sola n. 4 del contratto di assicurazione sulla base del criterio di cui all'art. 1370 c.c. Sostiene che la disciplina dettata per l'assicurazione ha portata diversa daobbligatoria quella rimessa alle parti e che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla sussistenza delle condi- zioni per applicare il criterio ermeneutico dell'art. 1370 c.c. tanto più che il testo contrattuale non pre- senta margini di dubbiezza. Вдигний Il motivo non può essere accolto. La corte di merito ha direttamente interpretato la clausola n. 4 del contratto di assicurazione, confer- mando le conclusioni ermeneutiche dei giudici di primo grado e, cioè, che rientrano nella copertura assicura- tiva gli infortuni che si verifichino in attività che, pur svolta durante e nel luogo di lavoro, non sia lega- ta ad esso da rapporto causale. Nell'interpretazione della clausola la corte ha utilizzato il principio elaborato dalla giurisprudenza lavoristica in materia di infortuni, pur riconoscendo 4 la sostanziale differenza dell'assicurazione obbligato- ria da quella privata, ed una tale utilizzazione non si presta alle censure della società assicuratrice. L'applicazione del criterio ermeneutico dell'art. 1370 c.c. svolge un ruolo assolutamente sussidiario nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata e, quand' anche fosse scorretta, non potrebbe condurre all'annullamento della sentenza medesima, il cui nucleo essenziale rimarrebbe intatto. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
concorrono giu- sti motivi per compensare le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 25.9.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчимо дигалий Vinnie for IL CANCELLIERE C1 OC attista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 OCo ST