Sentenza 16 dicembre 2002
Massime • 1
Per escludere lo stato di imputabilità non è sufficiente la condizione generica di tossicodipendenza, ma occorre che l'intossicazione da sostanze stupefacenti sia cronica ed abbia prodotto un'alterazione psichica permanente, ossia una psicopatologia stabilizzata non strettamente correlata all'assunzione di sostanze psicotrope.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2002, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Luciano DERIU "
dott. Saverio Felice MANNINO "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
LI UI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 5 giugno 2000 n. 2977, con la quale gli è stata applicata su richiesta per:
a)il reato p. e p. dall'ari. 385 c.p.,commesso a Milano il 6 febbraio 1997;
b)il reato p. e p. dall'art.385 c.p.,commesso a Milano il 12 febbraio 1997;
c)il reato p. e p. dall'art. 385 c.p.,commesso a Milano il 21 febbraio 1997 con le attenuanti generiche e la continuazione, la pena concordata col P.M. di quattro mesi di reclusione. Letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. MANNINO;
Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano 5 giugno 2000 n.2977 - con la quale gli è stata applicata su richiesta con le attenuanti generiche e la continuazione, la pena concordata col P.M. di quattro mesi di reclusione per il reato contestato, di evasione degli arresti domiciliare - UI OR ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
violazione degli artt. 125, 129 e 530 c.p.p. e 85 e sgg. c.p. (art. 606 lett. b) ed c) c.p.p.) perché agli atti non vi è la prova che l'imputato abbia commesso il reato addebitatogli, in quanto, essendo all'epoca tossicodipendente, non era imputabile. L'impugnazione è inammissibile.
L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., da ultimo, Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e all'imputato non è, perciò consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese).
La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti, riguardo alla corretta qualificazione del fatto, all'inesistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. e alla legalità della pena, risponde ad una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art.112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale, (cfr., Cass., Sez. 3^, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
11 dicembre 1992, Greco). In quei casi il giudice deve rigettare la richiesta di applicazione della pena;
in nessun caso, invece, l'accordo della parti può considerarsi suscettibile di modifica da parte del giudice (v. da ult., Cass., Sez.6^, 2 giugno 2000 n. 6580, ric. Terranova).
Nella specie, prima di pronunciare la sentenza ex art.444 c.p.p., il Giudice ha eseguito puntualmente il controllo sull'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., rilevandone l'assenza a seguito dell'esame degli atti del procedimento e, in particolare, del contenuto del verbale di ispezione e di constatazione e dei successivi accertamenti della polizia giudiziaria, dal quale ha ritenuto che emergesse la fondatezza dell'accusa formulata dal P.M..
Il ricorrente, per contrastare il risultato di tale controllo, deduce una questione di fatto - il suo stato tossicodipendenza - che implica una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, con una diversa valutazione delle prove, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez.U^, 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez.3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez.3^, 14 luglio 1999 n., ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo). D'altra parte, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, per escludere (o diminuire) l'imputabilità non basta uno generico stato di tossicodipendenza, ma occorre che l'intossicazione da sostanze stupefacenti sia cronica (cioè stabile) e abbia prodotto un'alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, per cui lo stato di tossicodipendenza non costituisce di per sé, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica (Cass., Sez.6^, 22 dicembre 1998 n. 7885, ric. Carlini E.). L'eccezione proposta col ricorso è, dunque, inammissibile anche perché manifestamente infondata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 2003 .