Sentenza 11 dicembre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2009, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/12/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 5547
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 39474/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IS nato il [...];
avverso la sentenza del 06/02/2009 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore avv.to Lucentini Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 6/02/2009, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 16/07/2008 dal g.u.p. del Tribunale della medesima città con la quale RI HR era stato ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata e condannato alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Avverso la suddetta sentenza, l'imputato a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE dell'art. 192 C.P.P.: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto la sua penale responsabilità "omettendo di fornire qualsivoglia motivazione in ordine alla reale sussistenza di riscontri intrinseci ed estrinseci alle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del processo ... non tenendo in debita considerazione le palesi contraddizioni ed incongruenze esistenti tra le varie versioni fornite dalla vittima. La motivazione, infatti, lungi dal fondarsi su argomentazioni logiche e precise, si articolerebbe in considerazioni contraddittorie e destituite di qualsiasi fondamento;
2. violazione DEGLI ARTT. 56 - 628 C.P.: ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso ogni considerazione in ordine al dato fattuale secondo il quale il taxi rapinato non sarebbe stato sottratto al potere di dominio e vigilanza della vittima essendo l'auto munita di sistema satellitare con localizzatore gps: da qui l'errata qualificazione giuridica come rapina consumata invece che tentata;
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 624 - 625 C.P.: rileva il ricorrente che, in considerazione delle concrete modalità con le quali si erano svolti i fatti, l'episodio in questione avrebbe dovuto essere qualificato come furto con destrezza non essendo configurabile ne' la violenza ne' la minaccia;
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 BIS - 132 - 133 C.P.: si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale avrebbe motivato la negazione delle attenuanti generiche con argomentazioni contraddirtene e destituite di qualsiasi fondamento, avendo omesso di considerare lo stato di tossicodipendenza dal quale aveva deciso di affrancarsi sottoponendosi ad un programma di disintossicazione. La Corte, poi, in modo illogico, ignorando le prescrizione di cui agli artt. 132 e133 c.p. non aveva diminuito la pena. DIRITTO
Ad 1 (violazione dell'art. 192 c.p.p.): la doglianza è infondata. In punto di fatto, risulta dalla sentenza impugnata che "la p.o. UC RI sia stato privato, ad opera del Crispino, della disponibilità della propria vettura in via Collatina, poi ritrovata, dopo alcune ore, dalla P.G. in via Penne
nell'intersezione con via Rivisondoli, ove veniva tratto in arresto il Crispino, il quale portava "alla cinta dei pantaloni ...", "un attrezzo metallico di colore nero lucido usato per svitare i bulloni", (come da p.v. di arresto e sequestro in data 12.3.08)", ossia l'oggetto di metallo di forma tonda tipo canna di una pistola di cui si servì il rapinatore, secondo la versione dei fatti resa dalla parte offesa.
La Corte territoriale, sulla base dei suddetti riscontri, ha concluso che "le dichiarazioni del UC, come sopra esposto, sono riscontrate dalle obiettive circostanze di fatto dello spossessamento dell'autovettura e dal rinvenimento della chiave "svitabulloni", la cui impugnatura poggiata sul collo dell'imputato poteva, con tutta evidenza, far ritenere che si trattasse della canna di una pistola". Non è, quindi, in discussione, ne' alcunché di contrario si desume dal ricorso in atti, che a commettere il fatto per cui è processo sia stato proprio il ricorrente.
Se così è (e la stessa Corte, non contraddetta dal ricorrente, ne dà atto), allora diventa ostico capire quale rilevanza avrebbe soffermarsi sulle pretese incongruenze della versione dei fatti resa dalla parte offesa, derubricate, correttamente, dalla Corte territoriale a "dettagli irrilevanti in ordine alla condotta contestata al Crispino".
In realtà, il ricorrente, ove avesse ritenuto che quelle pretese incongruenze potevano essere rilevanti per la sua linea difensiva (che, peraltro, non è stata neppure illustrata non avendo contestato di essere stato lui a compiere il fatto in esame) doveva non limitarsi a mere ed ininfluenti discussioni sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa, ma indicare, in modo chiaro, come e perché quelle incongruenze potevano portare ad un ridimensionamento della tesi accusatoria: ma nulla di tutto questo risulta dal ricorso. Ad 2 (violazione degli artt. 56 e 628 c.p.): il ricorrente contesta che, nella fattispecie, sarebbe ravvisabile il reato di rapina consumata e ciò perché il proprietario del taxi non ne avrebbe mai perso il possesso essendo il mezzo dotato di antifurto satellitare. Osserva il ricorrente che "il sistema di rilevazione satellitare del taxi non prevede alcuna soluzione di continuità, dal momento che la monitorizzazione con localizzatore è costante, il che consente un controllo materiale e giuridico del mezzo anche dopo la sottrazione. La richiesta di rilevazione della posizione alla centrale Radio taxi 3570 non è una attivazione successiva allo spossessamento del mezzo, ma è lo strumento attraverso il quale il segnale satellitare - che, per definizione, deve essere continuo - viene letto, consentendo l'effettiva localizzazione che rende possibile il recupero di un bene che non potrà mai uscire dalla sfera di controllo del possessore, se non con la distruzione del trasmettitore satellitare presente sul veicolo".
Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, adduce una sentenza di questa Corte la quale, in una fattispecie di furto di autovettura parcheggiata su strada pubblica munita di antifurto satellitare, ha statuito che "nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa" (Cass. 44157/2008 riv 241690).
La censura, nei termini in cui è stata proposta, va ritenuta infondata.
Va premesso che la Corte territoriale, a fronte della stessa problematica, aveva respinto la tesi difensiva, in via di mero fatto, richiamando una sentenza di questa Corte di legittimità che, proprio a proposito del sistema satellitare, ha chiarito, sotto il profilo tecnico, che il suddetto sistema "è congegnato in modo tale che il segnale venga recepito presso la sede centrale del sistema Viasat, sita a Roma, che non segue permanentemente gli spostamenti di tutte le auto dotate del congegno, ma viene attivata in relazione ad una determinata auto solo su richiesta, e solo conseguentemente ne opera il rilevamento via satellite.
Ne consegue che, dal momento in cui il soggetto attivo del reato si allontana dalla sfera di controllo materiale del detentore fino all'attivazione della rilevazione su richiesta conseguente al fatto, il bene sottratto non può dirsi neanche rientrante nella sfera di un controllo giuridico, che ben potrebbe esser esercitato a mezzo di soggetto diverso dal detentore: è dunque evidente che il rapporto tra detentore e bene s'interrompe, che non ha luogo una costante vigilanza durante le fasi dell'azione illecita, si che il successivo rilevamento satellitare ha una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera del titolare": Cass. 4824/2002 riv 223484. In altri termini, la Corte territoriale aveva respinto il gravame dell'appellante ritenendo, appunto, che, nella concreta fattispecie, non vi era stata una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita.
In questa sede, come si è detto, il ricorrente, nel censurare la decisione della Corte territoriale, sostiene, in fatto, che l'antifurto del taxi era sempre attivato.
Tuttavia, non essendo stata fornita alcuna prova di tale affermazione, e trattandosi di accertamento di fatto dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità, la censura non può essere presa in esame. Non risulta, infatti, che, nei precedenti giudizi di merito la questione fosse stata sollevata essendosi solo discusso, in via astratta, se l'installazione di un antifurto satellitare impedisca, di per sè, che il proprietario del bene ne perda o meno il possesso.
In secondo luogo, in via di stretto diritto, va rilevato che la sentenza invocata dal ricorrente (Cass. 44157/2008 cit.) si riferisce alla diversa problematica dell'applicabilità o meno dell'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede.
In ogni caso, ritiene questa Corte che l'antifurto satellitare, quand'anche fosse sempre in funzione, non sarebbe idoneo a far qualificare il reato come tentata rapina.
Infatti, in via di stretto diritto, va rammentato che, quanto alla nozione di impossessamento, questa Corte ha reiteratamente chiarito che "l'impossessamento, quale momento consumativo del delitto di rapina, non esige affatto il requisito della definitività della sottrazione, ma si realizza appena l'agente abbia conseguito la disponibilità materiale della cosa sottratta, sia pure per breve intervallo di tempo e nello stesso luogo, senza possibilità per la vittima di recuperarne il possesso con il normale esercizio del potere di vigilanza e custodia, bensì soltanto tramite un'azione violenta personale o da parte di terzi": ex plurimis Cass. 12268/1990 Rv. 185263 - Cass 20031/2003 Rv. 225641 - Cass. 4136/1986 Rv. 175563. Orbene, è chiaro che, nell'ipotesi in esame, quand'anche si volesse ammettere che il taxi era dotato di antifurto satellitare costantemente attivato, ciò che rileva non è tanto il fatto che il mezzo era sotto il controllo di una remota centrale che aveva la possibilità di localizzarlo, quanto il fatto che il proprietario del mezzo ne era stato spossessato violentemente e che non aveva altra possibilità di recuperarlo, sebbene fosse controllato dal sistema satellitare, che con una azione violenta nei confronti del rapinatore.
D'altra parte, sarebbe del tutto incongruo ritenere che la rapina si consumi solo ove il rapinatore riesca a disattivare l'antifurto perché, come si è detto, ciò contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale per la configurabilità del delitto consumato di rapina non è affatto richiesto il requisito della definitività della sottrazione. Deve, quindi, concludersi che, nel caso di specie, il delitto di rapina deve ritenersi consumato, proprio perché, giuridicamente, nel momento in cui il ricorrente, con violenza, si impossessò del taxi, il proprietario ne perse la disponibilità materiale. Il fatto che il mezzo fosse controllato tramite l'antifurto satellitare non fa mutare la suddetta conclusione perché la funzione dell'antifurto non è quella di evitare lo spossessamento materiale ma solo quello di consentire, in un momento successivo, il recupero del mezzo, ossia una funzione che non ha nulla a che vedere con lo spossessamento.
Nel respingere la censura dedotta, si può enunciare pertanto il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di rapina di un'autovettura munita di antifurto satellitare attivo, è configurabile il reato consumato e non tentato perché l'impossessamento, da parte dell'agente, avviene nel momento in cui sottrae il mezzo al legittimo proprietario che può recuperarlo soltanto tramite un'azione violenta personale o da parte di terzi. L'antifurto satellitare, invece, non avendo alcuna incidenza sullo spossessamento, ha la differente funzione di consentire, in un momento successivo, il recupero del mezzo che, pertanto, essendo un post factum non ha alcuna rilevanza ai fini della consumazione del reato per la cui configurabilità non è affatto richiesto il requisito della definitività della sottrazione".
Ad 3 (violazione degli artt.. 624 e 625 c.p.): il ricorrente sostiene che la fattispecie sarebbe qualificabile, al più, come furto con destrezza.
La suddetta tesi, già sostenuta in sede di appello, è stata disattesa dalla Corte territoriale osservando che l'idoneità della minaccia si desumeva dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa che aveva riferito che "dalla posizione di guida non riuscivo a vedere l'oggetto che avevo puntato sul collo perché era parzialmente occultato dal giovane, sentivo solo il contatto con il metallo". In questa sede il ricorrente ribatte che la suddetta situazione non sarebbe idonea a configurare alcuna minaccia perché la parte offesa scese "dalla propria autovettura per aiutare il rapinatore a scaricare dal bagagliaio una ruota di scorta, proprio quando lo aveva condotto a destinazione": dal che dovrebbe desumersi la mancanza di ogni timore nella parte offesa.
Ora, a parte che l'episodio citato appare oscuro e slegato da ogni contesto, non essendone stato fatto cenno nella sentenza impugnata, è del tutto evidente che la minaccia a cui si riferisce la parte offesa si verificò nel momento in cui si sentì puntato al collo un oggetto metallico di forma tonda che, in quella determinata situazione, appariva essere una pistola.
E tale comportamento unito alla frasi pronunciate dal rapinatore ("se te puntano er ferro che fai?": cfr. capo d'imputazione), integra sicuramente, secondo i consueti e consolidati principi enunciati da questa Corte sul punto, una minaccia seria e grave.
Ad 4 (violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p.): sul punto la Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti generiche ed una riduzione della pena con la seguente motivazione:
"le attenuanti generiche non sono state riconosciute in considerazione della molteplicità dei precedenti anche specifici, risultanti dal certificato penale disattesa l'invocata riduzione della pena inflitta in primo grado, risultando quest'ultima essere il frutto di una congrua ed equilibrata applicazione dei criteri tutti, soggettivi ed oggettivi, previsti dall'art. 133 c.p. in ragione del complessivo apprezzamento della gravità dei reati e della personalità dell'agente, la cui valutazione non può essere che negativa, ciò soprattutto in considerazione delle specifiche, gravi ed inquietanti modalità e circostanze di compimento delle reiterate condotte criminose per le quali è stato condannato, nonché per l'assoluta indifferenza dallo stesso dimostrata avverso le precedenti condanne ricevute per reati della medesima natura, aspetto quest'ultimo che denota una proclività al delitto non occasionale, nè mediata da resistenze psicologiche di alcuna sorta. Quanto allo stato di tossicodipendenza, tenuto conto che lo stesso non risulta aver prodotto un'alterazione psichica permanente, ossia una psicopatologia stabilizzata correlata all'assunzione di sostanza stupefacente (Cass. 6^, 1775/2002; Cass. 6^, 7885/99 8; Cass. 6^, 7845/1997), si rileva come il primo giudice abbia tenuto conto della nefasta dipendenza dalla droga da parte dell'imputato, tanto da disporre la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad allontanarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 per seguire un programma di recupero presso l'AIDAT.".
La suddetta motivazione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente deve ritenersi ampia, logica e coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. avendo la Corte territoriale preso in esame tutti gli aspetti della personalità del ricorrente non ultimo quella della tossicodipendenza.
Non ravvisandosi, quindi, alcuna illogicità, la sentenza, anche su questo ultimo punto, dev'essere confermata avendo la Corte territoriale esercitato correttamente, secondo i parametri legislativi, il potere discrezionale che compete al giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena.
In conclusione, l'impugnazione dev'essere rigettata con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010